Sentenza — n. 35947/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAI ricorsi sono tutti inammissibili per le ragioni precisate di seguito.2. In primo luogo sono inammissibili i ricorsi dei terzi interessati. 2.1.In particolare, lo è quello proposto nell'interesse di Giovanni Frisco, perchè proposto da difensore non munito di procura speciale. Giova infatti ribadire che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, a norma dell'articolo 100 cod. proc. pen. le parti private diverse dall'imputato, compresi, dunque anche i terzi interessati dalla esecuzione di una misura di prevenzione reale, stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale che, salvo diversa espressa volontà, si presume conferita soltanto per un determinato grado (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 42 Cost, art. 521 cod. proc. pen, articolo 100 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35947/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Restano esclusi, dunque, dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, i vizi della motivazione descritti dall'art. 606, lett. e) , cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, con il ricorso, l'ipotesi della motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello. S'intende, però, per "motivazione apparente" quella affetta da vizi così (3? radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1.Maranzano Antonino, nato a Palermo il 24 febbraio 1940 2.Armeli Rosalia, nata a San Salvatore di Fitalia il 14 ottobre 1943 3.Lo Presti Felice, nato a Palermo il 18 febbraio 1933 4.Frisco Giovanni, nato a Palermo il 24 giugno 1965 avverso il decreto della Corte di appello di Palermo del 25 novembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1.Con il decreto descritto in epigrafe, il cui dispositivo è stato corretto con provvedimento del 26 febbraio 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno disposta dal Tribunale di Palermo ai danni di Antonino Maranzano, riducendone tuttavia la durata originariamente determinata. Il tutto sul presupposto della ritenuta attualità della pericolosità sociale qualificata del Maranzano perchè indiziato di appartenere ad una associazione di tipo mafioso.
2. Con lo stesso decreto è stata data parziale conferma alla confisca di prevenzione disposta ai danni del citato proposto ed eseguita anche nei confronti di diversi terzi interessati, mantenendo il vincolo in relazione ad alcune utilità e in particolare sul capitale sociale, paritariamente intestato al Maranzano e al cognato Felice Lo Presti, e sul relativo patrimonio aziendale della Edilcolor srl; sulle quote del capitale sociale della 3 G srl in misura del 10% dell'intero, formalmente in testa Fisco Giovanni; su alcuni beni personali intestati al proposto ( il conto corrente e i beni immobili descritti ai punti da 7, 9, 10 del decreto di primo grado mentre per il bene sub 8 l'ablazione è stata confermata solo in misura del 50% dell'intero); su alcuni beni immobili confiscati al proposto ai sensi dell'ad 2 ter, comma 10, legge n. 575 del 1965.
3. Hanno proposto ricorso Antonino Maranzano e i terzi interessati Rosalia Armeli e Felice Lo Presti, con la difesa dell'avvocato Giuseppe Scozzola e dell'avvocato Carmelo Cordaro, quest'ultimo anche nell'interesse dei due terzi interessati in forza di procura speciale all'uopo conferita. Ha proposto ricorso anche l'avvocato Fabio Ferrara, nell'interesse di Giovanni Frisco.
4. Ricorso nell'interesse di Antonino Maranzano, Rosalia Armeli e Felice Lo Presti. 4.1. Con il primo motivo si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio reso sulla attualità della pericolosità sociale ascritta al Maranzano, apoditticamente ritenuta malgrado il tempo trascorso dall'ultima evenienza in fatto destinata ad attestare l'appartenenza mafiosa, risalente al 2006, e la data di applicazione della misura ( 2018), senza considerare il lungo periodo di detenzione che si è frapposto tra tali due riferimenti temporali.
