Sentenza — n. 35938/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALucchetto Francesca, nata il 17/06/1978 a Trieste 2. Rebora Tommaso, nato il 29/06/1991 a Torino avverso la sentenza del 09/01/2020 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. Roberto Lamacchia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393-bis cod. pen, art. 618 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35938/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 618 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:
1. Lucchetto Francesca, nata il 17/06/1978 a Trieste 2. Rebora Tommaso, nato il 29/06/1991 a Torino avverso la sentenza del 09/01/2020 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. Roberto Lamacchia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 gennaio 2020 la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo a mesi sette di reclusione la pena irrogata a Francesca Lucchetto e Tommaso Rebora per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 336, 339, secondo comma, cod. pen., confermando nel resto la sentenza impugnata, che li riconosceva responsabili per avere, assieme ad altre persone, usato violenza nei confronti di agenti della Polizia Municipale di Torino, che cercavano di impedirne l'accesso all'interno del palazzo comunale durante una manifestazione di protesta contro i tagli alle borse di studio universitarie, spingendoli al fine di forzare il cordone di vigilanza posto a sbarramento e colpendoli con le aste delle bandiere e i bastoni che sorreggevano i cartelli, nonché con calci e pugni, per costringerli a compiere atti contrari ai doveri d'ufficio.
2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia deducendo, con un primo motivo, il vizio di erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. per entrambi gli imputati, avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto legittima la scelta del coordinatore del corpo di guardia del palazzo comunale di chiudere tutti gli accessi al municipio, tranne un unico passaggio pedonale ristretto, al fine di rafforzare le procedure di identificazione in sede di accesso. 2.1.
Con un secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità di Francesca Lucchetto, per avere la Corte di appello omesso l'esame delle censure difensive riguardo alla contestata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, atteso che l'imputata si è limitata a reagire al comportamento di un agente che l'aveva sollevata da dietro, improvvisamente e di peso, per spostarla dall'accesso al Comune, in tal guisa ponendo in essere una condotta che l'imputata percepì in quel momento come arbitraria ed aggressiva nei confronti della sua persona. 2.2.
Con un terzo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla posizione di Tommaso Rebora, con particolare riguardo alla violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e all'aggravante dell'arma impropria, per averne la Corte d'appello erroneamente affermato la responsabilità non per una condotta di altrui agevolazione a titolo concorsuale, così come risulta dall'imputazione, ma a titolo autonomo, con la conseguente erronea utilizzabilità dell'aggravante dell'utilizzo di armi improprie di cui all'art. 2 339 cod. pen., non essendo emersa alcuna prova che l'imputato avesse con sé un bastone o altro oggetto classificabile come tale.
3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 25 giugno 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore di fiducia degli imputati, Avv. Roberto Lamacchia, ha trasmesso in data 30 giugno 2021 una memoria alla Cancelleria di questa Suprema Corte, svolgendo una serie di argomentazioni in replica alla requisitoria del Procuratore generale ed insistendo nell'accoglimento dei su esposti motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2. In ordine al primo motivo deve rilevarsi come la sentenza impugnata, nel richiamare la condivisa ricostruzione storico-fattuale operata dal primo giudice, abbia congruamente escluso i presupposti per la configurabilità dell'invocata scriminante, evidenziando in particolare:
a) che la misura volta a ridurre l'accesso agli uffici comunali era funzionale al controllo degli ingressi e all'identificazione dei manifestanti al fine di evitare i rischi di un accesso incontrollato all'edificio - sia sotto il profilo del numero delle persone che della verifica della loro identità - e di un ostacolo al corretto funzionamento delle relative attività amministrative, in una situazione di allerta della quale la stessa Polizia di Stato aveva dato comunicazione al corpo di guardia municipale;
b) che l'accesso pedonale era dotato di meccanismi idonei a consentire al corpo di guardia la possibilità di identificare coloro che chiedevano di entrare, garantendo al contempo le esigenze dell'ordinario funzionamento degli uffici comunali;
c) che l'intervento delle forze di polizia, tenuto conto della inosservanza delle previste procedure di accreditamento e del tentativo di alcuni dei manifestanti di forzare in massa lo schieramento degli operanti costringendo con atti violenti gli appartenenti al corpo di Polizia municipale a lasciarli entrare nell'edificio, si rese necessario (spostando alcune persone dall'unico accesso al Municipio, dopo l'intervento, senza successo, di alcuni componenti del corpo di guardia rimasti schiacciati nel cd. "vano bussola") al fine di evitare un ingresso in massa di persone non identificate all'interno del palazzo comunale e tutelare l'incolumità del personale del corpo di guardia rimasto ad arginare la pressione esercitata dai manifestanti per accedervi senza alcuna autorizzazione.
