Sentenza — n. 35946/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACaterina Maniaci impugna il decreto con il quale la Corte di appello ha confermato il decreto del Tribunale di Trapani del 14 ottobre 2019 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della confisca, proposta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956. L'istante è terza interessata nel procedimento di prevenzione con il quale, a seguito di decreto del Tribunale di Trapani del 20 ottobre 2012, confermato dalla Corte di appello di Palermo con decreto del 25 marzo 2015, si era pervenuti alla confisca di prevenzione di alcuni beni nei confronti di Mariano Saracino, coniuge della Maniaci.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen, art. 130 cod. proc. pen, art. 117 Cost; Sentenza — n. 35946/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deve, inoltre, rilevarsi, condividendo le osservazioni sviluppate nella requisitoria del Procuratore generale, che non sussistono gli estremi per ritenere configurabile la violazione dell'art. 4 del Protocollo CEDU e l'art. 117 Cost. - che riconoscono il diritto alla revisione del processo - e la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956 - in relazione agli artt. 4 Protocollo CEDU e 117 Cost.- nella parte in cui non prevede il diritto alla riapertura del processo nel caso di vizio fondamentale della procedura.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Maniaci Caterina, nata a Castellammare del Golfo il 26/11/1947 avverso il decreto del 28/10/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Caterina Maniaci impugna il decreto con il quale la Corte di appello ha confermato il decreto del Tribunale di Trapani del 14 ottobre 2019 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della confisca, proposta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956. L'istante è terza interessata nel procedimento di prevenzione con il quale, a seguito di decreto del Tribunale di Trapani del 20 ottobre 2012, confermato dalla Corte di appello di Palermo con decreto del 25 marzo 2015, si era pervenuti alla confisca di prevenzione di alcuni beni nei confronti di Mariano Saracino, coniuge della Maniaci.
2. La ricorrente propone un unico motivo di ricorso con il quale denuncia erronea applicazione dell'art. 7 della legge 1423/1956, in relazione all'art. 4 Protocollo CEDU e all'art.117 Cost.. Dopo avere descritto l'annosa vicenda processuale, la ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha fatto buon governo della normativa in tema di revoca della confisca perché, in presenza di un grave vulnus al diritto di difesa della Maniaci, discendente dal mancato esame dei motivi dedotti dalla predetta con il ricorso per cassazione proposto avvero il provvedimento genetico, ha operato una lettura restrittiva della portata della norma escludendo che l'omesso esame dei motivi di ricorso non rientri nella portata della revoca, limitata alla all'emergere di "prove nuove".
Secondo l'istante, invece, l'errore in cui la Corte di Cassazione è incorsa - non rimediabile né attraverso l'istituto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. né attraverso la procedura ex art. 130 cod. proc. pen.- viola l'art. 4 del Protocollo CEDU e l'art. 117 Cost. che riconoscono il diritto alla revisione del processo. Solleva, infine, questione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956 - in relazione agli artt. 4 Protocollo CEDU e 117 Cost.- nella parte in cui non prevede il diritto alla riapertura del processo nel caso di vizio fondamentale della procedura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Caterina Maniaci è inammissibile. 2.La decisione della Corte di appello di Palermo non è censurabile perché fa corretta applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità nella ricostruzione del perimetro applicativo della revoca in materia di confisca di prevenzione disciplinata dall'art. 7 della legge 1423 del 1956, applicabile alla fattispecie in esame in relazione al momento di adozione della confisca. Giova rammentare che lo strumento di cui al citato art. 7, comma 2, della legge n. 1423 del 1956, è stato utilizzato quale utile veicolo per intervenire ex tunc, in presenza di misure ablative affette da invalidità genetica, al fine di rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita (Sez.
U, Sentenza n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956).In tale chiave esegetica, tuttavia, la revoca della confisca di prevenzione costituisce misura straordinaria, che postula, in primo luogo, l'emergere di una prova nuova e decisiva rispetto a quanto emerso nel corso del procedimento di prevenzione, in mancanza della quale lo strumento della revoca finirebbe per assumere le connotazioni di una forma di impugnazione tardiva, incompatibile con l'esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche, comunque sottesa anche alle decisioni divenute definitive in materia di prevenzione patrimoniale (cfr.
