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Sentenza — n. 35948/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35948/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35948/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera propone ricorso immediato per Cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 26 febbraio scorso, che ha respinto la richiesta di emissione di decreto penale di condanna formulatagli dal medesimo ufficio requirente. 1.1. Il rigetto è stato da quel giudice motivato in quanto, trattandosi di imputato pregiudicato, questi non potrebbe beneficiare di sospensione condizionale della pena e, quindi, trovandosi presumibilmente nell'impossibilità di pagare la pena pecuniaria irrogatagli, proporrebbe opposizione: per cui - ha concluso il giudice - «è preferibile che il P.M. si orienti verso l'emissione del decreto di citazione a giudizio». 1.2.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35948/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tuttavia, al di là di tali infelici espressioni, la ragione giustificatrice del provvedimento impugnato appare risiedere, in sostanza, sulla incongruità della pena proposta rispetto alla gravità della condotta contestata, e soltanto in via aggiuntiva e rafforzativa su motivi di opportunità processuale: con l'effetto per cui, seppur con uno sforzo significativo, esso può ritenersi espressione del legittimo esercizio del potere cognitivo conferito al Giudice per le indagini preliminari dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen..

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico nullità procedurale legittimazione per agire in via esecutiva procedure di insolvenza procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia decreto di non luogo a procedere
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera nel procedimento a carico di Martino Domenico, nato a Policoro (MT) il 04/06/1982 avverso l'ordinanza del 26/02/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera propone ricorso immediato per Cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 26 febbraio scorso, che ha respinto la richiesta di emissione di decreto penale di condanna formulatagli dal medesimo ufficio requirente. 1.1. Il rigetto è stato da quel giudice motivato in quanto, trattandosi di imputato pregiudicato, questi non potrebbe beneficiare di sospensione condizionale della pena e, quindi, trovandosi presumibilmente nell'impossibilità di pagare la pena pecuniaria irrogatagli, proporrebbe opposizione: per cui - ha concluso il giudice - «è preferibile che il P.M. si orienti verso l'emissione del decreto di citazione a giudizio». 1.2.

Il Procuratore ricorrente deduce l'abnormità di tale provvedimento, trattandosi di decisione eccentrica all'ordinamento processuale e che ha determinato un'inammissibile regressione del procedimento, non essendo fondata su profili di legittimità del rito o di inadeguatezza in concreto della pena, bensì su generiche ragioni di opportunità.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio al giudice emittente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato e dev'essere respinto.

2. La categoria della "abnormità" ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione strutturale e funzionale, è un istituto di creazione giurisprudenziale, funzionale alla rimozione di un provvedimento non inquadrabile nel sistema o che costituisce un impedimento allo sviluppo processuale. Essa presenta un carattere di eccezionalità, costituendo una deroga al principio di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione (artt. 177 e 568, cod. proc. pen.). Dal relativo perimetro debbono perciò escludersi:

a) i cc.dd. "vizi innocui", ovvero quei casi in cui il giudice abbia esercitato un potere che non gli spettava, senza che però si sia determinata un'indebita regressione del processo od anche soltanto la sua stasi;

b) tutte le situazioni di illegittimità dell'atto, per le quali, tuttavia, l'ordinamento preveda una specifica sanzione processuale o, comunque, metta a disposizione della parte interessata un rimedio processuale tipico (Sez. 2 U, n. 25957 del 26/3/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244). In applicazione di tali princìpi allo specifico settore dei rapporti tra giudice e pubblico ministero, le Sezioni Unite hanno dunque ravvisato l'abnormità c.d. "strutturale" soltanto nelle ipotesi di esercizio, da parte del primo, di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), oppure di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, nel senso dell'esercizio di un potere sì previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto).

L'abnormità "funzionale", invece, è riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo: allorquando, cioè, il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo, poiché, conformandosi al provvedimento, egli minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi, invece, è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice (così, in motivazione, Sez. U, Toni, cit.).