Si rimarca inoltre una distonia di contenuti tra motivazione e dispositivo quanto alla durata della sorveglianza speciale, che la Corte territoriale avrebbe ridotto per come argomentato dal provvedimento senza darne riscontro nel decisum. 4.2. Con il secondo motivo, destinato a contrastare la misura patrimoniale caduta sulle quote della Edilcolor srl, si adduce violazione dell'ad 2 ter della legge 575 del 1965 nonchè violazione dell'art 42 Cost. e difetto integrale di motivazione. Si contesta con il motivo: - il ritenuto momento iniziale del manifestarsi della pericolosità sociale ascritta al ricorrente che la Corte territoriale, a differenza del Tribunale, ha apoditticamente fatto risalire ai primi anni 80 del secolo scorso;- l'assenza di motivazione, da ritenersi solo apparente, quanto alla puntuale individuazione degli elementi probatori, anche logici, attraverso i quali pervenire alla conclusione in base alla quale la Edilcolor srl sarebbe una società " mafiosa", in quanto tale sottoposta a confisca 4.3.
Con il terzo motivo, legato alla confisca per equivalente di cui ai punti da 4 a 6 del decreto di primo grado, si rinnova l'addotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. perché nel caso la richiesta di applicazione della misura si fondava sul disposto di cui alla prima parte dell'ad 2 ter della legge 575 del 1965 e non su quello descritto nella seconda parte, nel caso applicata a sostegno dell'ablazione. Ancora, si evidenzia l'assoluto difetto di motivazione in ordine ai rilievi articolati dalla difesa in relazione alla impossibilità, da parte del Maranzano di prevedere, alla data dell'atto dispositivo destinato a sottrarre utilità aggredibili da una possibile azione di prevenzione, la futura instaurazione di un processo penale e del correlato giudizio di prevenzione, personale e patrimoniale; in punto all'aver fatto confluire, all'interno della contabilità corrente della Edilcolor il ricavo della vendita del cespite, indice inequivoco di una intenzione diversa da quella prospettata nel provvedimento impugnato; in ordine alla incongruenza della misura, atteso che dal contenuto della perizia all'uopo disposta si evince che quasi tutto l' importo ricavato dalla vendita era stato utilizzato per pagare debiti Jella società proprietaria del bene dismesso. 4.4.
Con il quarto motivo violazione di legge e difetto di motivazione vengono riferiti alla confisca dei beni personali del proposto, confermata malgrado si fosse data dimostrazione che, espunti i redditi derivanti dalla Edilcolor, il nucleo familiare del Maranzano aveva capacità tali da legittimare l'individuazione di una provvista lecita diretta a sostenere siffatti acquisti.
5. Ricorso nell'interesse di Giovanni Frisco. Si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 12-quinquies d.l. 306 del 1992 e degli artt. 20 comma 3, 24, comma 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 nonché difetto integrale di motivazione. Si contesta il giudizio di ritenuta disponibilità sostanziale, in capo al proposto, della quota della 3 G srl, resa trascurando di considerare che nel caso il ricorrente, mai coinvolto nel processo penale inerente tale fittizia intestazione, era socio lavoratore della detta società. Aspetto che il decreto non prendeva in considerazione ma che avrebbe valenza dirimente anche rispetto al profilo della rilevata sproporzione tra capacita reddituali del ricorrente e investimento affrontato nel partecipare alla costituzione della detta società, peraltro di modestissimo rilievo economico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono tutti inammissibili per le ragioni precisate di seguito.2. In primo luogo sono inammissibili i ricorsi dei terzi interessati. 2.1.In particolare, lo è quello proposto nell'interesse di Giovanni Frisco, perchè proposto da difensore non munito di procura speciale. Giova infatti ribadire che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, a norma dell'articolo 100 cod. proc. pen. le parti private diverse dall'imputato, compresi, dunque anche i terzi interessati dalla esecuzione di una misura di prevenzione reale, stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale che, salvo diversa espressa volontà, si presume conferita soltanto per un determinato grado (Sez.
U., n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894, da ultimo confermata da Sentenze della sezione sesta n. 11371 del 29/05/2019, dep. 2020, e sezione seconda n. 15007 del 22/01/2020, non massimate sul punto). Al ricorso in disamina non risulta allegata la procura speciale per il giudizio di cassazione né risulta in alcun modo indicato ove tale atto sia eventualmente reperibile. Ne va quindi dichiarata la inammissibilità, non spettando peraltro alla Corte il compito di individuarla all'interno dell'incarto processuale. 2.2.Pari sorte, per ragioni diverse, tocca ai ricorsi proposti nell'interesse di Rosalia Armeli e Felice Lo Presti, articolati all'interno della medesima impugnazione proposta dal Maranzano.
