Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35929/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35929/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35929/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

DE FEDERICIS ALESSANDRO del foro di ROMA, anche a nome del co- difensore avv. ALESSANDRO MARCUCCI, difensori di CAREDDU CHRISTIAN, si è riportato ai motivi e ne chiede l'accoglimento; DI GIULIO GIANCARLO del foro di ROMA, difensore di fiducia di BROSSI ALESSANDRO e DI PALO CARMINE, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata mentre, quale sostituto processuale dell'avvocato NACCARI DOMENICO per LOMBARDI MANUEL, si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento; BARBIERI ANTONIO del foro di ROMA difensore di PINNA ANTONELLO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art 627 cod. proc. pen, art. 416 cod. pen, art 27 Cost, art. 3 Cost; Sentenza — n. 35929/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Del resto, la stessa giurisprudenza della Corte avrebbe precisato che la riscontrata presenza di struttura, organizzazione, reiterazione e professionalità dell'attività di spaccio, nel caso messe in evidenza nella sentenza impugnata, non sono incompatibili con l'ipotesi di cu al comma sesto dell'art. 74, altrimenti di fatto insuscettibile di applicazione. Diversi aspetti in fatto, inoltre, deponevano per una conclusione diversa da quella privilegiata dalla Corte territoriale quali l'età dei sodali, tutti giovanissimi; il modesto ambito territoriale di operatività dell'associazione; la intercambiabilità dei componenti; la struttura organizzativa rudimentale; il numero elevato dei componenti.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico di cocaina organizzazione criminale tossicodipendenza riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo appartenenza a una banda associazione con scopo economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art 627 cod. proc. pen
art. 416 cod. pen
La difesa, inoltre, non manca di individuare all'interno dell'ordinamento, un possibile riferimento normativo utile a supplire alla conseguenza della possibile declaratoria di illegittimità costituzionale, nel caso individuato nella pena prevista per le associazioni di cui al comma sesto dell'art. 416 cod. pen.
art 27 Cost
A ritenere diversamente, ad avviso della difesa, dovrebbe dubitarsi della legittimità costituzionale, in riferimento al terzo comma dell'art 27 Cost.
art. 3 Cost
Aspetti pacificamente incisivi sulla tutela dei valori tutelati dalle norme in questione, con conseguente manifesta infondatezza della questione prospettata in riferimento all'art. 3 Cost., cui risultava altresì legata anche la riferita violazione del parametro di cui all'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BROSSI ALESSANDRO nato a PALIANO il 11/03/1973; GIANNONE FRANCESCO nato a ROMA il 10/10/1995 CONTE CLAUDIO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 21/06/1983 CARROZZO LUCA nato a ROMA il 07/12/1990 REMIDDI DAVIDE nato a ROMA il 07/05/1993 ANTENUCCI ALESSIO nato a ROMA il 24/07/1993 GNESSI PAOLO nato a ROMA il 28/06/1979 LOMBARDI MANUEL nato a ROMA il 02/01/1995 DI PALO CARMINE nato a ROMA il 10/05/1995 ANTONELLI FABIO nato a ROMA il 25/05/1996 CAREDDU CHRISTIAN nato a ROMA il 05/06/1992 REMIDDI PATRIZIO nato a ROMA il 23/04/1990 NESTEL MICHAEL nato a ROMA il 25/06/1993 PINNA ANTONELLO nato a BONO il 04/07/1969 STAMPETE GIORGIO nato a ROMA il 14/07/1991 SCARANGELLA JONNY ROBERTO nato il 29/12/1966 avverso la sentenza del 26/05/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE LOCATELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi uditi gli avvocati MAIMONE MICHELE del foro di ROMA per NESTEL MICHAEL, che ha concluso come da ricorso;

DE FEDERICIS ALESSANDRO del foro di ROMA, anche a nome del co- difensore avv. ALESSANDRO MARCUCCI, difensori di CAREDDU CHRISTIAN, si è riportato ai motivi e ne chiede l'accoglimento; DI GIULIO GIANCARLO del foro di ROMA, difensore di fiducia di BROSSI ALESSANDRO e DI PALO CARMINE, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata mentre, quale sostituto processuale dell'avvocato NACCARI DOMENICO per LOMBARDI MANUEL, si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento; BARBIERI ANTONIO del foro di ROMA difensore di PINNA ANTONELLO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;

CORRADO GIANLUCA FRANCESCO del foro di ROMA in difesa di ANTONELLI FABIO, che si è riportato al ricorso e insiste nell'accoglimento; LUPIA GIACINTO del foro di ROMA in difesa di CONTE CLAUDIO e CARROZZO LUCA che ha concluso per l'annullamento della sentenza e nell'accoglimento del ricorso; NASÒ IPPOLITA del foro di ROMA in difesa di GIANNONE FRANCESCO si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento; CAVALLARO SALVATORE del foro di ROMA in difesa di STAMPETE GIORGIO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; FANTINI ALICE del foro di TIVOLI in difesa di ANTENUCCI ALESSIO, associandosi a quanto enunciato dai colleghi, che ha chiesto per l'annullamento della sentenza impugnata;

TRIPODI CARMELO del foro di TIVOLI in difesa di REMIDDI DAVIDE e REMIDDI PATRIZIO che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'integrale accoglimento; RENZI FRANCESCO, in difesa di SCARANGELLA 3ONNY Roberto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 aprile 2017, il G.I.P. presso il Tribunale di Roma, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava, tra gli altri, Careddu Christian, Antenucci Alessio, Antonelli Fabio, Brossi Alessandro, Carrozzo Luca, Conte Claudio, Di Palo Carmine, Giannone Francesco, Gnessi Paolo, Lombardi Manuel, Nestel Michael, Pinna Antonello, Remiddi Davide, Renniddi Patrizio, Scarangella Jonny Roberto, Stampete Giorgio responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti ai sensi degli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riconducendo tuttavia l'associazione contestata al capo 1 della rubrica all'ipotesi di cui al sesto comma del citato art. 74 (nel caso aggravata ai sensi del comma 3 della stessa disposizione), e i singoli reati fine all'alveo del quinto comma dell'ad 73, stesso decreto ( da qui, TUS).

