Sentenza — n. 35930/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 16 luglio 2020 la Corte di appello di Salerno ha confermato, per quanto di interesse in questa sede, quella pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Salerno con rito abbreviato in data 15 novembre 2017, che a seguito della riunione di procedimenti distinti, ha ricostruito l'operatività, nel periodo tra il 2001 e il 2008, nel territorio di Battipaglia e in quello ad esso limitrofo di un articolato sodalizio di stampo camorristico, che si avvaleva anche di un'organizzazione dedita al narcotraffico, e i rispettivi reati fine, costituiti per lo più da delitti di estorsione e da delitti in materia di stupefacenti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 649 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, artt. 530 cod. proc. pen, artt. 192 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 442 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35930/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. 6.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione alla pena comminata. La pena base e gli aumenti per la continuazione erano da ritenersi sproporzionati.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Citro Gerardo, nato il 01/03/1964 a Battipaglia De Maio Sabino, nato il 03/12/1978 a Montecorvino Rovella Donnarunnma Mario, nato il 19/01/1964 a Torre Annunziata Giffoni Biagio, nato il 29/09/1969 a Eboli Magliano Pierpaolo, nato il 09/01/1977 a Battipaglia Podeia Paolo, nato il 12/05/1981 a Battipaglia Noschese Lucia, nata il 22/09/1981 a Battipaglia Melillo Cosimo, nato il 02/01/1961 a °levano sul Tusciano Piscopo Antonio, nato il 24/09/1977 a Napoli Testa Massimiliano, nato il 26/09/1972 in Germania avverso la sentenza del 16/07/2020 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso per il rigetto del ricorso di Piscopo e la declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi; uditi i difensori, Avv.
Francesco Anelli, Avv. Orazio Tedesco, anche in sost. dell'Avv. Maria Michela Mainenti, Avv. Lucio Marziale, Avv. Stefano Sorrentino, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 luglio 2020 la Corte di appello di Salerno ha confermato, per quanto di interesse in questa sede, quella pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Salerno con rito abbreviato in data 15 novembre 2017, che a seguito della riunione di procedimenti distinti, ha ricostruito l'operatività, nel periodo tra il 2001 e il 2008, nel territorio di Battipaglia e in quello ad esso limitrofo di un articolato sodalizio di stampo camorristico, che si avvaleva anche di un'organizzazione dedita al narcotraffico, e i rispettivi reati fine, costituiti per lo più da delitti di estorsione e da delitti in materia di stupefacenti.
In particolare, è stato dato conto delle risultanze rivenienti da sentenze divenute irrevocabili, riguardanti l'operatività del medesimo sodalizio in epoche non coincidenti, delle risultanze delle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia e di molteplici conversazioni oggetto di intercettazione. E' stato inoltre sottolineato come le ipotesi associative di cui al capo A) nel procedimento 13386/15 e al capo A) nel procedimento 9625/2006 dovessero intendersi riferite al medesimo sodalizio mafioso e come, parimenti, le ipotesi associative di cui al capo H) nel procedimento 13386/15 e al capo B) nel procedimento 9625/2006, fossero da intendersi unificate, in quanto riguardanti lo stesso sodalizio dedito al narcotraffico, valutato in termini di continuità temporale, salve le specifiche indicazioni contenute nelle rispettive imputazioni, quanto ad epoche ed aggravanti oggetto di contestazione.
2. Hanno proposto ricorso, tramite i rispettivi difensori, dieci degli imputati che hanno riportato condanne nel giudizio di appello.
3. Gerardo Citro: condanna alla pena di anni sette e mesi dieci per i reati di cui ai capi B), B5), B6), B7), B12), B13), B15), con riconoscimento della continuazione con reati oggetto di separata sentenza irrevocabile e assorbimento della relativa pena. Deduce violazione di legge e mancanza e vizio di motivazione. A fronte dei motivi di appello con i quali era stata sottolineata la natura dei contributi forniti dal ricorrente, che avevano propiziato il sequestro di armi e di stupefacenti e delineato l'organigramma dell'associazione di stampo mafioso, la Corte si era limitata ad una stringata motivazione per respingere la richiesta di /1;) ( applicazione dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Vi era carenza di motivazione anche in merito all'aggravante contestata al ricorrente e alla determinazione del periodo associativo contestato.
4. Sabino De Maio: condanna alla pena di anni dodici di reclusione per i reati associativi di cui ai capi A) e H) del procedimento 13386/15, unificati con i capi A) e B), del procedimento 9625/06, e per i reati A2) e A6), con riconoscimento della continuazione anche con reati separatamente giudicati e assorbimento delle pene. 4.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990. Contesta il giudizio con cui la Corte aveva confermato il diniego dell'attenuante, dovendosi ritenere che il beneficio sia conseguenza di un'utile collaborazione, che tragga dal reato consumato l'occasione per rilevazioni idonee ad evitare ulteriori attività criminose.
I giudici di merito avevano apprezzato i contributi forniti dal ricorrente, fra l'altro riferiti all'organigramma della compagine e all'attribuzione di singoli momenti di responsabilità in ordine alla realizzazione dei reati fine, essendo stata dunque negata ingiustificatamente la relativa attenuante. 4.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, come prevalenti sulle aggravanti. La Corte aveva errato nel far riferimento alle ragioni del diniego delle attenuanti generiche, che in realtà erano state già riconosciute dal Tribunale e delle quali si chiedeva la prevalenza, ciò su cui la Corte aveva omesso di motivare.
5. Mario Donnarumma: condanna alla pena di anni dieci per il reato di cui al capo H). Deduce vizio di motivazione. In particolare, segnala che la Corte aveva omesso di motivare in merito alle deduzioni difensive volte a contestare il ruolo di stabile fornitore attribuito al ricorrente, a fronte della esiguità degli incontri con gli altri coimputati, della mancata conoscenza da parte del ricorrente di collaboratori di Benicchi, alla presenza di più soggetti individuati come fornitori di stupefacenti. Inoltre, era stato prospettato che nelle conversazioni intercettate emergeva un contrasto piuttosto che un legame, come nel caso della conversazione del 27 dicembre 2006, tra Melella e Caruccio, riferita anche ai tempi della conoscenza e al carattere sporadico del rapporto.Peraltro, al ricorrente era stato contestato un solo episodio di cessione di hashish, estinto per prescrizione, non essendo sufficienti le sole propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia, non suffragate da riscontri per quanto riguardava viaggi per il rifornimento della droga, basi logistiche, coperture e beni necessari per le operazioni delittuose, modalità organizzative e divisione dei compiti.
