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Sentenza — n. 35941/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35941/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35941/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia di primo grado del 3 febbraio 2017, riconoscendo alla imputata le circostanze attenuanti generiche e riducendo la pena inflitta, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale il Tribunale di Asti aveva condannato Grace Lafleur in relazione al reato di cui all'art. 379, primo comma, prima ipotesi, cod. pen., per avere, in Asti il 1° dicembre 2016, nel corso delle fasi di esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dello zio Pablito Lafleur all'interno dell'abitazione di questo, occultato una somma di denaro e alcuni monili in oro e preziosi, per aiutare il Lafleur ad assicurarsi il profitto e il prodotto dei reati di ricettazione di riciclaggio, sottraendoli al sequestro da parte delle forze di polizia.

Regesto Legislator

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art. 379 cod. pen, art. 384 cod. pen, art. 378 cod. pen; Sentenza — n. 35941/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (così, tra le molte, Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577).

Parole chiave

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occultamento di beni bene sequestrato distrazione di valori patrimoniali alibi preparazione della difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 379 cod. pen
Né è riconoscibile la lamentata violazione di legge, sub specie di erronea interpretazione delle norme incriminatrici applicate: in quanto la decisione dei giudici di secondo grado - che hanno ritenuto di dover confermare la condanna per il reato di cui all'art. 379 cod. pen.
art. 384 cod. pen
art. 378 cod. pen
anziché per quello di cui all'art. 378 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lafleur Grace, nata ad Asti il 26/02/1994 avverso la sentenza del 20/01/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'imputata l'avv. Roberto Caranzano, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia di primo grado del 3 febbraio 2017, riconoscendo alla imputata le circostanze attenuanti generiche e riducendo la pena inflitta, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale il Tribunale di Asti aveva condannato Grace Lafleur in relazione al reato di cui all'art. 379, primo comma, prima ipotesi, cod. pen., per avere, in Asti il 1° dicembre 2016, nel corso delle fasi di esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dello zio Pablito Lafleur all'interno dell'abitazione di questo, occultato una somma di denaro e alcuni monili in oro e preziosi, per aiutare il Lafleur ad assicurarsi il profitto e il prodotto dei reati di ricettazione di riciclaggio, sottraendoli al sequestro da parte delle forze di polizia.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso la Lafleur, a mezzo del suo difensore, la quale ha dedotto i seguenti tre motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 23 del decreto-legge n. 149 del 2020 e 603 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di trattazione orale del processo, benché nell'atto di appello fosse stata formulata istanza per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, e di aver proceduto nelle forme della trattazione scritta; nonché per avere ritenuto non necessarie le prove (acquisizione di una deposizione testimoniale resa in altro processo penale e della sentenza emessa nell'ambito dello stesso processo) di cui era stata sollecitata l'assunzione in secondo grado. 2.2.

Violazione di legge, in relazione all'art. 379 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente confermato l'affermazione di colpevolezza della imputata, ritenendo inverosimile la versione dell'accaduto offerta dalla prevenuta, che aveva sostenuto che l'apprensione del borsellino era finalizzata alla sua distruzione; e per avere conseguentemente escluso che la condotta della Lafleur potesse integrare gli estremi di un favoreggiamento personale, scriminato ai sensi dell'art. 384 cod. pen. 2.3.

Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e illogicità, per avere la Corte torinese, dopo aver riconosciuto alla imputata le attenuanti generiche, erroneamente disattesa, sulla base dei medesimi dati fattuali, la richiesta difensiva di contenimento della pena irrogata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (così, tra le molte, Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577).

Regula iuris alla luce della quale la doglianza difensiva, così come prospettata nel primo punto dell'atto di impugnazione in termini di mera violazione di legge processuale e non anche di vizio di motivazione, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. Da tanto deriva pure la correttezza della decisione della Corte di appello di procedere alla trattazione del processo nella forma cartolare, giusta la previsione dell'art. 23 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, che però ha fatti salvi la validità e gli effetti degli atti posti in essere in applicazione di quella disposizione), avendo verificato che la richiesta di discussione orale era stata formulata dalla difesa senza il rispetto del termine di legge: circostanza, questa, non censurata dalla difesa.

Una violazione di tale disposizione sarebbe stata configurabile solo se la Corte distrettuale avesse deciso di procedere nella forma cartolare, pur ritenendo di dover disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputatct, ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali e, in particolare, agli esiti delle indagini compiute dalla polizia giudiziaria: sicché può ritenersi definitivamente acclarato che la Lafleur, che ha sempre sostenuto di essersi recata nella cucina dell'abitazione dello zio - dove ella si trovava e dove era in corso l'operazione di polizia per dare esecuzione alla misura custodiale disposta nei confronti del parente - per avvicinarsi al frigorifero o al rubinetto per poter bere, tenne un ben diverso e inequivoco atteggiamento, consistente nel dirigersi in direzione opposta, nel frugare in una cassettiera dove vi erano diversi oggetti, nel prelevare "a colpo sicuro" un borsello, nel nasconderlo dapprima nel proprio pantalone-leggings e poi, a fronte della richiesta di poliziotto di cosa stessa celando sotto l'abito, nel lanciarlo dalla finestra in giardino di pertinenza della stessa abitazione.

Condotta che non poteva dirsi espressione di una iniziativa estemporanea o casuale, né realizzata allo scopo di aiutare la zia, che della detenzione della merce ricettata non sapeva nulla e che dal relativo reato sarebbe stata, infatti, mandata assolta, trattandosi chiaramente di comportamento posto in essere per assicurare allo zio il profitto del reato presupposto che lo stesso aveva consumato, cercando di sottrarlo alle ricerche degli agenti operanti. I rilievi formulati al riguardo dalla ricorrente si muovono nella sola prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite incursioni sul fatto e in una mera critica all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale vi è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale.

Né è riconoscibile la lamentata violazione di legge, sub specie di erronea interpretazione delle norme incriminatrici applicate: in quanto la decisione dei giudici di secondo grado - che hanno ritenuto di dover confermare la condanna per il reato di cui all'art. 379 cod. pen. anziché per quello di cui all'art. 378 cod. pen., evidenziando come la Lafleur avesse agito non per distruggere il borsello e il suo contenuto bensì per nasconderlo - è in linea con il consolidato orientamento interpretativo offerto da questa Corte secondo cui, quando una persona, che non sia concorrente nel reato di furto o di ricettazione, sottrae al controllo dell'autorità la cosa oggetto del delitto, al fine di verificare se ricorra l'ipotesi di favoreggiamento reale o quella di favoreggiamento personale occorre indagare sulla volontà dell'agente per accertare se egli abbia voluto nascondere o distruggere la cosa medesima: nella prima ipotesi deve ritenersi la sussistenza del favoreggiamento reale, mirando la condotta a non far perdere la cosa; ricorre, invece, l'ipotesi del favoreggiamento personale in caso di distruzione, in quanto il comportamento ha lo scopo di aiutare altri a eludere le investigazioni dell'autorità (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 10743 del 16/06/1999, Cucuzzella, Rv. 214516).

4. Con l'ultimo motivo la ricorrente ha preteso che, in questa sede di legittimità, si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali i giudici di merito hanno esercitato il potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini della determinazione della pena finale da infliggere all'imputata. Esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'esistenza dei presupposti di applicazione delle relative norme di riferimento. Nella specie del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto di negare alla Lafleur un'ulteriore riduzione della pena finale, avendo - con motivazione completa e congrua - sottolineato la oggettiva gravità della condotta accertata volta ad ostacolare l'accertamento delle responsabilità dello zio per un grave episodio delittuoso.

5. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C