2. Facendo leva sulle emergenze di indagine acquisite agli atti ( tratte da alcune intercettazioni, dall'attività di osservazione, perquisizione e sequestro nonché da diverse propalazioni accusatorie, in particolare quelle del coimputato Scaringella), il G.I.P. romano ha riscontrato la sussistenza di una associazione per delinquere operante all'interno di una porzione del territorio di Tor Bella Monaca in Roma, costituita dall'area adiacente o interna ad alcune palazzine collocate in via San Biagio Platani, tra il numero civico 322 e quello distinto dal numero 338; associazione capeggiata da Christian Careddu e finalizzata alla vendita continuativa al dettaglio di cocaina con notevole percentuale di purezza (anche pari all'80/90%) e di hashish.

Ad avviso del primo Giudice, la contenuta quantità di stupefacente oggetto di ogni singola cessione nonché il ristretto ambito territoriale nel quale veniva svolta l'illecita attività di spaccio al minuto, portavano a ricondurre l'associazione in questione all'ipotesi prevista dal sesto comma dell'articolo 74 TUS, in linea con la stessa riqualificazione dei reati fine, fatti rientrare nell'alveo del quinto comma dell'art. 73, stesso decreto. 3.Avverso la suddetta sentenza proponevano appello sia i difensori degli imputati sia la parte pubblica.

In particolare, quanto all'appello proposto dal Pubblico ministero, e con riguardo ai reati inerenti il traffico di stupefacenti, veniva contestata la riqualificazione del reato associativo di cui al capo 1 e dei diversi reati fine, rivendicando la correttezza dell'originaria contestazione di cui agli artt. 74, primo e secondo comma, e 73, primo comma e rimarcando tra l'altro che la fattispecie associativa, qualificata nei termini di cui alla originaria contestazione, era già stata riconosciuta nel giudizio svolto nei confronti del coimputato Davide Fabbri, separatamente giudicato. 3.1.

Con sentenza del 2.7.18, in parziale accoglimento dell'appello della pubblica accusa, la Corte di appello di Roma rigettava, tra l'altro, tutti i gravami degli imputati nonché quello della pubblica accusa relativamente ai temi inerenti la sollecitata riqualificazione del reato associativo e dei reati fine a questo correlati.

4. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma e gli imputati. In particolare, il primo deduceva, tra gli altri motivi, la violazione di legge in relazione agli artt. 73, primo comma, e 74, primo e secondo comma, TUS, riproponendo, anche sotto il versante del vizio di motivazione, il motivo di appello legato alla sollecitata riqualificazione sia dei reati fine, sia della imputazione associativa. 4.1. Con la sentenza n. 35148 del 9 luglio 2019, la Seconda sezione penale di questa Corte, accogliendo parzialmente il ricorso del Procuratore Generale, ha annullato la sentenza della Corte di Appello limitatamente alla qualificazione giuridica dell'associazione contestata al capo 1 della rubrica, disponendo il rinvio ad altra sezione della stessa Corte territoriale per un nuovo giudizio sul punto, rigettando nel resto il ricorso della parte pubblica.

Con la stessa sentenza sono stati rigettati o dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dagli imputati in relazione ai prospettati reati inerenti il traffico di sostanza stupefacente.

5. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, quale giudice del rinvio ex art 627 cod. proc. pen., qualificato il fatto di cui al capo 1) in linea con l'originaria contestazione e dunque ai sensi dei primi tre commi dell'art 74 TUS, ha rideterminato le pene applicate a ciascun imputato alla luce della diversa e più grave veste giuridica riferita al reato associativo.

6. Avverso tale ultima decisione, hanno interposto ricorso per cassazione tutti gli imputati sopra indicati. 7.Ricorso proposto nell'interesse di Christian Careddu. Tre i motivi di doglianza. 7.1. Con il primo si rinnova, anche sotto il versante della manifesta illogicità della risposta offerta dalla Corte territoriale, il dubbio di legittimità costituzionale sollevato in relazione al trattamento sanzionatorio previsto per le ipotesi di reato di cui al primo e al secondo comma dell'art. 74 TUS in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. Ad avviso della difesa, lo iato sanzionatorio che corre tra la pena prevista dalle citate disposizioni (venti anni di reclusione nel minino per l'ipotesi apicale e 10 per quella dei semplici partecipi) e quella definita dal sesto comma del citato art. 74 (sette anni nel massimo per le posizioni apicali, cinque per la mera partecipazione) ha connotazioni tali da risultare del tutto irragionevole, soprattutto considerando le incertezze interpretative legate al discrimine tra l'associazione ordinaria e l'ipotesi attenuata, tali da creare possibili disparità di trattamento, a secondo della diversa valutazione operata dai soggetti giudicanti, ciò in termini non diversi da quanto già rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019 con riguardo alla pena prevista dall'art 73, primo comma, TUS.

La difesa, inoltre, non manca di individuare all'interno dell'ordinamento, un possibile riferimento normativo utile a supplire alla conseguenza della possibile declaratoria di illegittimità costituzionale, nel caso individuato nella pena prevista per le associazioni di cui al comma sesto dell'art. 416 cod. pen. 7.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta la violazione del disposto di cui al comma sesto dell'art 74 TUS, avendo la Corte territoriale ascritto ampio rilievo al profilo dell'organizzazione della struttura dell'associazione a giudizio, trascurando di considerare che siffatta disposizione, ai fini della qualificazione del relativo consorzio dedito al traffico di stupefacenti, fa espresso riferimento unicamente alle sole condotte che costituiscono l'oggetto sociale dell'organizzazione associativa, le quali ultime, nel caso, sono state tutte ricondotte all'alveo dell'ad 73 quinto comma del citato testo unico. 7.3.

Con il terzo motivo si denunzia la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si paragona l'azione dell'associazione in questione a un "supermercato a cielo aperto" ammettendone, sul piano logico, la finalità di vendita al dettaglio, tipica, piuttosto, dell'associazione considerata dal sesto comma dell'art 74 TUS.

8. Ricorsi nell'interesse di Alessandro Brossi, Carmine di Paolo, Francesco Giannone, tutti presentati dal medesimo difensore sulla base di una identica prospettazione difensiva. Nei tre ricorsi si deducono due motivi di doglianza. 8.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al secondo comma dell'ad 74 TUS. La Corte sarebbe pervenuta alla qualificazione dell'associazione in tali termini facendo leva su un assioma indimostrato, quello inerente alla costanza e consistenza degli approvvigionamenti, aspetto invero non dimostrato; né avrebbe argomentato sul diverso tenore da ascrivere all'elemento soggettivo che nel caso ha supportato la partecipazione ascritta ai detti ricorrenti alla luce della diversa configurazione dell'associazione ritenuta. 8.2.