Se ne rivela, al fine, la carenza di interesse: le relative censure sono infatti dirette ad attingere il provvedimento impugnato sotto versanti diversi da quello immediatamente pertinente la fittizia titolarità dei cespiti confiscati, solo formalmente intestati ai detti ricorrenti a fronte della disponibilità sostanziale delle dette utilità in capo al proposto, accertata e ritenuta dai giudici del merito. Il Collegio non ignora che, in un isolato precedente, questa Corte ha avuto modo di sostenere che «in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto» (Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 272608).
Ritiene tuttavia di aderire al consolidato e contrario orientamento (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225;Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep.2020, Rv. 278454;Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020 dep. 2021, Rv. 280249; Sez.6, n. 17849 del 27 maggio 2020, n.m.), secondo il quale, quanto alla legittimazione dell'impugnazione del provvedimento di confisca da parte del terzo, occorre guardare al ruolo che lo stesso assume all'interno del procedimento di prevenzione: pur non essendo lo stesso gravato da alcun onere probatorio, il terzo ha, tuttavia, ove lo ritenga opportuno, un onere di allegazione che consiste, appunto, nel confutare la tesi accusatoria (secondo la quale egli è un mero intestatario formale) ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità.
Il nucleo del contendere che involge la posizione del terzo, dunque, attiene unicamente al profilo della disponibilità del bene ablato. Ne consegue, che, per il terzo, il procedimento ruoterà solo ed esclusivamente intorno alla posizione sostanziale da difendere ed al relativo onere probatorio, essendo per esso irrilevanti (perché inidonee a provare la coincidenza tra titolarità formale e sostanziale del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del proposto (ad es. sussistenza della condizione di pericolosità, valore del bene confiscato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, la legittima provenienza) e che solo costui potrebbe avere interesse a far valere (da ultimo Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, in motivazione). 3.Venendo al ricorso del proposto va in primo luogo ribadito che a norma dell'art. 10, terzo comma, d.lgs. n. 159 del 2011, richiamato, per le misure patrimoniali, dall'art. 27, secondo comma, dello stesso decreto, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione è consentito solamente per violazione di legge.
Restano esclusi, dunque, dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, i vizi della motivazione descritti dall'art. 606, lett. e) , cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, con il ricorso, l'ipotesi della motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello. S'intende, però, per "motivazione apparente" quella affetta da vizi così (3? radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez.
U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Non è tale, invece, la sottovalutazione di argomenti, che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). E' quindi del tutto pacifico che sia possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, 5 cod. proc. pen., e 7, comma 1, d.
Igs 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale. 4.Ciò premesso, il primo motivo di ricorso, se non manifestamente infondato, riposa su censure inammissibili, dovendosi escludere la riscontrata sussistenza di vizi inerenti la motivazione del provvedimento impugnato rilevabili, nei limiti già rimarcati, in sede di legittimità avuto riguardo al giudizio di attualità della pericolosità sociale ascritta al proposto; motivazione, inoltre, che si è rivelata estranea anche a profili di conflittualità con il dato normativo di riferimento perché svolta in piena coerenza con la consolidata giurisprudenza di questa Corte sul tema. 4.1.
Vero è che la misura in questione, assunta nel 2018, è stata preceduta da un lungo periodo di detenzione del ricorrente (sottoposto a misura cautelare restrittiva nel 2010); e che una siffatta circostanza impone di verificare l'attualità della pericolosità malgrado la presunzione semplice della perduranza nel tempo del vincolo associativo in caso di riscontrata appartenenza a una associazione di stampo mafioso, nel caso, peraltro, particolarmente consolidata dalla presenza del citato giudicato che ne ha disvelato la responsabilità penale in tal senso (Sez.