Le dichiarazioni di due soli collaboratori non comprovavano la continuità della fornitura e non si riscontravano vicendevolmente. Non vi erano dunque elementi a supporto della realizzazione del programma criminoso da parte del fornitore, attraverso l'utilizzo continuativo delle risorse dell'organizzazione, con coscienza e volontà di farne parte e contribuire al suo mantenimento.
6. Pierpaolo Magliano: condanna alla pena di anni dodici di reclusione per i reati associativi sub A) e H), unificati con i reati sub A) e B) del procedimento 9625/06, e per i reati sub A6) e A14), con riconoscimento della continuazione con reati separatamente giudicati con sentenza divenuta irrevocabile e assorbimento della pena. 6.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. Il componente del Collegio della Corte territoriale, dott. Luigi Scimé, a seguito di condanna riportata in primo grado, pronunciata il 9 luglio 2020, era sottoposto a sospensione automatica da parte del C.S.M., con la conseguenza che non avrebbe potuto svolgere le funzioni fino al 16 luglio, data di lettura del dispositivo della sentenza di appello. 6.2.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., attesa la sentenza n. 1153 del 2017 della Corte di appello di Salerno in data 5 ottobre 2017, nel procedimento penale n. 3136/16. Tale sentenza, che si chiede alla Corte di cassazione di acquisire, aveva avuto ad oggetto la medesima associazione, operante in continuità temporale nel medesimo territorio e con compagine sostanzialmente corrispondente. A fronte del riconoscimento in primo grado dell'unicità del reato riguardante il capo H) nel procedimento n. 13386/2015 e il capo B) nel procedimento 9625/2006, reato commesso fino a tutto il 2008, si sarebbe dovuta ravvisare l'unicità anche in relazione al reato oggetto della sentenza n. 1153/17 della Corte di appello di Salerno in data 5 ottobre 2017, in cui era formulata una contestazione di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, a partire dal settembre 2009 fino alla data dell'arresto, con la conseguenza che le sentenze avrebbero dovuto porsi in continuità tra loro.6.3.
Con il terzo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. 6.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione alla pena comminata. La pena base e gli aumenti per la continuazione erano da ritenersi sproporzionati.
7. Paolo Podeia: condanna alla pena di anni otto di reclusione per il reato sub A) unificato con quello sub A) del procedimento 9625/06, per il reato sub H) e per i reati sub Al) e A14), con riconoscimento della continuazione con reati separatamente giudicati con sentenza divenuta irrevocabile e assorbimento della pena. 7.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 530 cod. proc. pen., 8 d.l. 31 maggio 1991, n. 152 (ora art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.), 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, 62 -bis, 81, 132, 133 cod. pen.
La Corte aveva omesso di motivare in ordine alla diminuzione della pena ai sensi dell'art. 8 d.l. n. 152 del 1991 nella massima estensione, dovendosi considerare che tanto maggiore è la collaborazione tanto maggiore deve essere la riduzione della pena. Lamenta inoltre il ricorrente la valutazione in ordine alla determinazione della pena-base e agli aumenti di pena per la continuazione, non essendo stati indicati i relativi criteri. 7.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Non vi erano riferimenti alle censure formulate in ordine alla mancata individuazione della pena-base e all'impossibilità di determinare l'aumento operato per effetto della continuazione.
Era inoltre rimasta irrisolta la questione della diminuzione della pena ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., nella misura massima.
8. Lucia Noschese: condanna alla pena di anni diciotto per i reati sub A) ed H), unificati con quelli sub A) e B) del procedimento 9625/06, e per il reato sub B) del procedimento 13386/15, relativamente al fatto commesso nel periodo dal 18 ottobre al 22 novembre 2003. 8.1. Dopo una premessa relativa ai limiti di legittimità di una motivazione per relationem in rapporto alla valutazione delle propalazioni dei collaboratori, con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 416-bis, secondo comma, cod. pen. e 125 cod. proc. pen.I collaboratori di giustizia Di Nolfo, De Maio e Podeia avevano chiamato in correità o in reità la ricorrente in riferimento a condotte rientranti nell'alveo 74 d.P.R. n. 309 del 1990, tanto che il primo Giudice aveva sopperito alla lacuna ritenendo che il traffico di stupefacenti costituisse reato scopo dell'associazione mafiosa, incidendo sulle condotte di cui all'art. 416-bis in quanto comprovanti la partecipazione a tale delitto.
In realtà il relativo segmento inerente al traffico non era sufficiente per provare la partecipazione al sodalizio mafioso, con il ruolo di organizzatrice, in assenza di elementi idonei a suffragare i presupposti di cui all'art. 416-bis e l'inserimento della ricorrente nel sodalizio. 8.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'apoditticità della valutazione della condotta, identica per i due delitti associativi. Richiamati i passaggi delle due sentenze di merito e rilevato che è ammissibile il concorso dei reati associativi allorché il soggetto sia impegnato solo nel traffico ma consapevole che questo è gestito da associazione mafiosa e che egli contribuisce alla realizzazione delle relative finalità, segnala tuttavia la ricorrente che non erano stati individuati gli elementi costitutivi della condotta ai fini della configurabilità dei due reati associativi, essendo stata riproposta la medesima condotta con differenti finalità.
Inoltre, i giudici di merito avevano fatto riferimento a intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori, ma non avevano specificato quali conversazioni e quali dichiarazioni corroborassero la condotta integrante i due reati, essendo le due sentenze carenti in ordine alla giustificazione della condanna della ricorrente quale promotrice, organizzatrice o dirigente del clan. 8.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Il primo Giudice aveva unificato le ipotesi di cui ai capi H) nel procedimento 13386/2015 e B) nel procedimento 9625/2006, quando nel primo caso la condotta di partecipazione era riferita a tutto il 2008 e nell'altro la condotta in posizione apicale era riferita al periodo fino al 29 gennaio 2008.