Sez. 2, Sentenza n. 41507 del 24/09/2013, Auddino, Rv. 257334). Pur essendo controverse, ma tale aspetto è in questa sede irrilevante, le caratteristiche della prova nuova che rendono azionabile il rimedio della revoca (detto in estrema sintesi se prova nuova sia quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva o quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento essendosi formata dopo di esso ovvero anche quella deducibile e non dedotta nel giudizio di prevenzione) non è, invece, discutibile che il connotato fondante ed essenziale dell'istituto della revoca di cui all'art. 7 I. cit. sia costituito dalla sua natura di rimedio straordinario strettamente correlato alla emersione di un elemento di valutazione sopravvenuto alla decisione che muti radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata.
Certamente l'applicazione dell'istituto non può risolversi nella rivalutazione delle emergenze a suo tempo poste a fondamento della decisione venendo, in tal caso, a trasformarsi in un ennesimo grado di giudizio sulla medesima res iudicata. Al di fuori dell'emersione della prova nuova non vi è dunque spazio alcuno per una decisione "revocatgria", secondo l'impostazione di metodo sottesa nello stesso ricorso della Maniaci che, chiaramente, non segnala, in questa sede e nel giudizio di merito, la esistenza di siffatta prova nuova.
3. Deve, inoltre, rilevarsi, condividendo le osservazioni sviluppate nella requisitoria del Procuratore generale, che non sussistono gli estremi per ritenere configurabile la violazione dell'art. 4 del Protocollo CEDU e l'art. 117 Cost. - che riconoscono il diritto alla revisione del processo - e la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956 - in relazione agli artt. 4 Protocollo CEDU e 117 Cost.- nella parte in cui non prevede il diritto alla riapertura del processo nel caso di vizio fondamentale della procedura.
La disciplina recata dall' art. 7, al fine di regolamentare la fattispecie dedotta all'esame del Collegio, secondo la citata pronuncia delle Sezioni Unite va, infatti, interpretata nel senso che deve ritenersi possibile la revoca della confisca, su iniziativa di chi ha partecipato al procedimento di prevenzione, o sia stato in condizione di prendervi parte, perché venga accertato, sulla base di elementi nuovi sopravvenuti, l'invalidità genetica del provvedimento per difetto di uno o più presupposti di legge. L'irreversibilità dell'ablazione non impedisce pertanto di accertare l'originaria insussistenza dei presupposti che hanno condotto alla sua emanazione con conseguente restituzione del bene.
Occorrono, però, nuove prove, dovendosi per tali intendere non solo quelle sopravvenute al provvedimento definitivo di condanna ovvero quelle scoperte successivamente, ma anche le prove non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neppure implicitamente, ipotesi che, come anticipato, non è ravvisabile nel caso in esame. Pertanto il provvedimento impugnato ha fatto buon governo del principio per cui il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali non contrasta con l'art. 4 Prot. n. 7 CEDU - che riconosce il diritto all'imputato di ottenere la riapertura del processo nel caso di sopravvenienza di fatti nuovi -perché è garantita dall'art. 7, comma secondo, L. n. 1423 del 1956 la possibilità di ottenere la revoca ex tunc della misura, nel caso in cui si accerti, sulla base di elementi nuovi, l'invalidità genetica del provvedimento di applicazione della misura (Sez. 1, n. 11548 del 02/03/2012, Lipari, Rv. 252611).
Tale conclusione conduce alla declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata nel ricorso non ricorrendo, alla luce della descritta interpretazione, gli estremi per ritenere riscontrata una violazione dei principi costituzionali non risultando manifestamente illogica la scelta di limitare la misura revocatoria di cui all'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 ai casi di "prova nuova" poiché appartiene alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse quale, indubbiamente, quella che si verifica per effetto di un vizio procedurale e il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario per effetto di una invalidità genetica del provvedimento impositivo. 4.Alla luce delle superiori coordinate, deve in coerenza concludersi per la manifesta infondatezza del ricorso cui consegue la declaratoria di inammissibilità e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, determinata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere relatore Il President