Con il secondo motivo si evidenzia che all'esito della diversa qualificazione dell'associazione e del diverso portato del trattamento previsto dalla ipotesi considerata, andava esclusa la ritenuta recidiva, con il conseguente dispiegarsi pieno delle attenuanti generiche, riconosciute in termini di mera equivalenza. A ritenere diversamente, ad avviso della difesa, dovrebbe dubitarsi della legittimità costituzionale, in riferimento al terzo comma dell'art 27 Cost. dell'art 69 comma quarto cod. pen. nella parte in cui esclude la prevalenza delle generiche rispetto alla recidiva prAsta dal quarto comma dell'art 99 stesso codice laddove all'imputato sia contestata l'ipotesi di reato di cui all'ad 74, secondo comma, TUS.

9. Ricorso nell'interesse di Fabio Antonelli. Viene prospettato un unico motivo, sotto il versante della addotta violazione di legge e della rimarcata contradditorietà della motivazione in ordine alla configurazione data alla imputazione associativa. Al fine la Corte avrebbe dovuto guardare al momento genetico di costituzione del relativo consorzio criminale e prendere atto che tutti i sodali hanno inteso realizzare fatti puniti ai sensi del quinto comma dell'art 73 TUS: tanto imponeva la configurabilità dell'associazione nei termini di cui al sesto comma dell'art 74, dovendosi ritenere indifferente al fine il dato delle vendite complessivamente realizzate e del periodo di tempo lungo il quale l'azione criminale si è protratta.

10. Ricorso nell'interesse di Alessio Antenucci. Si adduce un unico motivo di ricorso, prospettato in termini di ritenuta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla configurazione dell'associazione. Formatosi il giudicato sui reati fine, la scelta di configurare l'associazione in termini diversi dal sesto comma dell'art 74 stesso decreto sarebbe contraddittoria, oltre che smentita dalla dinamica dei fatti accertati dalla quale emergeva che l'intera organizzazione era improntata per dare corpo ad una forma organizzata di piccolo spaccio, considerate le dosi predisposte e consegnate ai pusher quali l'odierno ricorrente.

Del resto, la stessa giurisprudenza della Corte avrebbe precisato che la riscontrata presenza di struttura, organizzazione, reiterazione e professionalità dell'attività di spaccio, nel caso messe in evidenza nella sentenza impugnata, non sono incompatibili con l'ipotesi di cu al comma sesto dell'art. 74, altrimenti di fatto insuscettibile di applicazione. Diversi aspetti in fatto, inoltre, deponevano per una conclusione diversa da quella privilegiata dalla Corte territoriale quali l'età dei sodali, tutti giovanissimi; il modesto ambito territoriale di operatività dell'associazione; la intercambiabilità dei componenti; la struttura organizzativa rudimentale; il numero elevato dei componenti.

Tutti elementi che deponevano per una scelta valutativa di segno opposto.

11. Ricorso nell'interesse di Conte Claudio e Carrozzo Luca. Tre motivi di ricorso. 11.1. Con il primo si adduce vizio di motivazione in relazione alla qualificazione data alla associazione di cui al capo 1. Dopo aver evidenziato gli snodi essenziali della motivazione resa in primo grado a sostegno della ritenuta qualificazione dell'associazione ai sensi del sesto comma dell'art. 74 TUS, si evidenzia che in sentenza si sarebbe fatto riferimento ad emergenze di indagine ( il sequestro realizzato nei confronti di Fernanda Fiorellini ma anche quello inerente somme di denaro nella disponibilità del Careddu, il 26 gennaio 2013, e del Carrozzo il 23 dicembre del 2013) relativi ad episodi in fatto estranei alle contestazioni sollevate con l'imputazione ( aspetto replicato con riferimento ad alcuni episodi di cessione non contestati).

La sentenza è poi priva di conseguenzialità logica laddove amplia senza argomentare l'ambito di rilevanza territoriale della piazza di spaccio dopo averne ribadito il circoscritto portato di operatività ( limitato allo spazio compreso tra due edifici) e giunge ad affermare la capacità finanziaria del gruppo senza precisare gli elementi a sostegno di una siffatta affermazione. Non sarebbe stata, inoltre, superata la considerazione, resa dal primo giudice, inerente la netta prevalenza del capitale umano all'interno della relativa struttura associativa. 11.2.

Con il secondo motivo, nell'interesse del solo Carrozzo, si contesta vizio di motivazione ed erronea applicazione della recidiva con conseguenti rifluenze quanto al bilanciamento delle circostanze. Si contesta in particolare il giudizio di equivalenza tra le aggravanti, compresa la recidiva, e le generiche, evidenziando che in realtà la recidiva, per quanto richiamata genericamente in motivazione, non era stata di fatto ritenuta, come confermato dal tenore del dispositivo, che ad essa non faceva cenno e dalla assenza di argomentazioni a sostegno della stessa, difetto peraltro ribadito anche dalla sentenza impugnata.

Da qui la prevalenza delle attenuanti e la necessità di rivedere la pena irrogata. 11.3. Con il terzo motivo, nell'interesse esclusivo del solo Conte, si lamenta vizio di motivazione in relazione all'aumento per la continuazione. L'innalzamento della pena base determinato dalla diversa veste dell'associazione avrebbe dovuto portare la Corte a rivedere gli aumenti apportati per i reati avvinti dal vincolo della continuazione, in precedenza guidati dalla logica di innalzare la pena rispetto ad una condanna mite, in origine conseguente alla riqualificazione della contestazione associativa.12.

Ricorso nell'interesse di Paolo Gnessi. Con un unico motivo si adduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione dell'associazione. La sentenza impugnata avrebbe esclusivamente ribadito le indicazioni in diritto contenute in quella rescindente, senza offrire riferimenti fattuali utili a sostenere la scelta interpretativa assunta. Vengono richiamati, infatti, aspetti inconsistenti, frutto di una erronea ricostruzione delle vicende a giudizio cui ha fatto seguito una altrettanto erronea interpretazione del dato normativo.

I fatti darebbero conto invece di una associazione costituita da sodali giovani, destinata a realizzare il piccolo spaccio in modo organizzato, come confermato dalla consistenza dei reati fine riscontrati, coprendo un'area molto limitata all'interno di una più ampia zona destinata notoriamente allo spaccio da parte di diversi gruppi criminali. Né rilevano le somme in denaro sequestrate, frutto dei ricavi derivanti dalle diverse cessioni, che non mutano la consistenza oggettiva e la dimensione delle stesse.