Si sarebbe dovuto aver riguardo all'ultima condotta, al fine dell'applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. 8.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in riferimento al reato di estorsione in danno di Campione Antonio di cui al capo B). Nel dar rilievo ad una prima conversazione tra Noschese Bruno e tale Cerrato e ad una conversazione tra il Noschese e la ricorrente, nel corso della quale il primo aveva invitato la seconda a ricordare al Cerrato di fare il servizio che gli aveva detto, i Giudici di merito avevano ritenuto che tale seconda conversazione facesse riferimento all'avvicinamento del Campione, di cui alla prima conversazione, che tuttavia non emergeva dalla seconda, il che valeva ad integrare un travisamento della prova, essendo stato desunto il contributo della ricorrente da un dato non esistente nel processo, in assenza di altri elementi.
9. Biagio Giffoni: condanna alla pena di anni due mesi sei di reclusione per i reati sub A) per il periodo 27/8/2001-3/11/2001 e per il periodo 10/11/2005- 31/12/2005, e H), a partire dal 2 agosto 2001, e per i reati sub B), C), limitatamente ad alcuni episodi, e D), a titolo di aumento per la continuazione sulla pena già inflitta con separata sentenza, per un totale di anni ventuno di reclusione; Cosimo Melillo: condanna alla pena di mesi otto di reclusione per i reati sub A), periodo dal 19/4/2003 alla fine dell'anno 2005, H), a partire dal 2 agosto 2001, B) per l'episodio commesso tra il 18/10 e il 22/11/2003, a titolo di aumento per la continuazione con reati oggetto di separata sentenza passata in giudicato, per un totale di anni otto mesi due di reclusione.
Deducono vizio di motivazione. Quanto a Giffoni la Corte aveva omesso di confrontarsi con le censure incentrate sul fatto che i collaboratori si erano riferiti a periodi anteriori al 2003, allorché il ricorrente era stato estradato, senza che fossero emersi reati successivi, dovendosi rilevare che la stessa Corte aveva affermato che per reati commessi fino all'arresto erano intervenute sentenze irrevocabili e che per il periodo successivo era stato fatto riferimento ad una dichiarazione del collaboratore Podeia, interpretata quale delega formulata dal ricorrente al predetto, senza che fosse stato verificato se l'incontro potesse essere avvenuto, quando il ricorrente era ristretto in carcere, e se vi fossero riscontri, fermo restando che l'ipotesi di una delega al Podeia non era in linea con la presenza di organi apicali in libertà.
Quanto al Melillo la Corte aveva parimenti omesso di rispondere a doglianze difensive, non indicando i riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori e se i fatti non fossero già coperti da giudicato.
10. Antonio Piscopo: condanna alla pena di mesi sei di reclusione per il reato sub H) a titolo di aumento per la continuazione con reato oggetto di separata sentenza, per un totale di anni cinque mesi due di reclusione. 10.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione. La Corte si era limitata a confermare il giudizio di primo grado senza soffermarsi sulle specifiche deduzioni formulate nell'atto di appello. 10.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione alle norme in tema di valutazione delle prove, travisamento delle stesse e vizio di motivazione.Rileva che mancavano riscontri delle dichiarazioni del Di Nolfo, unica vera fonte di accusa a carico del ricorrente, che il collaboratore di giustizia Podeia aveva reso dichiarazioni in ordine ad episodi oggetto di precedente sentenza di condanna, riferita agli anni 2000/2001, che non vi era stata alcuna motivazione sulle dichiarazioni del collaboratore De Maio, che non vi era stata motivazione in merito alla partecipazione del ricorrente al clan Sarno.
In particolare, rileva il ricorrente che era stato già giudicato per i fatti riferiti a periodo fino al 2001, che dal 2004 era stato tratto in arresto, che negli anni intermedi era stato negli USA e che non vi era margine per un suo apporto a vantaggio della consorteria, come dimostrato dalla mancata contestazione di reati fine. Contraddittori erano i passaggi delle sentenze di merito nei quali si dava conto del fatto che non emergeva che il ricorrente fosse intraneo all'associazione e che tuttavia risultavano cessioni di stupefacenti e l'ausilio offerto nei confronti del clan Giffoni durante la latitanza di alcuni esponenti.
Si trattava di episodi riferiti al periodo precedente, essendo per il resto insufficienti le dichiarazioni del Di Nolfo, che erano de relato rispetto al Giffoni e allo stesso Piscopo e comunque erano inverosimili o non confermate, fermo restando che non avrebbe potuto farsi riferimento, quale riscontro, alle dichiarazioni del Podeia, il quale si era riferito ad episodi del 2000/2001. Si sofferma il ricorrente su alcune aporie di tali dichiarazioni, rilevando inoltre come fosse mancata l'analisi delle propalazioni del De Maio, che avevano smentito l'ipotesi accusatoria, avendo il predetto fatto riferimento ad una diversa fonte di approvvigionamento e sostenuto di non aver conosciuto il ricorrente.
11. Massimiliano Testa: condanna alla pena di anni dieci di reclusione per i reati sub A), B) e B3) del procedimento 9625/06. 11.1. Dopo una premessa sulla rilevanza degli apporti conoscitivi forniti dal collaboratore De Maio Sabino, con il primo motivo denuncia omessa motivazione e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle dichiarazioni del De Maio e in ordine al ruolo del Testa nel sodalizio di cui al capo A). Dalle dichiarazioni del De Maio risultava che il Testa era estraneo al sodalizio e che nel caso in cui era stato incaricato di effettuare l'aggressione in danno di Domenico Lamberti egli si stava recando sul posto con altri due complici a mani nude, in quanto le armi erano utilizzate solo da membri del clan di cui egli non faceva parte, come riscontrato dal fatto che in sede di intervento delle forze dell'ordine non erano state rinvenute armi nella vettura.
Ma delle dichiarazioni del De Maio i giudici di merito non avevano tenuto conto.11.2. Con il secondo motivo denuncia omessa motivazione e vizio di motivazione in merito alla posizione del Testa nell'ambito del sodalizio dedito al narcotraffico di cui al capo B). Anche in questo caso il collaboratore De Maio, che aveva descritto l'operatività della consorteria e i suoi sviluppi, aveva escluso che il ricorrente fosse un partecipe, avendolo indicato come piccolo spacciatore non legato a nessuno, ciò di cui i giudici di merito non avevano tenuto conto. 11.3.
Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alle eccezioni di improcedibilità. A seguito del ripristino dell'originaria distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, conseguente alla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, avrebbe dovuto applicarsi il principio del favor rei, nei casi in cui non fosse possibile identificare la sostanza stupefacente: si sarebbe dovuto dunque prospettare la riconducibilità dei reati alle ipotesi di cui all'art. 73, comma 4 o comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con la conseguenza che gli stessi, risalenti ad epoca non successiva al 2006, avrebbero dovuto ritenersi estinti per prescrizione. 11.4.
Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Dopo la riunione di due processi originariamente distinti, al coimputato Benicchi risultavano addebitati plurimi reati, a fronte dei quali era stata applicata al predetto la pena di anni dieci di reclusione, la stessa irrogata al ricorrente, pur essendo stata rilevata la marginalità della sua posizione. Di qui l'incongruità del trattamento sanzionatorio, privo di giustificazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi di Gerardo Citro e di Sabino De Maio sono fondati. 1.1. Premessa l'inammissibilità delle deduzioni del Citro, riguardanti l'aggravante contestata e il protrarsi della permanenza, formulate in modo aspecifico mediante generico riferimento a rilievi difensivi non ulteriormente indicati, e l'inammissibilità della doglianza del De Maio, relativa alle attenuanti generiche, da ritenersi manifestamente infondata, in quanto la Corte non ha motivato in ordine al preteso diniego delle stesse, ma ha invece tutt'altro che arbitrariamente indicato le ragioni per cui non avrebbe potuto formularsi un giudizio di prevalenza, profilo di per sé inerente al merito, deve con riguardo ad entrambi i ricorrenti valutarsi il tema dell'applicabilità dell'attenuante della collaborazione di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.2.
La Corte ha ritenuto di escludere in entrambi i casi l'invocata attenuante, pur avendo dato conto di un concreto contributo conoscitivo fornito dai due ricorrenti, sottolineando come la collaborazione fosse risultata tardiva e non avesse concorso a disarticolare l'operatività dell'associazione, in quel momento ormai cessata. Deve osservarsi che l'attenuante in esame è applicabile nel caso in cui un soggetto si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione di delitti.
La finalità della norma è quella di propiziare una condotta collaborativa, che valga a delineare compiutamente l'operatività e la struttura dell'associazione o a sottrarle risorse in modo da impedirle di protrarre la propria illecita attività. E' stato rilevato come l'attenuante non presupponga la cessazione del reato ed anzi postuli che la collaborazione sia tanto più efficace quanto più avvenga in epoca coeva allo svolgersi dello stesso (così in motivazione Sez. 6, n. 7995 del 17/6/2014, dep. 2015, Demiri, Rv. 262624). È stato altresì sottolineato che assume rilievo il contributo conoscitivo che si riferisca non a singole operazioni ma alla complessiva organizzazione del sodalizio e che si risolva in informazioni rilevanti al fine della ricostruzione dell'attività criminale dell'associazione (sul punto, da un lato, Sez. 6, n. 22196 del 24/10/2006, Autunno, Rv. 236762, e, dall'altro, Sez. 2, n. 32907 del 3/5/2017, Cursale, Rv. 270656).
In tale prospettiva va concretamente vagliata l'incidenza dell'informazione fornita, ai fini dell'acquisizione di dati conoscitivi idonei ad assicurare che l'organizzazione non possa ulteriormente operare, ciò che peraltro deve essere commisurato al quadro probatorio già in precedenza acquisito e al tipo di struttura operativa venuta in rilievo. Ciò non implica l'assoluta novità dell'informazione, essendo rilevante anche un contributo che valga a fornire una decisiva conferma ad altri elementi, non essendo peraltro previsto un rigido limite temporale, oltre il quale la collaborazione non possa reputarsi significativa.
In tale prospettiva, si è rilevato che l'attenuante del ravvedimento operoso può applicarsi anche quando la collaborazione sia stata prestata dopo la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 40749 del 12/7/2017, Bracale, Rv. 270771). Inoltre non può sottacersi la rilevanza di strutture organizzative che, come nel caso di specie, si inseriscano nel quadro operativo di clan di stampo mafioso o camorristico, in questi casi risultando determinante la collaborazione anche quando valga a fornire dati conoscitivi rilevanti con riguardo alla capacità del clan di protrarre il proprio assetto organizzativo nel settore degli stupefacenti. 1.3.
A fronte di ciò, si rileva che nel caso di Citro la Corte ha omesso di pronunciarsi sui motivi di appello, con i quali si era segnalata la rilevanza del contributo, di cui il primo giudice aveva invece sottolineato l'incostanza e la sostanziale inidoneità. In concreto la Corte ha dato rilievo sotto molteplici profili all'apporto del Citro, ma ha negato che potesse applicarsi l'invocata attenuante in ragione della tardività del contributo collaborativo, fornito quando l'attività era cessata: senonché, in tal modo, si è basata su un limite temporale, valutato in astratto, senza considerare che la finalità della norma è quella di assicurare, attraverso elementi conoscitivi o risorse, rivenienti dalla collaborazione prestata, che l'attività dell'associazione cessi ovvero non possa comunque riprendere, ipotesi tanto più rilevante nei casi in cui l'operatività si inserisca in quella di un clan camorristico. 1.4.
Il rilievo risulta a maggior ragione pertinente nel caso del De Maio, al quale è stata riconosciuta in relazione alla partecipazione al clan l'attenuante oggi trasfusa nell'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., nel presupposto dell'ampia collaborazione fornita e della sua concreta utilità sul piano conoscitivo: posto che l'operatività dell'associazione dedita al narcotraffico costituiva espressione dell'attività del clan, avrebbe dovuto verificarsi se attraverso quel contributo si fossero create condizioni idonee anche ad impedire una ripresa dell'attività illecita nel settore degli stupefacenti. 1.5.
