Sentenza — n. 35934/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 30 ottobre 2020 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della decisione di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Terni in data 8 luglio 2019, ha rideterminato le pene irrogate per i reati di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ex artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rispettivamente nei confronti:
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 63 cod. pen, art. 121 cod. proc. pen, art. 114 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 99 cod. pen; Sentenza — n. 35934/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si lamentano, infine, analoghi vizi in ordine al mancato rispetto della regola di giudizio e di valutazione delle prove secondo "oltre ogni ragionevole dubbio", riconosciuta dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Hnichi Kamal, nato il 04/04/1979 in Tunisia;
2. Amri Hnichi Mohanned Ali, nato il 02/08/1984 in Tunisia;
3. Rozzanelli Onnar El Farouk, nato il 20/03/1994 in Tunisia;
4. Garcia Lunazco Francis Paul, nato il 17/07/1984 in Perù;
5. Merdita Dritan, nato il 20/11/1983 in Albania, avverso la sentenza del 30/10/2020 della Corte di appello di Perugia; esaminati gli atti e letti i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; CL lette le conclusioni dei difensori, Avv. Francesco Mattiangeli (per Garda Lunazco Francis Paul, Hnichi Kamal e Amri Hnichi Mohamed Ali), Avv. Daniela Paccoi (per Merdita Dritan) e Avv. Valentino Viali (per Rozzanelli Omar El Farouk), che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 ottobre 2020 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della decisione di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Terni in data 8 luglio 2019, ha rideterminato le pene irrogate per i reati di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ex artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rispettivamente nei confronti:
a) di Garcia Lunazco Francis Paul in anni quattro, giorni dieci di reclusione ed euro 22.000,00 di multa previa derubricazione del fatto di cui al capo 13) nel reato di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen,;
b) di Merdita Dritan, escluso l'aumento ex art. 63 cod. pen., in anni cinque, mesi due di reclusione ed euro 36.000,00 di multa;
c) di Hnichi Kamal in anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 32.000,00 di multa, esclusa l'aggravante contestata ex art. 80 d.P.R. cit.;
d) di Amri Hnichi Mohamed Ali in anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 32.000,00 di multa, esclusa l'aggravante contestata ex art. 80 d.P.R. cit.;
e) di Rozzanelli Onnar El Farouk in anni due di reclusione ed euro 12.000,00 di multa. La sentenza di primo grado è stata confermata nel resto, previa revoca dell'espulsione dallo Stato nei confronti di Rozzanelli Omar El Farouk e della pena dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici nei confronti di Hnichi Kannal e di Annri Hnichi Mohamed Ali, sostituita con quella dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Garcia Lunazco Francis Paul, deducendo con il primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla mancata applicazione della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., avuto riguardo, in particolare, all'assenza di sequestri di sostanze stupefacenti e al carattere rudimentale dell'attività di spaccio, oltre che alla limitata frequenza temporale delle cessioni (avvenute per pochi mesi dell'anno 2017) e alla particolare modestia dei quantitativi che ne hanno costituito l'oggetto: una serie di elementi, quelli testé indicati, che la Corte distrettuale avrebbe dovuto congiuntamente valutare, tenendo conto anche del numero limitato di acquirenti e della circoscritta - dimensione territoriale entro cui si sono svolte le azioni poste in essere dall'imputato. 2.1.
Con un secondo motivo, inoltre, si deducono analoghi vizi in relazione all'erroneo diniego delle invocate attenuanti generiche. 2.2. Con motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., trasmessi alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 7 giugno 2021, il difensore di fiducia, Avv. Francesco Mattiangeli, ha dedotto violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di prova a sostegno del reato ex art. 73, comma 1 -bis, d.P.R. cit., non avendo la Corte d'appello proceduto ad una valutazione approfondita delle intercettazioni ambientali, né delle argomentazioni introdotte dalla difesa, anche nella parte in cui non ha ritenuto applicabile al caso di specie la violazione amministrativa di cui all'art. 75 d.P.R. cit., per avere il Garcia detenuto lo stupefacente oggetto di contestazione ad uso meramente personale.