13. Ricorso nell'interesse di Manuel Lombardi. Viene prospettato un unico motivo, sempre sotto l'addotto versante della rilevata violazione di legge e del ritenuto difetto di motivazione avuto riguardo alla configurazione dell'associazione. Ad avviso della difesa il carattere pluridirezionale dei rapporti nei quali il Lombardi era stato coinvolto imponeva un radicale ripensamento rispetto alla sua partecipazione associativa, risultando più coerente una ricostruzione della sua figura in termini di operatore autonomo rispetto al gruppo. In ogni caso, l'attività dallo stesso posta in essere, in zona adiacente alla sua residenza, il minimo lasso di tempo nel quale lo stesso è stato operativo, le connotazioni strutturali dell'associazione, ne imponevano una partecipazione che non poteva non essere configurata ai sensi del sesto comma dell'art. 74 TUS.

Del resto, per procedere alla detta qualificazione occorreva guardare alla genesi e alle modalità di effettiva operatività del gruppo, tutte riconducibili all'interno di una attività di spaccio finalizzata a cessioni di modestissima entità. Gli altri elementi apprezzati dalla Corte territoriale non rilevavano al fine perché tali da non consentire di distinguere tra le due ipotesi associative; e risultavano valorizzati senza considerare il contesto di riferimento.

14. Ricorso nell'interesse di Michael Nestel. Si lamenta difetto integrale di motivazione con riferimento alla specifica posizione del ricorrente avuto riguardo all'elemento soggettivo che deve sorreggere la ritenuta partecipazione associativa. La qualificazione dell'associazione privilegiata dalla decisione impugnata ha dato luogo ad una figura autonoma di reati rispetto a quella ritenuta dal GIP. Tanto imponeva di rivedere la singola posizione del ricorrente che nel caso non era neppure un pusher professionista, minimamente coinvolto nell'azione del gruppo motivando alla luce del contributo offerto dallo stesso, sulla consapevolezza del ricorrente di aderire ad una ipotesi associativa quale quella ritenuta dalla sentenza impugnata.

15. Ricorso nell'interesse di Antonello Pinna. Con un unico motivo si adduce l'erronea interpretazione dell'art. 74 primo, secondo e sesto comma, TUS e difetto di motivazione. La Corte territoriale ha dato particolare rilievo alla capacità di approvvigionamento del gruppo facendo leva su una interpretazione del dato normativo di riferimento, privilegiata anche dalla sentenza rescindente, tutt'altro che pacifica, non coerente con il tenore letterale del sesto comma dell'ad 74 TUS. In particolare, si è dato rilievo all'aspetto della capacità di approvvigionamento del gruppo, fattore non dirimente perché non consente di distinguere tra le due ipotesi e piuttosto rileva solo ai fini della graduazione della pena all'interno della rispettiva forbice edittale.

E tale aspetto fattuale è stato esaltato per giungere ad affermare che tanto consentiva al gruppo potenzialità di cessione di quantitativi di sostanza ben superiore, conclusione meramente congetturale perchè non altrimenti supportata e contraddetta in fatto dal portato di tutti i reati fine, pacificamente attratti all'egida del quinto comma dell'ad 73 TUS a conferma del fatto che sia geneticamente che nella realtà dinamica l'attività del gruppo era finalizzata alla realizzazione di cessioni di lieve entità.

16. Ricorso nell'interesse di Jonny Roberto Scarangella. Vengono addotti due motivi di ricorso tramite i quali si lamenta violazione di legge e omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 74, settimo comma, TUS. Per quanto con l'originario appello e anche in sede di rinvio il ricorrente avesse sollecitato l'applicazione della citata attenuante e malgrado la sentenza impugnata abbia dato piena conferma del contributo garantito dalle dichiarazioni di Scarangella, l'attenuante in questione risulta esclusa senza che sul punto vi sia stata motivazione alcuna.

Del resto, che la Corte potesse procedere a siffatta valutazione in sede di rinvio è aspetto confermato dalla decisione di rinnovare il giudizio sulle generiche in conseguenza della diversa qualificazione ascritta al reato associativo, profilo, non diverso da quello addotto con il ricorso, destinato a risentire della diversa valutazione spesa sul tema della configurazione dell'imputazione di cui al capo 1 della rubrica. 17.Ricorso nell'interesse di Giorgio Stampete. Si lamenta, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'ad. 74, primo, secondo e sesto comma TUS.

La Corte territoriale avrebbe male interpretato il portato della sentenza rescindente: piuttosto che individuare elementi in fatto trascurati dalle precedenti sentenze di merito che sul piano della genesi del rapporto associativo e della potenzialità di sviluppo della relativa azione comune potessero consentire di ritenere quest'ultima siccome diretta a realizzare ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti non necessariamente limitate all'egida del quinto comma dell'ad 73 TUS, ha operato una rivalutazione in fatto di elementi già coperti dalla definitività delle precedenti verifiche, la cui lettura dava all'evidenza conto di una realtà associativa esclusivamente qualificabile ai sensi del sesto comma dell'ad 74 citato.

18. Ricorsi nell'interesse di Davide e Patrizio Remiddi. Autonomamente proposti dal medesimo difensore, fanno leva su un unico motivo di impugnazione, identicamente prospettato in entrambi gli atti, adducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla corretta configurazione del reato associativo di cui al capo 1 dell'imputazione. La sentenza rescindente imponeva al giudice del rinvio di verificare tre diversi aspetti in fatto: quello della genesi della struttura associativa, se limitata nel programma alla realizzazione solo di fatti riconducibili al quinto comma dell'ad 73 TUS; quello della materiale dinamica dell'azione del gruppo, se effettivamente limitata a tali ristretti limiti di esecuzione dei reati fine;quello della potenzialità di azione del gruppo, avuto riguardo ai quantitativi di sostanza che il gruppo era in grado i reperire sul mercato.

La sentenza impugnata trascura integralmente, ad avviso della difesa, i primi due aspetti; e lega il giudizio sulla potenzialità alle capacità di approvvigionamento del gruppo facendo leva su aspetti logicamente indifferenti ( la capacità di garantire la presenza continuativa di pusher sulla piazza, per più ore al giorno) a fronte della assenza di elementi acquisiti utili a supportare una siffatta conclusione, come rimarcato nelle precedenti decisioni di merito, dimenticando anche che il riscontro di una quotidiana e continuativa attività di cessione, secondo la giurisprudenza della Cassazione, è aspetto in fatto non incompatibile con la configurazione dell'associazione nei termini di cui al sesto comma dell'ad 74 TUS.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi riiposano tutti su censure manifestamente infondate se non radicalmente inammissibili.

