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Sentenza — n. 35942/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35942/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35942/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Reggio Calabria, in accoglimento delle impugnazioni proposte rispettivamente dal Pubblico Ministero e dalla parte civile, riformava la pronuncia assolutoria di primo grado del 6 novembre 2019 del Tribunale di Reggio Calabria e condannava Giovanni Mammana in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen. per avere, con denuncia-querela presentata il 14 giugno 2013 alla procura della Repubblica di Reggio Calabria, integrata l'11 luglio 2013, accusato Salvatore Saija, giudice dell'esecuzione in servizio presso il Tribunale di Patti, di avere, con violazione di legge e con dolo, omesso di trasmettere gli atti della procedura esecutiva n. 93/06 al Tribunale di Mistretta (dal Mannmana ritenuto territorialmente competente), occupandosi personalmente di quella causa allo scopo di favorire la madre della propria assistente giudiziaria.

Regesto Legislator

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art. 368 cod. pen, art. 157 cod. pen; Sentenza — n. 35942/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Mammana, a mezzo del suo difensore, la quale ha dedotto i seguenti quattro motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 157 cod. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello giudicato infondata la eccezione di intervenuta prescrizione del reato, facendo riferimento a cause di sospensione del decorso del relativo termine invece insussistenti. 2.2. Mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di verificare la veridicità o meno delle circostanze descritte nell'esposto presentato dal denunciante 1'11 luglio 2013. 2.3.

Parole chiave

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denuncia mendace procedura per diffamazione vizi procedurali accuse di abuso sviamento della giustizia false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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art. 368 cod. pen
art. 157 cod. pen
Violazione di legge, in relazione all'art. 157 cod. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello giudicato infondata la eccezione di intervenuta prescrizione del reato, facendo riferimento a cause di sospensione del decorso del relativo termine invece insussistenti.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mammana Giovanni, nato a Patti (Me) il 18/02/1964 avverso la sentenza del 25/02/2021 della Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per la parte civile Salvatore Saija l'avv. Giuseppe Calabrò, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. Salvatore Caputo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Reggio Calabria, in accoglimento delle impugnazioni proposte rispettivamente dal Pubblico Ministero e dalla parte civile, riformava la pronuncia assolutoria di primo grado del 6 novembre 2019 del Tribunale di Reggio Calabria e condannava Giovanni Mammana in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen. per avere, con denuncia-querela presentata il 14 giugno 2013 alla procura della Repubblica di Reggio Calabria, integrata l'11 luglio 2013, accusato Salvatore Saija, giudice dell'esecuzione in servizio presso il Tribunale di Patti, di avere, con violazione di legge e con dolo, omesso di trasmettere gli atti della procedura esecutiva n. 93/06 al Tribunale di Mistretta (dal Mannmana ritenuto territorialmente competente), occupandosi personalmente di quella causa allo scopo di favorire la madre della propria assistente giudiziaria.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Mammana, a mezzo del suo difensore, la quale ha dedotto i seguenti quattro motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 157 cod. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello giudicato infondata la eccezione di intervenuta prescrizione del reato, facendo riferimento a cause di sospensione del decorso del relativo termine invece insussistenti. 2.2. Mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di verificare la veridicità o meno delle circostanze descritte nell'esposto presentato dal denunciante 1'11 luglio 2013. 2.3.

Violazione di legge, in relazione all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente provveduto a riassumere le prove dichiarative (peraltro in maniera parziale), dando dei relativi risultati una valutazione completamente difforme da quella offerta dal giudice di primo grado, in specie con rifermento alle indicazioni fornite dalla parte civile nella sua deposizione, al tecnicismo delle questioni sorte nella procedura esecutiva e, comunque, all'accertata assenza dell'elemento psicologico del reato contestato in capo all'imputato. 2.4.

Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., 368 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere la Corte reggina erroneamente riformato la sentenza assolutoria di primo grado, nonostante le carte del processo avessero dimostrato la veridicità di tutte le circostanze riferite dall'imputato nella sua denuncia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile in quanto presentato senza il rispetto del termine per impugnare di cui al combinato disposto degli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.2. La sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciata il 25 febbraio 2021, senza l'indicazione in dispositivo di uno specifico termine per depositare la motivazione, risulta depositata nel rispetto del termine di legge di quindici giorni, scadenti l'8 marzo 2021, essendo il 7 domenica. Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 585, commi 1, lett. b), e 2, lett. c), cod. proc. pen., per la proposizione dell'impugnazione decorreva, dunque, da martedì 9 marzo 2021 (in ragione dello spostamento in avanti di un giorno del termine per il deposito della motivazione: così Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, R., Rv. 279874) e scadeva mercoledì 7 aprile 2021, mentre il ricorso del Mammana risulta essere stato depositato ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., nella cancelleria del Giudice di pace di S. Agata Militello sabato 10 aprile 2021.

3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo; nonché la condanna alla rifusione delle spese di difesa nel grado in favore della costituita parte civile che, in ragione dell'attività effettivamente svolta, si stima di poter liquidare come di seguito precisato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Salvatore Saija, che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 21/