U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512). Giova ribadire, infatti, che in siffatti casi la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo va verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto che la sostengano, mettendo in luce "la natura strutturale dell'apporto" garantito nel tempo dall'intraneo così da rimarcare, con puntualità, l'intensità del collegamento che lega il proposto al consorzio criminale di riferimento, destinato a rimanere insensibile al tempo trascorso e allo stato detentivo patito in assenza di elementi positivi denotanti l'abbandono delle logiche criminali di appartenenza riscontrate(Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Rv. 279306;Sez. 2, n. 8541 del 1 4/01/2020, Rv. 278526). 4.2.
Ciò premesso, va rimarcato che nel caso il ricorrente non ha addotto indicatori in fatto utili a segnare valide soluzioni di continuità rispetto alla sua appartenenza mafiosa, limitandosi solo a segnalare il tempo trascorso in stato di detenzione. Di più. Ha anche trascurato di contrastare, con la dovuta specificità, la motivazione svolta dal decreto impugnato, diretta a rimarcare il grado di intensità del legame accertato con la realtà criminale di appartenenza. 4.3. La lettura della decisione impugnata consente infatti di evidenziare che il Maranzano, già fatto oggetto di una precedente richiesta di misura di prevenzione personale e patrimoniale, rigettata nel 2004, è stato condannato, con sentenza ormai definitiva ( della Corte di appello palermitana del 17 gennaio 2013, non impugnata), ad otto anni e mesi sei di reclusione per aver fatto parte dall'aprile del 2001 quantomeno a quella del suo arresto ( avvenuto nel 2010) della famiglia mafiosa dell'Uditore.
Tanto, in particolare, per aver svolto il ruolo di cerniera di collegamento tra l'associazione e le imprese operati nel territorio di Palermo e zone limitrofe, dominato dalla citata famiglia, risultando anche attivo nelle attività di matrice estorsiva realizzate nell'interesse del gruppo di appartenenza e mettendosi da sempre a disposizione di diversi altri sodali, posti al vertice del consorzio (in dettaglio, Francesco Bonura e Gaetano Sansone), per consentire loro di partecipare attivamente, per il suo tramite, a diverse iniziative imprenditoriali nel campo di sua immediata pertinenza, quello edilizio.
Sotto quest'ultimo versante, in esito alla istruttoria svolta in quel medesimo giudizio penale, i giudici della prevenzione per un verso hanno messo in risalto elementi in fatto tali da consentire di affermare quanto fosse radicata nel tempo la scelta del ricorrente di mostrarsi contiguo alle realtà mafiose dominanti nel territorio coperto dalle relative azioni imprenditoriali sin dagli anni 80 del secolo scorso; per altro verso, hanno sottolineato che il ricorrente è stato anche condannato per il reato di cui all'art. 12- quinquies d.l. n. 306 del 1992, aggravato dalla agevolazione mafiosa, quanto alla fittizia intestazione delle quote della società 3 G srl (solo formalmente in testa , tra gli altri al Giovanni Frisco).
Compagine, quest'ultima, attiva nel citato campo edilizio, le cui quote sono state confiscate in misura del 90 % dell'intero nel corso del citato processo penale , che venne appositamente creata, per come è incontroverso, dopo la revoca del sequestro di prevenzione della Edilcolor srl ( società attinta dalla confisca ora a giudizio ma anche dalla precedente iniziativa di prevenzione, rigettata nel 2004), con l'obiettivo di dare continuità all'attività imprenditoriale svolta da quest'ultima, sviando, in direzione della nuova impresa il relativo potenziale della prima azienda senza patire il rischio di una nuova misura di prevenzione grazie allo strumento dell'interposizione.
Il tutto nell'ottica di una mantenuta e rinnovata conferma delle interessenze con gli esponenti di massimo rilievo della famiglia di appartenenza, destinati ad avvantaggiarsi degli sviluppi imprenditoriali legati alle iniziative del Maranzano nel campo dell'edilizia per il tramite di tale nuova società. Da qui, l'evidente presenza di un substrato argomentativo utile a supportare puntualmente il giudizio di attualità alla luce delle citate indicazioni in diritto e che, per quanto già rimarcato, è rimasto estraneo a specifiche censure esposte dal ricorso. 4.4.