Deve dunque rilevarsi che con riguardo ad entrambi i ricorrenti siffatto vaglio è mancato, imponendosi dunque l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti dei predetti, limitatamente all'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, spettando alla Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, di rivalutare il tema alla luce dei precedenti rilievi.
2. Il ricorso di Mario Donnarumma è inammissibile, perché genericamente reiterativo di doglianze volte a sollecitare una diversa valutazione del quadro probatorio e dunque non consentite in questa sede, a fronte di una motivazione tutt'altro che illogica. La Corte, dando conto delle valutazioni del Tribunale, ha rilevato come fosse venuto in rilievo lo stabile rapporto tra i vertici del sodalizio e il Donnarunnma, ai fini di continuative consegne di sostanze stupefacenti per un importo complessivamente cospicuo, pari a circa euro 300.000,00, rivelatore del canale di smercio che per tale via era stato costituito, destinato ad operare fiduciariamente -tanto che il Donnarumma aveva anche donato a Benicchi Roberto una pistola- e a tempo indeterminato, ma interrottosi a seguito del mancato pagamento di un cospicuo debito residuo, ciò cui aveva fatto seguito la violenta reazione del Donnarumma, che aveva sequestrato Luigi Giugliano e Adriano Granito.
La Corte ha sottolineato come il vincolo stabile fosse stato confermato dai collaboratori Mario Vassallo e Sabino De Maio, il quale aveva fatto riferimento a forniture con cadenza settimanale.In tale prospettiva, le deduzioni difensive sono volte a riproporre argomenti che non valgono a disarticolare la ricostruzione dei Giudici di merito e non individuano fratture logiche nel ragionamento, incentrato sulla persistente stabilità del canale di smercio, volta ad assicurare alle parti coinvolte cospicui profitti nel traffico di stupefacenti, ciò che di per sé consente di ravvisare il consapevole contributo partecipativo del Donnarumma all'associazione dedita al narcotraffico, a prescindere dall'esito finale del rapporto e da singoli momenti di criticità.
Va infatti rimarcato che, al di là del sinallagma contrattuale sotteso ad ogni operazione, «integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto tra fornitore e spacciatori al minuto» (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265764; in senso analogo Sez. 2, n. 33139 del 28/9/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2028, Bevilacqua, Rv. 275719).
3. Altrettanto inammissibile risulta il ricorso di Pierpaolo Magliano. 3.1. Il primo motivo è genericamente formulato, in quanto prospetta un difetto della costituzione del giudice, senza fornire al riguardo alcun concreto supporto probatorio: non consta invero che uno dei componenti del Collegio della Corte di appello di Salerno fosse stato già sospeso dal C.S.M. al momento della pronuncia del dispositivo della sentenza impugnata, in tal senso non potendo essere inteso il contenuto dell'articolo giornalistico del 7 settembre 2020 in merito all'automaticità della sospensione a seguito di sentenza di condanna, sospensione che deve essere comunque specificamente sancita e che, per quanto riferito dal Procuratore generale, nel corso della sua requisitoria, risulta essere stata disposta il 23/7/2020. 3.2.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Va invero rimarcato che dalla stessa prospettazione difensiva risulta che la separata sentenza pronunciata nei confronti del Magliano fa riferimento alla partecipazione alla medesima associazione per il periodo successivo al 2008. Ne discende la non coincidenza di quel fatto con quello contestato nel presente processo ai capi A) e B), riguardanti la partecipazione ad associazione camorristica e ad associazione dedita al narcotraffico in un arco di tempo non successivo al 2008. Non assume rilievo la circostanza che il primo Giudice abbia riconosciuto la medesimezza dell'associazione in continuità temporale, rispetto a quella oggetto di separata contestazione ai capi A) e H) nel procedimento n. 13386, riunito a quello 9625: l'unificazione dell'imputazione, in tal modo realizzatasi, non comporta che debba ravvisarsi l'identità del fatto rispetto a quello separatamente giudicato con riferimento ad un periodo diverso, in quanto, a fronte della strutturale permanenza del reato associativo, ove riguardante la partecipazione alla medesima associazione, è possibile che si instaurino separati procedimenti, riferiti a periodi diversi, ciascuno dei quali assume un'autonoma identità e un autonomo oggetto, non pregiudicato dagli altri, ferma restando la possibilità di addivenire all'unificazione delle eventuali separate condanne agli effetti della continuazione ex art. 81 cod. pen. (sul tema si rinvia a Corte cost. n. 53 del 2018, nonché a Sez. 6, n. 19486 del 1/2/2018, Bumbaca, Rv. 273077). 3.3.
Il terzo motivo è genericamente formulato e comunque manifestamente infondato, in quanto il ricorrente era chiamato a rispondere di reati rispetto ai quali non avrebbe potuto applicarsi la disciplina del concordato in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. 3.4. Generico e comunque inerente al merito risulta infine il quarto motivo, che si limita a prospettare l'entità sproporzionata della pena inflitta.
4. E' inammissibile il ricorso di Paolo Podeia, che risulta generico e comunque manifestamente infondato, oltre che volto comunque a sollecitare una più favorevole giudizio di merito, oltre i limiti dello scrutinio di legittimità. 4.1. Deve premettersi che al Podeia è stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, mentre è stata negata quella di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990: tuttavia il ricorso si limita a menzionare tale ultima norma senza sviluppare specifici argomenti in merito alla sua applicabilità al ricorrente sulla base di presupposti a lui riferibili -come tali insuscettibili di effetto estensivo-, mentre prospetta un vizio in ordine alla diminuzione della pena, operato in ragione della concessa attenuante, e al computo dell'aumento per la continuazione, ribadendo tali argomenti nel secondo motivo. 4.2.
Deve al riguardo osservarsi che i motivi di ricorso non si confrontano con il dato essenziale rappresentato dal fatto che la pena-base è stata determinata nel minimo in relazione al reato più grave, individuato in quello di cui al capo H), per il quale non è stata ritenuta operante l'attenuante di cui all'art. 8 cit., e che, a fronte del giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti, l'aumento per la continuazione, a fronte degli ulteriori e gravi reati, cioè quelli di cui ai capi A), Al) e A14) e quello di cui alla separata sentenza, divenuta irrevocabile, è stato limitato ad anni due, per una pena totale di anni dodici, tale da assorbire anche quella separatamente inflitta, pena infine ridotta ad anni otto ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen.