Si lamentano, infine, analoghi vizi in ordine al mancato rispetto della regola di giudizio e di valutazione delle prove secondo "oltre ogni ragionevole dubbio", riconosciuta dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
3. Nell'interesse di Merdita Dritan ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con un primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione per non avere la Corte territoriale esaminato il motivo devoluto in sede di gravame in relazione all'apparato motivazionale della decisione di primo grado, che nell'esaminare le imputazioni elevate a carico del Merdita si esauriva in un mero "copia e incolla" di una memoria depositata dal P.M. in sede di giudizio abbreviato ex art. 121 cod. proc. pen., ed acquisita dal primo Giudice all'udienza del 24 giugno 2019, dalla quale non si discostava nemmeno graficamente, con la conseguente nullità sia di tale decisione, per carenza assoluta di motivazione, sia della sentenza qui impugnata, per avere omesso l'esame della relativa doglianza, in violazione degli artt. 111 e 24 Cost., 125 e 546 cod. proc. pen. 3.1.
Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi, non avendo la Corte di merito valutato il materiale probatorio a sua disposizione, omettendo l'esame dei motivi di appello in relazione ai reati di cui ai capi 5) e 10), sicché la responsabilità dell'imputato risulta essere stata confermata nonostante la carenza di adeguati riscontri probatori e in assenza di un'effettiva risposta alle numerose questioni specificamente sollevate con l'atto di appello. 3.2. Con un terzo motivo si censura l'omessa motivazione della sentenza impugnata là dove non ha affrontato la doglianza (pagg. 7-8 atto d'appello) relativa al mancato riconoscimento al Merdita della invocata configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.3.3.
Con un quarto motivo, infine, si lamentano violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla erronea determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato ed alla sua eccessiva entità, anche in relazione agli aumenti per la continuazione, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. ed all'applicazione della recidiva ex art. 99 cod. pen.
4. Nell'interesse di Hnichi Kamal ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla mancata applicazione della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., avuto riguardo, in particolare, all'assenza di sequestri di sostanze stupefacenti e al carattere rudimentale dell'attività di spaccio, oltre che alla limitata frequenza temporale delle cessioni (avvenute per pochi mesi dell'anno 2017) e alla particolare modestia dei quantitativi che ne hanno costituito l'oggetto: una serie di elementi, quelli testé indicati, che la Corte distrettuale avrebbe dovuto congiuntamente valutare, tenendo conto anche del numero limitato di acquirenti e della circoscritta dimensione territoriale entro cui si sono svolte le azioni poste in essere dall'imputato.
5. Nell'interesse di Amri Hnichi Mohamed Ali ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla mancata applicazione della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., sulla base delle medesime argomentazioni esposte nel ricorso che precede.
6. Nell'interesse di Rozzanelli Omar El Farouk ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con il primo motivo plurimi vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione all'omessa considerazione delle doglianze esposte in sede di gravame in punto di insufficienza delle risultanze probatorie addotte a sostegno dei ravvisati elementi costitutivi della responsabilità, oltre che in merito alla sussumibilità dei fatti nella diversa fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., alla severità della pena e all'erronea esclusione delle attenuanti generiche. 6.1.
Con un secondo motivo, inoltre, si deducono vizi di erronea applicazione della legge penale e di omessa motivazione in odine alla mancata esplicitazione degli elementi dalla Corte distrettuale utilizzati per negare la concessione delle invocate attenuanti generiche e per determinare la pena base e gli aumenti conseguenti alla recidiva e al vincolo della continuazione.7. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 13 giugno 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
8. Il difensore di Garcia Lunazco Francis Paul, Hnichi Kamal e Amri Hnichi Mohamed Ali, Avv. Francesco Mattiangeli, ha rassegnato in data 23 giugno 2021 le sue conclusioni insistendo nell'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
9. Il difensore di Merdita Dritan, Avv. Daniela Paccoi, ha rassegnato in data 23 giugno 2021 le sue conclusioni, replicando alle argomentazioni svolte nella requisitoria del Procuratore generale ed insistendo nell'accoglimento dei su esposti motivi di ricorso.
10. Il difensore di Rozzanelli Omar El Farouk, Avv. Valentino Viali, ha rassegnato in data 25 giugno 2021 le sue conclusioni, replicando alle argomentazioni svolte nella requisitoria del Procuratore generale ed insistendo nell'accoglimento dei su esposti motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Infondati, sin quasi a lambire il margine dell'inammissibilità, devono ritenersi i ricorsi proposti nell'interesse di Hnichi Kamal, Amri Hnichi Mohanned Ali e Garcia Lunazco Francis Paul, atteso che, in materia di sostanze stupefacenti, la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149).
Ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., pertanto, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine.
Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529).
2. Di tale quadro di principi la sentenza impugnata ha fatto buon governo ponendo in rilievo, con argomenti congruamente esposti ed immuni da vizi logico- giuridici in questa Sede deducibili, il fatto che, sulla base del condiviso quadro probatorio già tratteggiato nella prima decisione, e segnatamente alla luce delle inequivoche risultanze offerte dalle ivi richiamate conversazioni oggetto di intercettazione ambientale:
a) i due Hnichi operavano su disposizione di altri imputati (Salvatore Antonelli e Giacomo Pichierri), che a loro volta li avevano incaricati di provvedere all'introduzione e al conseguente smercio sulla piazza ternana dello spaccio - dai predetti coimputati di fatto controllata e diretta ad un livello superiore - di consistenti quantitativi di stupefacenti del tipo cocaina di volta in volta acquisiti dai predetti, con la conseguente, documentata, ricezione dei relativi corrispettivi in denaro presso un esercizio commerciale di Terni (bar "Krizia");
b) il Garcia era parimenti inserito a pieno titolo - quale sub-rivenditore - nella rete dell'illecito commercio di stupefacenti facente capo al duo Pichierri- Antonelli, avuto riguardo non solo ai frequenti e documentati incontri verificatisi presso il predetto esercizio commerciale e alla relativa consegna al Garcia di quantitativi di sostanze stupefacenti per un controvalore di almeno 1.500,00 euro, che costui provvedeva in seguito a vendere a terzi, via via versandone il ricavato ai suoi fornitori, ma anche all'elemento di riscontro documentale offerto dall'esplicita annotazione - direttamente riferita proprio al Garcia - contenuta nei fogli di contabilità occultati dall'Antonelli e rinvenuti all'interno di un congelatore domestico (ove peraltro figuravano cifre ancor più elevate rispetto a quelle acquisite dalle intercettazioni, motivatamente ritenute compatibili solo con attività volte al traffico di cocaina).
Coerentemente escluse, pertanto, devono ritenersi, con riferimento alla posizione del Garda, sia le condizioni per ravvisare in concreto l'enunciato riferimento ad un uso esclusivamente personale dello stupefacente, sia i presupposti per la configurabilità delle invocate attenuanti generiche, conformemente ritenute dai Giudici di merito non concedibili sulla base di un apprezzamento non censurabile in questa Sede, sì come congruamente motivato sulla base del riferimento ai precedenti a carico e alle reiterate ed affatto episodiche modalità di realizzazione dei reati, oltre che alla rilevata assenza di profili positivamente valutabili al fine qui considerato.
3. Al rigetto dei su indicati ricorsi consegue, ex art. 618 cod. proc. pen., la condanna di Hnichi Kamal, Amri Hnichi Mohamed Ali e Garcia Lunazco Francis Paul al pagamento delle spese processuali.
4. Fondati, di contro, devono ritenersi i ricorsi proposti nell'interesse del Rozzanelli e del Merdita (v., in narrativa, i parr. 3 e 6), le cui ragioni di doglianza in punto di accertamento della penale responsabilità, mancato riconoscimento (per il Merdita) della invocata configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art.114 cod. pen., sussunnibilità dei fatti nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. e - per entrambi - di dosimetria della pena, benché espressamente formulate in sede di gravame, non hanno affatto ricevuto una puntuale e specifica risposta nella motivazione della decisione impugnata, al di là di un mero riferimento - a pag. 17 - ad un profilo di censura irrilevante in questa Sede (ossia l'erroneità della disposta espulsione (per il Rozzanelli) e di un'apodittica, indistinta e non individualizzata esclusione (per il Merdita) dei presupposti per la configurabilità dell'attenuante ex art. 114 cit. ovvero della diversa fattispecie di reato ex art. 73, comma 5, cit. (a pag. 19).
Al riguardo, invero, deve rilevarsi come il giudice dell'appello può motivare per relazione se l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611).
5. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, s'impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alle posizioni di Rozzanelli Omar El Farouk e di Merdita Dritan, affinché la Corte d'appello in dispositivo indicata provveda ad eliminare i vizi sopra rilevati, uniformandosi ai principi in questa sede stabiliti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente a Rozzanelli Omar El Farouk e a Merdita Dritan e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Rigetta i ricorsi di