Quanto alla censura svolta in relazione alla durata della misura, la stessa, all'evidenza, è infondata perché articolata senza considerare la correzione dell'errore materiale che sul punto connotava l'originario dispositivo del decreto impugnato, per l'appunto diretta a rendere uniforme sul punto la motivazione adottata e la decisione assunta.
5. Pari sorte meritano le censure riferite alla disposta confisca. 5.1. In parte qua deve subito mettersi in evidenza la genericità della contestazione diretta a contrastare la valutazione resa nel provvedimento impugnato in ordine al momento di iniziale decorrenza della pericolosità sociale del ricorrente. Se non può revocarsi in dubbio che la correlazione temporale tra l'espressione sintomatica della pericolosità e il momento di acquisizione dei beni ablati costituisca un passaggio imprescindibile della possibile adozione di una misura di prevenzione reale, è altrettanto certo che grava sul ricorrente dettagliare le ragioni di funzionalità di un siffatto rilievo, raccordandone il portato alle specifiche utilità considerate, dovendosi escludere, così come di fatto preteso nel caso in esame, che la Corte debba recuperarne il relativo tenore scrutinando i motivi di impugnazione proposti con il gravame di merito. 5.2.
Ciò premesso, venendo alle censure dirette a contrastare la confisca delle quote e del patrimonio aziendale della Edilcolor srl, giova rimarcare che, secondo i giudici della prevenzione, l'attività della compagine in questione sarebbe stata costantemente viziata dalla mafiosità del Maranzano, al quale l'impresa suddetta risulta pacificamente ascritta. Tanto ne giustificherebbe l'ablazione come impresa "mafiosa", alla luce delle già emarginate connotazioni proprie della pericolosità sociale qualificata del ricorrente, considerate le continue interrelazioni con i vertici della famiglia di appartenenza (in particolare con il Bonura) e l'immediata correlazione di tali interessenze con il coinvolgimento del proposto nel settore imprenditoriale dell'edilizia. 5.3.
Nel ricorso si lamenta che tale conclusione sarebbe stata apoditticamente ricavata unicamente dalla mafiosità dell'imprenditore di riferimento e dalle sue relazioni con gli altri appartenenti alla famiglia dell'Uditore, interessati alle iniziative della Edilcolor; e si rimarca l'inadeguatezza probatoria delle circostanze fattuali dalle quali si sarebbe ricavata la prova logica delle modalità mafiose di esecuzione della relativa azione imprenditoriale e l'integrale assenza di riferimenti quanto alla presenza di investimenti di matrice mafiosa veicolati all'interno della relativa compagine. 5.4.
L'assunto è smentito dal motivare sotteso alla decisione contrastata. 5.4.1. In punto di diritto va ribadito che in tema di misure di prevenzione patrimoniali, la confisca di una impresa costituita in forma societaria, della quale sia stato accertato il carattere mafioso per il fatto di avere stabilmente operato avvalendosi della forza di intimidazione di un'associazione mafiosa e in cointeressenza con essa, si estende a tutto il patrimonio aziendale e a tutto il capitale sociale (ivi comprese le quote sociali di terzi) laddove sia accertata la disponibilità sostanziale della impresa da parte del proposto e laddove l'attività economica posta in essere risulti condotta sin dall'inizio o nel corso della stessa investendo proventi illeciti, così alterando decisamente il relativo ciclo commerciale e produttivo.
Non rileva, dunque, l'origine lecita dei fondi impiegati per la sottoscrizione delle quote e l'acquisto dei beni aziendali: l'impresa mafiosa, infatti, in quanto tale, diviene strumento di realizzazione sul territorio degli interessi economici del sodalizio sicchè la relativa attività imprenditoriale finisce per essere radicalmente inquinata in radice dai vantaggi illeciti basati sull'intimidazione mafiosa: non solo pratica forme più o meno intense di intimidazione verso la concorrenza, ma deve la produzione di reddito a vantaggi di origine illecita, alterando il relativo ciclo di ordinaria produzione reddituale (Sez. 5, n. 10983 del 27/09/2019, dep. 2020, Rv. 278884;Sez. 1,n. 13043 del 4 /12/2019, dep.2020, Rv. 278891;
Sez. 5, Sentenza n. 32017 del 08/03/2019 Rv. 277099;Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018, Rv. 275225;Sez. 2, n. 9774 del 11/02/2015, Rv. 262622). 5.4.2. Ciò premesso, rileva il Collegio che tra gli elementi in fatto addotti a sostegno delle conclusioni assunte, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non merita rilievo quello inerente la vendita fittizia di alcuni beni della società in questione ai figli del Bonura: vendita pacificamente realizzata al fine di accendere dei mutui ipotecari sui detti beni oggetto di simulata alienazione (il cui onere restitutorio non venne di fatto assunto dai simulati acquirenti), così da ottenere, con il capitale erogato, la provista utile a saldare talune esposizione della società in questione.