In tale quadro, la deduzione relativa alla rilevanza dell'attenuante di cui al citato art. 8 risulta aspecifica, in quanto la stessa ha concretamente influito sulla determinazione della modestissima pena computata a titolo di aumento per la continuazione e in tali limiti, dovendosi inoltre reputare aspecifica l'ulteriore doglianza relativa alla determinazione degli aumenti a titolo di continuazione, a fronte di un computo così favorevole in relazione a plurimi reati, di rilevante gravità -per ciascuno dei quali è stato calcolato un aumento di fatto non superiore a mesi sei-, da far risultare gli argomenti difensivi privi di qualsivoglia consistenza.
5. Venendo al ricorso di Lucia Noschese, si rileva in primo luogo l'inammissibilità dei primi due motivi, in quanto genericamente reiterativi di doglianze manifestamente infondate e peraltro esaminate dalla Corte con motivazione non manifestamente illogica. 5.1. I Giudici di merito hanno invero dato conto, anche sulla base di separate sentenze divenute irrevocabili, della struttura e dell'origine del clan camorristico e hanno altresì rilevato come nell'ambito dello stesso fosse stato creato un sistema idoneo a propiziare l'approvvigionamento e lo spaccio di sostanze stupefacenti, attività dalla quale il clan era in grado di acquisire più agevolmente e meno rischiosamente profitti.
In concreto, dunque, sono state ravvisate correttamente due autonome associazioni criminali, agenti sincronicamente sotto la direzione degli organi apicali del clan, in corrispondenza delle quali avrebbero dovuto ritenersi configurabili entrambi i reati associativi contestati. Si tratta di valutazione rispondente ad un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi» (Sez. 1, n. 4071 del 4/5/2018, dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583;
Sez. 6, n. 31908 del 14/5/2019, Perrone, Rv. 276469; Sez. 6, n. 563 del 29/10/2015, dep. 2016, Viscido, Rv. 265762, in cui si è posto in luce come la connotazione mafiosa dell'attività associativa discenda dal perseguimento delle finalità dì cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen., con vocazione all'esercizio di una riconoscibile sfera di controllo territoriale). D'altro canto, il diretto coinvolgimento in attività comuni ad entrambi i profili criminali implica la partecipazione alle due associazioni, ove assistita dalla relativa a ffectio societatis.
In particolare, nel caso della ricorrente, i Giudici di merito hanno sottolineato come la predetta, figlia di uno dei soggetti che ricoprivano una posizione di vertice, avesse assunto le redini della consorteria nella fase critica seguita all'arresto degli organi apicali, a lei spettando compiti organizzativi e direttivi e a lei essendo destinati i ricavi delle attività criminali, da destinare ai sodali detenuti. Sul punto sono state valorizzate le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, che, per quanto posto in luce dai Giudici di merito, hanno parlato del ruolo ricoperto dalla Noschese, oltre che dal marito Tommaso Cerrato.
Non corrisponde al vero, dunque, che siano stati individuati solo contributi riferiti all'attività di spaccio, a fronte della sostanziale riconducibilità dell'operatività associativa ad un centro di comando, di cui, soprattutto in una determinata fase, a fronte di plurime vicissitudini associative, era parte proprio la ricorrente. Si tratta di una ricostruzione sostenuta da una motivazione immune da vizi e non vulnerata dalle censure difensive. 5.2. Manifestamente infondato risulta anche il terzo motivo. Non correttamente interpretando un arresto giurisprudenziale, si è sostenuto che nel succedersi di compiti all'interno di un contesto associativo avrebbe dovuto darsi rilievo, ai fini della qualificazione giuridica e del corrispondente trattamento sanzionatorio, all'ultimo svolto.
In realtà la sentenza invocata (Sez. 6, n. 44667 del 12/5/2016, Camarda, Rv. 268681) conduce ad opposte conclusioni, in quanto si è affermato che, solitamente, viene in rilievo una progressione del ruolo, che consente di dare prevalente rilievo all'ultimo, fermo restando che, quando si verifichi un'ipotesi diversa e si sia registrato un mutamento del trattamento sanzionatorio, deve aversi riguardo al più grave, tra quello previsto al momento della cessazione della partecipazione e quello previsto al momento della cessazione della condotta apicale.
Sta di fatto che nel caso di specie si tratta semplicemente di prendere atto della circostanza che la ricorrente ha svolto almeno in una determinata fase un ruolo apicale che consente di applicarle il relativo regime sanzionatorio, a prescindere dal fatto che fosse stato l'ultimo ruolo svolto. 5.3. E' per contro fondato il quarto motivo. Con riguardo al delitto di estorsione di cui al capo B), la ricorrente è stata riconosciuta colpevole solo con riguardo al fatto commesso tra il 18 ottobre e il 22 novembre 2003. Sono stati valorizzati un colloquio tra Noschese e Cerrato, nel corso del quale il primo aveva invitato il secondo a recarsi da Antonio Campione, soggetto sottoposto a richieste estorsive, e un secondo colloquio tra il Noschese e la ricorrente in cui l'uomo aveva invitato la figlia a ricordare al Cerrato il servizio che gli aveva chiesto.Tale elemento è stato ritenuto idoneo a corroborare l'assunto di un contributo attivo della ricorrente, idoneo a perfezionare il reato, anche alla luce delle dichiarazioni in generale rese dal collaboratore Esposito, che aveva fornito de relato alcune indicazioni sul ruolo della ricorrente.
Ma deve rimarcarsi, in accoglimento dei rilievi difensivi, che la motivazione risulta sul punto inidonea a corroborare l'assunto accusatorio, in quanto non sono stati forniti elementi dai quali poter desumere che la Noschese avesse contezza del servizio richiesto dal Noschese al Cerrato e che comunque si fosse poi attivata nel senso indicato. Deve aggiungersi che l'elemento valorizzato risulta generico e non suffragato dalle dichiarazioni dell'Esposito, per il resto reputate inidonee a corroborare un ruolo attivo della Noschese nelle estorsioni in danno del Campione.