2. Tutte le impugnazioni, salvo quella dello Scarangella, mettono in dubbio la vesta giudica ascritta alla associazione contestata al capo 1 della rubrica, sotto i versanti, comunemente evocati, della erronea interpretazione del dato normativo di riferimento e della tenuta delle argomentazioni svolte a sostegno della conclusione privilegiata. Tutte le doglianze svolte non scalfiscono tuttavia minimamente il portato della decisione contrastata. 2.1./n parte qua, la verifica devoluta dai ricorsi non può che prendere le mosse dal tenore della sentenza di annullamento.

Con la sentenza rescindente per un verso è stata dichiarata la inammissibilità del ricorso della Procura Generale territoriale relativamente alle condotte di cessione di stupefacenti, in punto alla ritenuta configurabilità delle stesse ai sensi del comma quinto dell'art. 73 TUS, in tal modo rendendo definitiva in parte qua la decisione impugnata in quella occasione. Pur a fronte di siffatta cristallizzazione della veste giuridica ascritta ai diversi reati fine, la Corte ha invece ritenuto fondato il ricorso della parte pubblica con riguardo al tema della corretta qualificazione da assegnare al reato associativo, ricondotto dalla sentenza annullata, in linea con la valutazione operata dal G.I.P., alla fattispecie attenuata di cui al sesto comma dell'art 74 TUS.

In particolare, nella sentenza di annullamento, si è dapprima messa in risalto l'inadeguatezza motivazionale delle valutazioni operate nelle due sentenze di merito su tale aspetto, contrastato dalla parte pubblica. In particolare è stato evidenziato che " la Corte territoriale, a fronte di un articolato motivo di appello della Procura sul punto, si è limitata ... a ribadire la scarna motivazione al riguardo offerta dal primo giudice (cfr. pag. 287 e seg. della relativa sentenza), incentrata su di un dato non dirimente (e cioè la riconducibilità all'ipotesi attenuata di tutte le condotte di spaccio accertate) oltre che su aspetti di contorno (ravvisati nella "contenuta diffusione dell'attività di spaccio, limitata a una porzione del territorio del quartiere di Tor bella Monica e la sostanziale chiusura del gruppo costituito da giovani abitanti tutti nel medesimo quartiere")" smentiti dai rilievi della parte pubblica, la quale aveva invece valorizzato "con argomenti neppure adeguatamente e analiticamente affrontati dalla Corte territoriale, la durata nel tempo del sodalizio e l'importante livello di organizzazione della struttura associativa (che riguardava l'attribuzione dei ruoli e le metodologie di occultamento, conservazione e spaccio della droga, nonché l'impiego di telefoni cellulari intestati a soggetti differenti dagli utilizzatori), il gran numero di associati, la stabile retribuzione offerta a molti di loro, il controllo e la preparazione del territorio di spaccio (recintato con inferriate e offendicula), i quantitativi di droga settimanalmente smerciati, i rilevanti importi dei profitti accumulati (dai quali logicamente discende l'elevata capacità di approvvigionamento e la necessaria sussistenza di adeguati canali allo scopo), l'ampio bacino di utenza coinvolta (richiamata pure da zone lontane; cfr. pag. 45 del ricorso)".

Al rilevato difetto di motivazione, la sentenza di annullamento ha fatto seguire l'immediata indicazione dei principi di diritto ai quali doveva attenersi il giudice del rinvio, una volta colmati i vuoti argomentativi sopra riferiti, ritenuti decisivi nell'ottica della puntuale individuazione delle connotazioni tipologiche proprie dell'associazione contestata. In particolare si è affermato che "ai fini della configurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità, non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita al solo scopo di commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, nonché le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi".

Si è così sottolineato che laddove l'associazione risulti "finalizzata alla commissione di episodi di cessione che, considerati singolarmente, presentano le caratteristiche dei fatti descritti dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, deve essere esclusa l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, del medesimo decreto quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità (in tal senso, si veda Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017)".

Ciò, del resto, in coerente continuità con quanto ritenuto, per l'associazione a giudizio, sempre da questa stessa Corte (cfr. Sez. 4, n. 27233 del 5.6.2019), con riferimento ad un correo separatamente giudicato, con riguardo alla cui posizione è stata ritenuta immune da censure l'esclusione, disposta in quella occasione dai giudici del merito, dell'attenuante di cui al sesto comma del citato art. 74 "proprio in considerazione delle peculiari caratteristiche del medesimo sodalizio di causa". Da qui l'annullamento con rinvio della prima sentenza di appello.2.2.

Passando alla decisione ora impugnata, rileva la Corte che la stessa si è certamente attenuta alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, sia colmando, con puntuali argomentazioni, le lacune motivazionali in precedenza riscontrate all'esito dei rilievi articolati dalla parte pubblica; sia conformando la vicenda in fatto riscontrata al precetto interpretativo in diritto imposto dall'annullamento deciso da questa Corte. 2.2.1. Quanto al primo versante, la sentenza resa in sede di rinvio ha dato coerente risalto alla riscontrata sussistenza di una dinamica organizzativa, connotante l'azione dell'associazione in contestazione, evidentemente strutturata in termini tali da consentire un approvvigionamento continuo di quantitativi di sostanza stupefacente di assoluto rilievo, di poi ritenuti incompatibili con la fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 74 TUS.

In tal senso, un rilievo dirimente è statótle dichiarazioni del coimputato Scarangella, che la Corte di appello, a differenza di quanto messo in evidenza nelle precedenti decisioni di merito, ha ritenuto riscontrate non solo con riferimento al propalato relativo alla struttura organizzativa della associazione contestata ma anche in relazione alla quantità di sostanza oggetto di continuativo approvvigionamento nonché al volume di affari che connotava la gestione della piazza di spaccio in oggetto. Si è evidenziato in sentenza che, secondo quanto riferito dal detto imputato, odierno ricorrente, "l'attività di spaccio veniva eseguita ogni giorno dalle 10,00 del mattino fino alle 4 di notte, il fine settimana fino alle 6 del mattino secondo turni prestabiliti, per i pali e per i pusher; ciascun pusher veniva dotato di due "pallette" di stupefacente, una delle quali conteneva 20 involucri da gr. 02, o 0,3 di cocaina definiti come "pezzi piccoli" e l'altra conteneva 5 involucri da gr. 0,7, definiti come "pezzi grandi", dal valore complessivo di euro 650,00 circa, con ricavi globali indicati tra 4.000 e 10.000 euro al giorno e con approvvigionamento quantificato in un chilo di cocaina da sottoporre al taglio e da smerciare in circa 10 giorni ed in 10/15 chili di "fumo".