3. Tanto premesso, nell'ipotesi oggetto di giudizio non si ravvisa, anzitutto, un'abnormità di tipo funzionale, peraltro dedotta soltanto genericamente dal Pubblico ministero ricorrente, senza l'indicazione, cioè, di uno stallo processuale determinato dal provvedimento impugnato, da esso superabile soltanto con il compimento di atti nulli. Le Sezioni Unite di questa Corte, sul tema dei rapporti tra Pubblico ministero e Giudice per le indagini preliminari, hanno rilevato che, in caso di rigetto della richiesta d'introduzione del rito monitorio, le determinazioni che potranno essere successivamente essere assunte dalla parte pubblica «non contrastano con alcuna disposizione di legge e non sono affette da nullità per il solo fatto di essere adottate dopo la restituzione degli atti ex art. 459, cod. proc. pen.» (in motivazione, Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715). Detta affermazione, del resto, si pone in linea di continuità con quanto precisato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 447 del 26 settembre 1990): ovvero che la restituzione degli atti al Pubblico ministero non comporta effetti vincolanti e limitativi dei poteri ad esso spettanti, poiché al medesimo è consentito di reiterare una richiesta di contenuto adeguato ai rilievi critici del giudice, instaurare riti semplificati o procedere nelle forme ordinarie.

4. Non ricorre, inoltre, nemmeno un'ipotesi di abnormità "strutturale".4.1. Il tema chiama direttamente in causa il problema dell'individuazione dei limiti del controllo giudiziale sulla richiesta di introduzione del rito monitorio. Sul punto, specifico si rinvengono utili spunti di riflessione nella citata "sentenza Ksouri" delle Sezioni Unite, laddove è stato precisato che l'ordinanza di rigetto della richiesta di emissione di decreto penale di condanna rappresenta «espressione del legittimo esercizio del potere cognitivo conferito al Giudice per le indagini preliminari dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., che, al di fuori di qualsiasi automatismo decisorio ed in coerenza col ruolo funzionale di quel giudice, gli riconosce la possibilità di un ampio sindacato sul merito dell'istanza (...) La previsione testuale del comma 3 dell'art. 459, cod. proc. pen., consente di escludere che la presentazione della richiesta operi con effetti vincolanti per il giudice cui sia rivolta, perché ammette espressamente plurimi esiti decisori alternativi, rimessi alla sua valutazione discrezionale, in termini di accoglimento dell'istanza con emissione del decreto, di rigetto per la contestuale pronuncia di sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen., e, al di fuori di quest'ultima ipotesi, di sostanziale rigetto tramite restituzione degli atti al pubblico ministero.

Con specifico riferimento a quest'ultima ipotesi non è dato rinvenire nella formulazione testuale della disposizione nessuna indicazione sull'ambito in cui deve svolgersi il sindacato del giudice». E, nell'evidenziare le situazioni di abnormità ormai da tempo delineate dalla giurisprudenza in tale specifica materia, le Sezioni unite hanno richiamato anche quella del provvedimento di rigetto basato su un personale criterio di opportunità, stimato preferibile rispetto alle valutazioni del Pubblico ministero, rilevando come una tale determinazione, pur rientrando nell'esercizio di un potere astrattamente attribuito al giudice dall'ordinamento, si collochi al di fuori della previsione normativa, per il suo contenuto eccentrico e singolare.

Hanno, però, osservato che una siffatta «indebita usurpazione di competenze» debba comunque escludersi nel caso in cui il disaccordo tra istante e decidente verta sul giudizio d'incongruità della pena da irrogare rispetto alla gravità della violazione accertata. 4.2. Nel caso in esame, dunque, non v'è dubbio che il modello utilizzato dal Giudice per le indagini preliminari per la stesura del provvedimento sia redatto in modo da creare confusione sulle effettive ragioni del rigetto, contenendo espressioni testuali che, ad una prima lettura, paiono effettivamente evocare valutazioni di mera opportunità.

Tuttavia, al di là di tali infelici espressioni, la ragione giustificatrice del provvedimento impugnato appare risiedere, in sostanza, sulla incongruità della pena proposta rispetto alla gravità della condotta contestata, e soltanto in via aggiuntiva e rafforzativa su motivi di opportunità processuale: con l'effetto per cui, seppur con uno sforzo significativo, esso può ritenersi espressione del legittimo esercizio del potere cognitivo conferito al Giudice per le indagini preliminari dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così deciso il 24 giugno 20