A ben vedere, infatti, siffatta vicenda vale unicamente a ribadire la stretta contiguità del Bonura alle dinamiche della Edilcolor, per il vero non messa in discussione nel ricorso; al contempo, tuttavia, non suona a conferma dell'immissione di liquidità di provenienza mafiosa nella detta società, al fine di sostenerne il relativo incedere imprenditoriale, considerata la fonte utilizzata a tal fine ( i mutui erogati), frutto dell'artifizio all'uopo creato, ma estranea alle logiche tipicamente mafiose, una volta che non si dimostri che anche l'accesso al detto finanziamento sia stato sfalsato in ragione della detta appartenenza alla organizzazione criminale di riferimento. 5.4.3.
Ciò malgrado, ad avviso della Corte 054 gli ulteriori indicatori fattuali espressi dal decreto impugnato pongano lo stesso evidentemente al riparo da censure utilmente prospettabili in sede di legittimità. E così merita considerazione il rilievo offerto al dato emergente dalla intercettazione del 24 giugno 2005 (tra Bonura e Sansone Gaetano, posto al vertice della famiglia di riferimento), rilevante, nel caso, perché dà conferma che anche nel settore privato, le commesse ascritte alla Edilcolor, piuttosto che trovare conferma nelle ordinarie regole della libera partecipazione concorrenziale, vedevano la ragion d'essere nelle scelte assunte a monte da parte dal relativo consorzio criminale, che dominava il settore nel relativo ambito territoriale, individuando le imprese verso le quali far confluire di volta in volta le singole commesse.
Aspetto in fatto, questo, vieppiù confermato, in via immediata dalla vicenda edilizia relativa all'area edificabile sita in via Evangelista Di Blasi , in occasione della quale, la matrice mafiosa del conferimento della commessa ( che il ricorso solo labialmente afferma destinata alla 3 G srl e non alla Edicolor) emerge con tutta evidenza dall'influenza che il Bonura prestava sulla individuazione delle imprese destinatarie di possibili subappalti (mettendo il veto sulla commessa da assegnare ad una impresa lui non gradita), manifestando in tal modo un potere destinato a dispiegarsi non solo sull'impresa del Maranzano ma ancor prima sullo stesso appaltante, segno di una interlocuzione imprenditoriale pacificamente viziata da scelte estranee alla libera concorrenza; in via più mediata dalla tentata aggiudicazione dell'appalto della Riolo spa, dominata dai Rotolo, vicini alla famiglia della società appaltante, ai quali il Bonura si era rivolto nell'interesse del Maranzano, sempre a conferma una modalità di accesso alle iniziative imprenditoriali viziate dalle logiche mafiose di appartenenza.
Siffatti indicatori in fatto trovano un ulteriore e definitivo sugello logico nel riferimento operato alla scelta del Maranzano, assunta dopo il sequestro di prevenzione in precedenza patito e condivisa dal Bonura, di creare un nuovo soggetto (la citata 3 G srl), formalmente ascritto alla titolarità di terzi, destinato a subentrare alla Edilcolor con l'obiettivo di dare continuità ai precedenti sviluppi imprenditoriali, così intimamente determinati dall'azione mafiosa: il tutto secondo linee di continuità che hanno trovato conferma indiretta nello stesso tenore del ricorso laddove viene data conferma alla tesi, per il vero già consolidata dalle emergenze del più volte giudizio penale, in forza della quale non poteva discutersi dalla cornice mafiosa alla quale ricondurre l'azione della 3 G sr1( cfr pag 11).