Affatto arbitraria, alla luce di tale ricostruzione, ed anzi motivata da valide ragioni giustificative deve pertanto ritenersi la scelta, adottata dal coordinatore del corpo di guardia municipale, di ridurre i varchi di accesso al palazzo comunale rafforzando le relative procedure di identificazione a seguito di una comunicazione qualificata che dava avviso dell'arrivo di un nutrito gruppo di manifestanti, laddove l'evocata scriminante presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle attribuzioni funzionali del pubblico ufficiale, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, Nata Salomao, Rv. 278715;
Sez. 6, n. 25309 del 19/05/2021, Mejri Wajdi). Né può ritenersi che la decisione di limitare l'accesso, in quanto funzionale alla sola disciplina degli ingressi, apparisse tale da comprimere oltre misura i diritti dei manifestanti, avuto riguardo al fatto:
a) che i pubblici ufficiali operanti spiegarono loro più volte che non potevano accedere al palazzo senza farsi prima identificare;
b) che gli operanti erano quasi tutti in divisa e coloro che non lo erano si erano comunque qualificati al momento del loro intervento;
c) che i Giudici di merito hanno conformemente escluso, anche in relazione all'intervento effettuato dalle forze dell'ordine, la ricorrenza di elementi fattuali sintomatici di un uso smodato della violenza ovvero di azioni arbitrariamente poste in essere, coerentemente inserendosi tali condotte nell'ambito proprio dello svolgimento della funzione di controllo degli accessi e della necessaria messa in sicurezza del personale amministrativo ivi presente. Parimenti non configurabile, sulla base delle considerazioni or ora esposte, deve ritenersi l'allegazione di un quadro fattuale di dati idonei, in tesi, a suffragare il ragionevole convincimento degli imputati di essersi trovati, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito un atto ingiustamente persecutorio del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 4457 del 16/10/2018, dep. 2019, Dinnola, Rv. 274983).
3. Egualmente infondate devono ritenersi le ulteriori doglianze dai ricorrenti prospettate, in quanto reiterative di censure già esaminate e puntualmente disattese dalla Corte distrettuale, che sulla base delle convergenti risultanze offerte dal compendio probatorio in motivazione richiamato ha posto in rilievo:
a) in relazione alla posizione di Francesca Lucchetto, il contenuto della precisa deposizione resa dall'agente di Polizia municipale Claudio Spina - confermata anche da altri testimoni, ossia dai pubblici ufficiali Lano Danilo e Ferlin Davide - riguardo ai colpi inferti al predetto agente con un bastone - visibile anche dalle video-riprese - che l'imputata teneva in mano, sotto il portico e dopo essere stata spostata dall'ingresso del Municipio;
b) in relazione alla posizione di Tommaso Rebora, il fatto che egli era presente anche all'interno dell'edificio comunale e che la condotta violenta da lui posta in essere venne realizzata all'esterno, sotto il porticato, in quanto riconosciuto dai testi Spina e Ferlin come colui che colpì il primo con un calcio, ricostruendo le sequenze dell'azione delittuosa sulla base delle conformi dichiarazioni rese dagli agenti operanti, anche sotto tale specifico profilo confermate, peraltro, dalle richiamate risultanze delle video-riprese. Corretta, infine, deve ritenersi la configurabilità del reato nei termini aggravati di cui all'imputazione, avendo i Giudici di merito accertato la realizzazione delle diverse condotte nel contesto unitario della vicenda oggetto dell'imputazione concorsuale, in una situazione di fatto in cui era ancora in corso sia l'azione dei manifestanti - diretti verso il Municipio e muniti di bastoni che venivano utilizzati per colpire gli operanti - sia quella dei pubblici ufficiali a vario titolo intervenuti sul posto.
4. Il ricorso, in definitiva, deve ritenersi infondato poiché la linearità e la coerenza logica dei passaggi motivazionali della sentenza impugnata non sono state affatto travolte, né incrinate dalle su indicate doglianze, limitandosi i ricorrenti a prospettare critiche involgenti la valutazione dalla Corte d'appello data al materiale probatorio sottoposto al suo esame, così delineandone una contrapposta rivisitazione sulla base di vizi di cui l'intero percorso argomentativo dell'impugnata decisione non offre traccia. Né, peraltro, la Corte di legittimità potrebbe sostituire una propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, dovendosi in questa Sede saggiare la complessiva tenuta logica della sentenza sottoposta alla sua cognizione, senza oltrepassare i limiti riconnessi all'accertamento della coerenza strutturale del discorso giustificativo, né, tanto meno, sovrapporre un'attività di verifica, rispetto alle correlative acquisizioni processuali, della rispondenza dell'apparato argomentativo di cui il giudice di merito si è servito, dovendo il vizio della motivazione risultare, per ciò stesso, palese e di immediata riconoscibilità, ossia di spessore tale da emergere ictu ocu/i.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 618 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13