L'assenza di elementi utilizzabili ai fini di un nuovo giudizio induce ad annullare senza rinvio sul punto la sentenza impugnata, perché la ricorrente non ha commesso il fatto. Ne discende l'eliminazione della pena imputata a tale reato, pari ad un anno, con la conseguenza che, riducendo la pena da anni ventisette ad anni ventisei di reclusione e operando la riduzione di cui all'art. 442 cod. proc. pen., la pena può essere rideterminata in anni diciassette e mesi quattro di reclusione.
6. Sono inammissibili, perché genericamente formulati, i ricorsi di Biagio Giffoni e di Cosimo Melillo. 6.1. Relativamente a Giffoni, i Giudici di merito hanno dato conto sia delle separate sentenze di condanna per i reati associativi, individuando i periodi relativamente ai quali non era ravvisabile preclusione derivante da giudicato, sia del fatto che quelle sentenze avevano comunque contribuito a delineare i tratti del duplice sodalizio e il ruolo costantemente rivestito dal ricorrente, nei diversi periodi, concretamente suffragato dalle dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia.
Proprio la continuità del ruolo apicale del ricorrente, ritenuto operante anche in periodi non coperti da giudicato, per vero limitati quanto al clan camorristico, ma assai significativi e riferiti al periodo successivo all'agosto 2001, per quanto attiene al sodalizio dedito al narcotraffico, vale a superare le generiche doglianze esposte nel motivo di ricorso, dovendosi rilevare inoltre come sia stato dato conto anche del contatto avuto in carcere da Giffoni con Podeia, in occasione del quale era stato conferito il compito di vigilare sull'andamento del sodalizio, contatto che è stato solo congetturalmente contestato.
Non può comunque prospettarsi la mancata valutazione dei motivi di appello, a fronte della complessiva ricostruzione di merito, dovendosi inoltre sottolineare come il più limitato arco di tempo, preso in considerazione in questa sede, a fronte di quello oggetto di separate sentenze, abbia influito sulla modestia dell'aumento applicato a titolo di continuazione con i più gravi reati separatamente giudicati. 6.2. Ciò tanto più vale con riguardo alla posizione di Cosimo Melillo, relativamente al quale i Giudici di merito hanno nitidamente individuato i periodi coperti da separato giudicato, peraltro osservando come dalle dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia, anche se in alcuni casi de relato, fossero emersi elementi idonei a comprovare il ruolo rivestito dal ricorrente negli ulteriori periodi, oltre che la partecipazione a taluno dei reati-fine.
Va comunque anche in questo caso rilevato come sia stato applicato solo un aumento di pena, assai modesto, a titolo di continuazione con i più gravi reati separatamente giudicati.
7. Deve dichiararsi inammissibile il ricorso di Antonio Piscopo. 7.1. Il primo motivo è genericamente formulato in quanto si risolve nell'assunto aspecifico della mancata valutazione delle deduzioni formulate nell'atto di appello. 7.2. Ma anche il secondo motivo risulta inammissibile, in quanto interamente volto a prospettare una lettura alternativa del quadro probatorio, che non si confronta specificamente con l'analisi dei Giudici di merito, desumibile dalla sentenza di primo grado, richiamata e fatta propria dalla Corte di appello che ne ha tratteggiato il condiviso contenuto.
Deve invero rilevarsi come Antonio Piscopo sia stato già riconosciuto colpevole della partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico in ragione del contributo consistito in continuativi rifornimenti di sostanze stupefacenti del tipo hashish. Tale accertamento è stato suffragato nel presente processo dalle dichiarazioni del collaboratore Di Nolfo e da quelle del collaboratore Podeia. Ed invero attraverso il racconto del Di Nolfo è stato ricostruito il ruolo del Piscopo, cui il sodalizio si rivolgeva stabilmente per i suoi costanti approvvigionamenti, e che aveva continuato nel tempo ad essere un fidato interlocutore, anche nel momento in cui gli organi apicali si erano dapprima allontanati dai luoghi di residenza e poi resi latitanti, cioè in epoca successiva a quella cui si riferisce il separato giudicato.
I Giudici di merito, nel dar conto dei contatti di Giffoni, Noschese e Viscido con Piscopo anche al fine di trovare un ricovero nel momento di criticità conseguente alle indagini in corso, hanno rilevato come sulla base di quanto il Di Nolfo aveva appreso dai predetti e dallo stesso Piscopo in un periodo di comune detenzione, il rapporto di fornitura era proseguito nel tempo.Tale racconto, secondo l'analisi risultante dalla motivazione delle sentenze di merito, è stato suffragato sia dalle dichiarazioni del collaboratore Podeia, il quale aveva parlato non solo delle forniture risalenti al 2000/2001 ma anche della loro prosecuzione in epoca successiva, cioè dopo che Giffoni e Noschese si erano resi latitanti.
Inoltre a conferma della ricostruzione sono state valorizzate alcune conversazioni intercettate, intercorse tra Giffoni e Cerrato, nelle quali si faceva riferimento al contributo di Tonino, cioè di Piscopo, e si aggiungeva che attraverso un nuovo canale si sarebbe potuto assicurare un quantitativo che essi stessi avrebbero per contro potuto dare al Tonino. A fronte di ciò, i motivi di ricorso indugiano su profili che non sono direttamente idonei a vulnerare il fondamento di quella motivazione e ad insinuare fratture logiche. E' stato infatti dato conto di attività di stabile fornitura in epoca successiva a quella cui era riferito il precedente giudicato, a prescindere dalla condizione del Piscopo in anni ancora successivi; risulta inconferente il riferimento al clan Sarno, posto che il ricorrente è stato assolto dalla partecipazione al clan camorristico e ritenuto invece stabile fornitore del sodalizio dedito al narcotraffico; proprio la convergenza delle dichiarazioni di Di Nolfo e Podeia vale a rendere inconferenti le dichiarazioni di De Maio, che sono comunque riferite ad epoca non coincidente, atteso il coinvolgimento di quest'ultimo a fianco di Benicchi, emergente dalla complessiva ricostruzione della vicenda.