In questa cornice fattuale, infine, non assume rilievo l'attribuzione, in talune occasioni, degli utili legati a determinate operazioni a soggetti estranei al detto circuito criminale (in particolare il Felice Lo Presti, formale intestatario di parte delle quote), trattandosi di aspetto che lascia indifferente la matrice mafiosa dell'azione imprenditoriale svolta dalla compagine in questione posta a fondamento della confisca all'uopo disposta. Da qui la manifesta infondatezza delle censure dirette a contrastare la confisca involgente quote e patrimonio aziendale della Edicolor srl.5.5.
Sono manifestamente infondate anche le doglianze prospettate in direzione della confisca per equivalente nel caso disposta in relazione ad alcune utilità riferite al patrimonio del proposto. 5.5.1. L'intervento in prevenzione, in parte qua, trova giustificazione nell'obiettivo di recuperare il controvalore di un cespite di proprietà della Edilcolor, venduto a un soggetto terzo in buona fede in attuazione del progetto diretto a smembrarne il patrimonio in vista del subentro, nella relativa realtà imprenditoriale, della 3 G srl, le cui quote risultavano intestate a terzi proprio al fine di neutralizzare il rischio di future aggressioni simili a quella già patita dal proposto. 5.5.2.
Nessuna delle doglianze prospettate coglie nel segno. Non quella legata alla asserita violazione del disposto di cui all'ad 521 cod. proc. pen. ( secondo la difesa il sequestro e la confisca sarebbero stati disposti ai sensi della seconda parte del comma 10 dell'art. 2-ter legge 575 del 1965 quando la relativa richiesta risultava articolata ai sensi della prima parte della medesima disposizione) essendo pacifico, a tacer d'altro, che gli elementi in fatto utili a sostenere la confisca alla luce della disposizione applicata sono emersi a seguito di accertamenti peritali all'uopo espressamente disposti e dunque nel contraddittorio con le parti interessate ( Sez. 6, n. 22256 del 18/06/2020, n.m.; (Sez. 1, n. 29966 del 08/04/2013, Rv. 256415;
Sez. 1, n. 11494 del 25/02/2009, Rv. 243494); non quelle dirette a contrastare la sussistenza in sé dei presupposti utili a giustificare la confisca per equivalente, atteso che la vendita in questione, come anticipato, pacificamente rientrava nel progetto svelato dal proposto al Bonura diretto a depotenziare la Edicolor, a lui immediatamente riferibile, perché già sottoposta a un pregresso sequestro, temendo nuove iniziative di segno analogo, nei confronti del medesimo patrimonio aziendale; non quelle relative alla affermata devoluzione delle somme incamerate dalla vendita dismissiva ad ambiti immediatamente inerenti l'attività della citata Edilcolor, che si risolvono in un affermato travisamento probatorio, incompatibile con i rilievi prospetta bili in questa sede. 5.6.
Da ultimo, con riferimento alla confisca diretta dei beni inerenti il patrimonio del proposto, il ricorso deve ritenersi inammissibile per la manifesta infondatezza dell'assunto, comunque generico. Per un verso va confermato che la provvista utile a giustificare siffatti acquisti non poteva legittimamente fondarsi sui redditi ottenuti nel tempo dalla Edilcolor, risultandone viziata in radice la relativa matrice genetica, alla luce della confermata mafiosità dell'ente imprenditoriale che ebbe a produrli; per altro verso non può non rimarcarsi la genericità della relativa prospettazione quanto alla capacità, del nucleo familiare del proposto, di sostenere con provvista lecita l'acquisto dei cespiti in questione anche espungendo dalle relative fonti di riferimento gli utili ricavati dall'attività della citata società, non essendo state precisate le fonti reddituali pretermesse dal motivare contrastato, il tenore quantitativo di siffatta provvista né la compatibilità con gli investimenti effettuati, aspetti tutti genericamente dedotti dal ricorso.
Da qui la definitiva inammissibilità del ricorso in questione 6.Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dell