La Corte territoriale ha inoltre messo in debito risalto che, sempre in forza del propalato del citato chiamante in correità ai pusher "veniva garantita una vera e propria paga settimanale, con assistenza legale in caso di arresto ed aiuto economico per la famiglia di importo variabile, a seconda che si trattasse di custodia cautelare in carcere o di arresti domiciliari". Aspetti in fatto, questi, ricavati dalle dette dichiarazioni, che i ricorsi non contrastano, omettendo un puntuale confronto con il portato delle stesse. E che risultano vieppiù confermati, alla luce di quanto emarginato dalla sentenza impugnata, da risultanze documentali ( gli appunti contabili rinvenuti nei diversi sequestri operati ai danni del Careddu, puntualmente descritti in sentenza: dalle pagg 20 in poi); dagli esiti delle perquisizioni e dei sequestri operati nel corso delle indagini ( relativi alla sostanza detenuta a fini di spaccio ma anche alle rilevanti e ingiustificate somme in contanti rinvenute nella disponibilità del Careddu, che fungeva da terminale finale degli incassi quotidianamente operati); dagli esiti dell'attività di osservazione predisposta anche con l'installazione di videocamere.In particolare, avuto riguardo a siffatte ultime risultanze, come messo in risalto nella sentenza impugnata, è emerso" che l'attività di spaccio, almeno sin dall'inizio del 2014 quando fu intrapresa l'attività di indagine, veniva eseguita quotidianamente ed ininterrottamente dalle ore 10,00 fino alla ore 4,00 di notte, con veri e propri turni di lavoro, da pusher che "stazionavano" abitualmente sotto gli androni condominiali delle palazzine dei suddetti civici"; attività dei pusher che "veniva integrata dagli altri sodali che svolgevano il ruolo di vedetta, effettuando ronde a piedi o con motocicli, controllando così materialmente il territorio ed avvisando dell'eventuale arrivo delle forze dell'ordine". 2.2.2.

Il tutto, come sostenuto dalla Corte del rinvio, contribuiva a confermare la presenza di una organizzazione capillare che prevedeva una costante presenza sul territorio di pertinenza ( anche con la costituzione immediata dei soggetti operativi sul campo se del caso arrestati) e iniziative strutturate per impedire l'attività di controllo delle forze dell'ordine ( sino a montare delle inferriate destinate ad intralciare l'accesso più immediato all'area di spaccio), così da rassegnare l'immagine di una realtà associativa che, pur se sfociata nella vendita a dettaglio di stupefacente ripartito in dosi di entità tale da non poter superare l'egida del quinto comma dell'ad 73 DPR n. 309 del 1990, si sostanziava al contempo in una intensa attività di spaccio, svolta quotidianamente, in modo costante, senza soluzione di continuità, fino a notte inoltrata, in modo da assicurare ai clienti la disponibilità dello stupefacente in qualunque momento, grazie alla disponibilità di diversi soggetti, secondo turni prestabiliti e con meccanismi che consentivano non solo l'immediato rifornimento dello stupefacente da cedere, ma anche la pronta sostituzione del pusher in caso di arresto e la continua reperibilità dello stupefacente da cedere Da qui la conclusione, considerato il numero di associati e la continua disponibilità di sostanza stupefacente per alimentare senza soluzione di continuità la piazza di spaccio, della ritenuta incompatibilità dell'associazione contestata alla ipotesi di cui al sesto comma dell'ari 74 atteso che l'offensività della azione associativa, in linea con il principio di diritto espresso nella sentenza rescindente, non andava valutata "solo con riferimento ai singoli episodi di cessione accertati in concreto nell'ambito di questo procedimento" ma anche tenendo conto della "potenzialità dell'organizzazione in relazione alla sua capacità di approvvigionamento e, quindi, alla sua concreta capacità operativa". 2.3.

Le superiori indicazioni disvelano l'evidente inadeguatezza dei ricorsi, che sul tema si fondano su prospettazioni che devono ritenersi quantomeno manifestamente infondate. 2.3.1. Alcune impugnazioni ( a volte in modo più immediato e intellegibile come emerge dal ricorso proposto nell'interesse del Pinna, ma si tratta di argomentazione che attraversa trasversalmente molti ricorsi) mettono in discussione il principio in diritto esposto dalla sentenza rescindente, evocando arresti contrari di questa stessa Corte ( in particolare, la sentenza Sez. 3, n. 13470 del 14/01/2016, Casamonica): in parte qua si risolvono in una doglianza all'evidenza inammissibile, trattandosi di profilo non più suscettibile di scrutinio autonomo in sede di rinvio (e come tale certamente non più rivalutabile neppure in questa sede).2.3.2.

Altri ricorsi seguono un percorso marcatamente viziato sul piano della ricostruzione logico giuridica che li sostiene. E così quello proposto nell'interesse del Lombardi, perché mira ad identificare le connotazioni dell'associazione in contestazione muovendo e al contempo circoscrivendo il relativo scrutinio al singolo contributo offerto dal detto ricorrente, aspetto di certo inidoneo, per la parzialità del dato emarginato, a rappresentare le connotazioni strutturali compressive del consorzio di appartenenza. Del pari è a dirsi con riferimento ai ricorsi proposti nell'interesse degli imputati Nestel, Brossi, Di Paolo e Giannone, nella parte in cui contestano la decisione impugnata sotto il versante dell'elemento soggettivo da riferire ai partecipi, che, ad avviso delle difese, andava diversamente e specificatamente argomentato alla luce della differente configurazione ascritta all'associazione di appartenenza.