Non assumono alcun rilievo i passaggi della sentenza impugnata nei quali si afferma che non risultava l'intraneità del ricorrente all'associazione, affermazione solo in apparenza distonica, ma in realtà coerente con l'esclusione della partecipazione al clan camorristico e comunque da interpretare alla luce dell'intera motivazione, che ha dato rilievo al dato estrinseco della stabile collaborazione prestata attraverso continuative forniture di stupefacenti, ferma restando la separata sentenza già emessa nei confronti del ricorrente per il periodo fino al 2001.
Inconferente e generico risulta il rilievo che le dichiarazioni di Di Nolfo sono de relato, ciò che riguarda tuttavia solo una parte di quelle dichiarazioni e non impedisce di riconoscere alle stesse piena attendibilità (sul punto: Sez. U. n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143), dovendosi comunque sottolineare la conferma desunta dalle propalazioni del Podeia e da altri elementi probatori. Le aporie segnalate nel motivo di ricorso non valgono ad incidere sul nucleo essenziale della motivazione, che fa leva su un corredo probatorio, convergente e riscontrato, senza che le deduzioni difensive si confrontino pienamente con esso, essendo inoltre irrilevante l'eventuale disponibilità di altri canali di rifornimento, dato decontestualizzato rispetto al narrato dei collaboratori di giustizia presi in esame ai fini della ricostruzione della posizione di Piscopo.
8. Il ricorso di Massimiliano Testa è inammissibile. 8.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e formulato in modo aspecifico, a fronte della ricostruzione operata dai Giudici di merito. In particolare è stato posto in luce il ruolo strutturato del ricorrente nell'ambito del clan camorristico, all'epoca coordinato e guidato da Benicchi, essendo emerso che il predetto partecipava attivamente alle azioni illecite, era un interlocutore degli organi apicali, di cui poteva spendere il nome, ed era inoltre conosciuto come emissario del Benicchi.
E' stato in particolare sottolineato come la partecipazione al sodalizio costituisse per il Testa, in base a quanto riferito dal predetto alla moglie, la fonte di sostentamento e soprattutto come gli fosse riconosciuto dal clan il sostentamento spettante in favore di soggetti tratti in arresto, come emerso con riguardo alle richieste formulate da sua moglie e come confermato dal collaboratore Citro nel corso di una conversazione intercettata. A fronte di ciò, si è dedotto che la Corte non aveva tenuto conto delle dichiarazioni del collaboratore De Maio, il quale aveva escluso un ruolo partecipativo del Testa.
In realtà dalla lettura delle due sentenze di merito, sul punto convergenti, emerge che le dichiarazioni del De Maio sono state reputate inidonee ad inficiare gli assunti accusatori, in quanto la partecipazione del Testa si era manifestata soprattutto in epoca successiva a quella in cui il De Maio era stato arrestato e si era comunque allontanato da Benicchi. 8.2. Altrettanto inammissibile risulta il secondo motivo, che non si confronta con la motivazione delle sentenze di merito e ancora una volta fa riferimento alle dichiarazioni del collaboratore De Maio.
In realtà i Giudici di merito hanno sottolineato che a carico del ricorrente poteva valorizzarsi la partecipazione a reati-fine, come quello di cui al capo B3) e quello accertato il 21 dicembre 2007, per il quale il predetto era stato separatamente giudicato, convergendo nella medesima direzione le dichiarazioni del collaboratore Citro in ordine al coinvolgimento del Testa nella preparazione della sostanza stupefacente, circostanza suffragata dal fatto che il ricorrente era stato rinvenuto in possesso di sostanza da taglio in occasione della perquisizione del dicembre 2007 ed era stato parimenti trovato in possesso di tre confezioni integre di mannitolo in data 11 agosto 2007.Si tratta di elementi che avrebbero dovuto leggersi anche alla luce dell'episodio che forma oggetto del capo B3), in relazione al quale, sulla base di una non illogica interpretazione di conversazioni succedutesi, il ricorrente aveva proceduto al trasporto di un quantitativo di cocaina, risultata di non buona qualità e dunque sottoposto a cottura per la trasformazione in crack.
In tal modo è stato dato conto di un ruolo partecipativo stabile del ricorrente nell'ambito del clan e dell'attività di narcotraffico, essendo stato non illogicamente escluso che le dichiarazioni del De Maio potessero assumere il dirimente significato invocato nei motivi di ricorso. 8.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto i Giudici di merito hanno spiegato come la condotta di cui al capo B3) avesse ad oggetto cocaina e fosse riferibile a quantitativi non modesti, come avvenuto in occasione dell'arresto del ricorrente, in relazione al rinvenimento di circa cinquanta grammi di cocaina.
Ne discende che non sono ravvisabili cause di proscioglimento legate alla maturazione di termini di prescrizione per i reati ipotizzati. 8.4. Infine il quarto motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, è parimenti inammissibile, in quanto si risolve in deduzioni generiche, che muovono da considerazioni astratte in ordine al numero di reati attribuiti ad altro imputato, cui è stata inflitta analoga pena, senza alcuna considerazione delle ragioni specifiche che hanno condotto a quel trattamento sanzionatorio. In ogni caso il motivo è volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in questa sede, a fronte delle valutazioni poste a fondamento della determinazione della pena inflitta al ricorrente, cui sono state negate le attenuanti generiche per i precedenti, con la conseguenza che la pena-base è stata stabilita in relazione al reato di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, come aggravata, con modesto aumento per la continuazione con i due ulteriori reati.
9. In conclusione i ricorsi di Mario Donnarumma, Biagio Giffoni, Cosimo Melillo, Pierpaolo Magliano, Paolo Podeia, Antonio Piscopo e Massimiliano Testa devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Nei confronti di Lucia Noschese si impone l'annullamento della sentenza impugnata relativamente all'estorsione di cui al capo B), riferita al periodo tra l'ottobre e il novembre 2003, per non aver commesso il fatto, con rideterminazione della pena complessiva in anni diciassette e mesi quattro di reclusione e dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.La sentenza deve essere infine annullata nei confronti di Gerardo Citro e Sabino De Maio limitatamente all'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli.
P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Citro Gerardo e De Maio Sabino limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/1990 e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Noschese Lucia limitatamente al reato di cui al capo B), fatto dell'ottobre-novembre 2003, per non aver commesso i