La doglianza, tuttavia, trascura di considerare il giudicato progressivamente formatosi sulla relativa partecipazione associativa atteso che i ricorrenti, quale che fosse stato l'esito del giudizio di rinvio, definito il pregresso grado di legittimità, dovevano ritenersi, con valutazione ormai intangibile, comunque sodali dell'associazione contestata al capo 1 ( seppur diversamente configurata alla luce dei precedenti arresti dei giudici di merito fatti oggetto dell'intervento rescindente): per la peculiare evoluzione assunta dalla vicenda processuale portata ora allo scrutinio della Corte, non erano in sede di rinvio (e non lo sono più ora) in discussione l'esistenza in sé di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e i tratti, oggettivi e soggettivi, dei singoli contributi partecipativi, atteso che la coda conseguente al disposto annullamento della prima sentenza di appello involgeva unicamente il profilo della corretta configurazione del consorzio criminale descritto al capo 1 della rubrica, se o meno riconducibile all'ipotesi attenuata di cui al sesto coma dell'ad 74 TUS. 2.3.3.

Per quanto già accennato, i ricorsi soffrono inoltre di aspecificità rispetto al nucleo essenziale della ricostruzione in fatto argomentata dalla Corte del rinvio a sostegno della affermata estrema rilevanza delle capacità di approvvigionamento del gruppo ( in particolare ci si riferisce alle dichiarazioni dello Scarangella, riscontrate ab externo dall'insieme di elementi in precedenza elencati) o risultano comunque sostenuti da rilievi manifestamente inconferenti. Sotto quest'ultimo versante va in particolare marcata l'inconsistenza della contestazione mossa ( nei ricorsi proposti nell'interesse di Conte e Carrozza) in relazione ai riferimenti resi in sentenza ai sequestri di danaro e sostanza e sostanza stupefacente, essendo solo affermata l'estraneità del dato ai reati fine contestati, aspetto comunque indifferente, nell'ottica della contestazione associativa, una volta che non risulti contestata la relativa emergenza in fatto siccome ricavata dai dati acquisiti in giudizio. 2.3.4.

In molti ricorsi, ancora, si lamenta apoditticamente l'irrilevanza al fine degli elementi fattuali rimarcati in sentenza per giungere alla conclusione della rilevante capacità di approvvigionamento del gruppo, aspetto pacificamente contraddetto dalle indicazioni argomentative sopra messe in risalto.Per altro verso, si rivendica il mancato approfondimento del profilo inerente il momento genetico dell'accordo associativo o di quello attinente la natura dei reati fine realizzati dai sodali nell'interesse dell'associazione, tutti ricondotti all'egida dell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'ad 73 TUS.

Si tratta, tuttavia, di aspetti che assumono valenza imprescindibile solo se la conclusione raggiunta è quella della configurazione del reato in questione nella forma attenuata prevista dal comma 6 dell'art. 74 TUS; al contempo non sono altrettanto decisivi nel definire il tema rimesso alla valutazione del giudice del rinvio. In altre parole, non potrà in radice accedersi all'ipotesi attenuata laddove sin dal suo strutturarsi iniziale l'associazione dia segni di consistenza e finalizzazione incompatibili con la figura rivendicata dalle difese o se nella sua dinamica evolutiva, l'azione comune finisca per abbracciare cessioni non riconducibili all'egida del comma 5 dell'art 73 citato.

Ma anche quando l'accordo iniziale risulti strutturato in funzione di cessioni di esigua entità, di fatto poi concretanti il riscontrato percorso associativo, tanto non impone la deriva interpretativa sollecitata dalle difese perché, in linea con le indicazioni di principio esposte nella sentenza rescindente, più volte ribadite anche da questa sezione della Corte (si veda da ultimo, Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098; n. 9513 del 15 dicembre 2020, dep. 2021, n.m.), occorre piuttosto guardare alla dimensione della quantità di droga complessivamente trattata e messa in vendita dagli associativi e alla componente organizzativa effettivamente messa in gioco per sostenere un siffatto traffico.

Aspetti tutti messi in evidenza, come già rimarcato, con estrema puntualità dalla sentenza impugnata per giungere ad una conclusione opposta rispetto a quella in precedenza privilegiata dalle precedenti decisioni di merito. 2.3.5. Infine alcuni ricorsi evocano indicatori fattuali ( la giovane età e il numero dei sodali; l'intercambiabilità dei ruoli; il circoscritto ambito territoriale dell'azione associativa) non argomentati rispetto al rilievo logico di segno contrario che dovrebbero esprimere. Si tratta di aspetti, del resto, messi in evidenza per lo più replicando pedissequamente le considerazioni spese in origine dalle precedenti decisioni di merito, già ritenute, dalla sentenza rescindente, non dirimenti (perché inerenti ad aspetti definiti di contorno: si veda pag. 15 della sentenza di legittimità); considerazioni - nello snodo motivazionale essenziale che qui interessa (la capacità di approvvigionamento del gruppo) perché sollecitato dalla decisione di annullamento - si è confrontata puntualmente, superandone il portato, con valutazione logica certamente immune a critiche ( non potendosi ritenere in particolare che l'aver descritto l'azione associativa in termini di "supermercato a cielo aperto" possa in alcun modo determinare qualsivoglia frattura logica rispetto al complessivo argomentare speso in sentenza, diretto a rassegnare la consistenza assunta dal volume di affari che ruotava intorno alla organizzazione capeggiata dal Careddu).

3. Ferma, dunque, l'intangibilità della scelta interpretativa assunta dalla Corte territoriale rispetto alla veste giuridica da ascrivere all'associazione di cui al capo 1 della rubrica, rileva la Corte anche la manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale prospettati nel ricorso proposto nell'interesse del Careddu e legati al trattamento sanzionatorio previsto per le ipotesi di reato di cui al primo e al secondo comma dell'art. 74 TUS in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. 3.1. La difesa denunzia l'intrinseca irragionevolezza, sotto il versante della proporzione tra il fatto considerato e la pena prevista dalle previsioni "indubbiate" facendo leva su un unico effettivo argomento, quello offerto dallo iato sanzionatorio che corre tra la pena prevista dalle citate disposizioni e quella definita dal sesto comma del citato art. 74, soprattutto alla luce della asserite incertezze interpretative legate al discrimine tra due ipotesi di reato, tali da portare l'interprete, a fronte di fattispecie ritenute sovrapponibili, ad irrogare pene marcatamente diverse innanzi a fatti di reato difficilmente differenziabili.

Irragionevolezza, questa, destinata a rifluire anche sulla parimenti prospettata lesione del parametro offerto dall'art. 27 Cost., atteso che la sproporzione edittale finisce per influire anche sulla funzione rieducativa della pena. 3.2.L'assunto, all'evidenza, non coglie nel segno. 3.2.1. In primo luogo, va smentita l'affermazione, peraltro essenziale nella prospettazione difensiva diretta a sostenere il "vulnus" di irragionevolezza rivendicato, legata alla affermata incertezza interpretativa emersa nel diritto vivente quanto alla puntuale individuazione dei tratti identificativi dell'ipotesi attenuata di cui all'ad 74, comma 6, TUS, rispetto alla ipotesi per così dire "ordinaria".

La giurisprudenza di legittimità, infatti, risulta consolidata nell'interpretare il disposto del comma 6 dell'art. 74 TUS nei termini, più volte evidenziati, tracciati dalla sentenza rescindente (oltre ai più recenti precedenti di questa sezione sopra richiamati si vedano Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Rv. 274287; Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Rv. 271708; Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Rv. 267267; Sez. 5, n. 48676 del 14/05/2014, 261911): il precedente di segno opposto all'interpretazione privilegiata dalla sentenza rescindente, evocato in diversi ricorsi dagli imputati, è infatti rimasto isolato e non è tale, dunque, da legittimare un effettivo contrasto interpretativo sul punto.

Viene meno, in coerenza, l'abbrivio logico suggestivamente tracciato dalla difesa, sulla falsa riga delle valutazioni spese nella sentenza n. 40 del 2019 della Corte Costituzionale, al fine di implementare il profilo della addotta irragionevolezza del trattamento sanzionatorio scrutinato, a ben vedere essenzialmente prospettato alla luce di incertezze interpretative - legate alla individuazione dei tratti distintivi della fattispecie di riferimento rispetto alla ipotesi attenuata di cui al comma 6 dell'art. 74 TUS - nel caso insussistenti. 3.2.2.

Piuttosto, proprio facendo leva su tale, consolidata, lettura interpretativa si perviene, senza ulteriore remora, alla soluzione della manifesta infondatezza dei dubbi rilevati dalla difesa. All'evidenza, il diverso trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 74, primo e secondo comma, rispetto a quello dettato dal sesto comma del medesimo articolo trova la sua ragione giustificativa nella distanza, in termini di offensività, che corre tra le due ipotesi associative considerate, rispetto ai (medesimi) beni giuridici tutelati ( tutti afferenti a valori essenziali della collettività generale, quali la salute pubblica, la vita e l'integrità psicofisica di una moltitudine di individui), messi in pericolo in termini chiaramente differenti dalle due fattispecie: ed è a questa cornice che vanno ricondotte le coordinate interpretative tracciate da questa Corte, le quali consentono all'interprete di identificare l'ipotesi attenuata solo in presenza di elementi di fatto destinati a disvelare - sulla base della concreta operatività riscontrata e della relativa capacità organizzativa e strutturale accertata- la presenza di un gruppo associativo la cui azione complessivamente intesa non si sia sostanziata in un giro di affari illecito di dimensioni rilevanti, alla luce dello stupefacente fatto oggetto di approvvigionamento e immesso sul relativo mercato.

Aspetti pacificamente incisivi sulla tutela dei valori tutelati dalle norme in questione, con conseguente manifesta infondatezza della questione prospettata in riferimento all'art. 3 Cost., cui risultava altresì legata anche la riferita violazione del parametro di cui all'art. 27 Cost.

4. Da ultimo vanno scrutinate le diverse censure prospettate nei ricorsi in esame destinate ad incidere sul trattamento sanzionatorio. In particolare, ci si riferisce al tema legato alla recidiva contestata e ritenuta in relazione alle posizioni dei ricorrenti Brossi, Di Paolo, Giannone e Carrozzo; agli aumenti apportati per la continuazione in relazione alla posizione del ricorrente Conte; alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, TUS rivendicata dalla difesa dello Scarangella. Sono tutti temi che vanno trattati unitariamente perché trovano una ragione giustificativa in una inesatta interpretazione, da parte dei giudici del rinvio, del perimetro di azione conseguenziale all'intervento rescindente disposto da questa Corte con la sentenza più volte richiamata. 4.1.

Giova precisare che in primo grado il G.I.P. aveva ritenuto la recidiva ascritta ai suddetti ricorrenti ed escluso le generiche. Ciò anche per il Carrozzo, a differenza di quanto ritenuto nel relativo ricorso, atteso che, per quanto non argomentata, la recidiva era stata ritenuta e computata: vero è che il dispositivo non recava alcun riferimento a siffatto aspetto, ma ciò perché il tenore dello stesso risultava costruito per relationem guardando a quello della contestazione- che prevedeva l'aggravante del terzo comma dell'art.74 TUS oltre alla recidiva, per l'appunto- così da giustificare un cenno esplicito solo alle circostanze non riconosciute ( quelle di cui al comma 4 del citato art. 74).

La prima sentenza di appello ha replicato il tenore di quella di primo grado in parte qua. 4.2. Con il primo ricorso per cassazione Brossi, Di Palo, Giannone e Carrozzo non fecero motivi diretti a contestare la recidiva; Conte non sollevò alcun rilievo sull'aumento imposto per i reati satellite; Scarangella, cui sia in primo che in secondo grado, malgrado apposito motivo di appello, non era stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, non era neppure tra i ricorrenti. 4.3. Ciò precisato, con la sentenza di annullamento, la Corte ebbe anche ad esaminare e scrutinare, dichiarandoli infondati, i motivi afferenti la recidiva ( per Careddu) o le attenuanti ( in particolare punto sub 5, proprio in ordine alle generiche rivendicate da Brossi, Di Paolo, Giannone) e sulla pena ( quanto al ricorso del Nestel).Tanto determinava, ad avviso del Collegio, la cristallizzazione definitiva del relativo quadro sanzionatorio e delle pertinenti situazioni maturate sino a quel momento, creando una barriera preclusiva rispetto a valutazioni inerenti la pena da irrogare diverse da quelle immediatamente correlate alla diversa cornice edittale prevista per i commi 1 e 2 dell'art. 74 rispetto al comma 6 ritenuto in precedenza. 4.4.

Ciò malgrado, la Corte territoriale, a fronte di un tale quadro processuale, ha tuttavia rimesso in gioco, in relazione agli imputati interessati, il tema delle generiche, riconoscendole e ritenendole equivalenti alle contestate aggravanti (segnatamente la recidiva e quella di cui al comma 3 dell'art. 74 TUS): aspetto questo ovviamente non sindacabile, in assenza di un ricorso della parte pubblica sul punto; ma che, per ciò, solo non rimette in corsa gli imputati su aspetti ormai coperti dalla definitiva cristallizzazione della relativa posizione avuto riguardo alla formazione progressiva del giudicato sui punti in questione, rimasti es