Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35708/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35708/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35708/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 23 dicembre 2020 il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato ex art. 310 cod. proc. pen. l'ordinanza emessa in data 22 maggio 2019 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, con la quale veniva applicata a Rosario Grasso - attualmente sottoposto per altra causa ad una misura custodiale - la misura della custodia cautelare in carcere in aggravamento rispetto a quella degli arresti domiciliari, per avere trasgredito alle relative prescrizioni allontanandosi dal luogo della sua esecuzione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 310 cod. proc. pen, art. 721 cod. proc. pen, art. 276 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35708/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia deducendo, con unico motivo, la violazione del principio di specialità ex art. 721 cod. proc. pen. e delle norme che regolano il mandato di arresto europeo, sul rilievo che in data 13 maggio 2019 il Grasso veniva rintracciato ed arrestato in Spagna in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso in relazione ad altra misura cautelare applicata nell'ambito di un diverso procedimento penale, con la conseguenza che l'ordinanza di aggravamento della custodia cautelare costituiva di per sé un nuovo titolo che andava a modificare in peius la libertà personale dell'estradato per un fatto antecedente rispetto alla consegna e non oggetto di estradizione.

Parole chiave

Generato dall'IA
proroga della carcerazione espulsione espulsione giudiziaria estradizione espatrio illegale insufficiente aiuto all'evasione di detenuti immigrazione clandestina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza del 23 dicembre 2020 il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato ex art. 310 cod. proc. pen.
art. 721 cod. proc. pen
Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia deducendo, con unico motivo, la violazione del principio di specialità ex art. 721 cod. proc. pen.
art. 276 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Grasso Rosario, nato il 20/07/1982 a Gioia Tauro, avverso la ordinanza del 23/12/2020 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cinnmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 dicembre 2020 il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato ex art. 310 cod. proc. pen. l'ordinanza emessa in data 22 maggio 2019 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, con la quale veniva applicata a Rosario Grasso - attualmente sottoposto per altra causa ad una misura custodiale - la misura della custodia cautelare in carcere in aggravamento rispetto a quella degli arresti domiciliari, per avere trasgredito alle relative prescrizioni allontanandosi dal luogo della sua esecuzione.

2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia deducendo, con unico motivo, la violazione del principio di specialità ex art. 721 cod. proc. pen. e delle norme che regolano il mandato di arresto europeo, sul rilievo che in data 13 maggio 2019 il Grasso veniva rintracciato ed arrestato in Spagna in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso in relazione ad altra misura cautelare applicata nell'ambito di un diverso procedimento penale, con la conseguenza che l'ordinanza di aggravamento della custodia cautelare costituiva di per sé un nuovo titolo che andava a modificare in peius la libertà personale dell'estradato per un fatto antecedente rispetto alla consegna e non oggetto di estradizione.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 25 giugno 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITFO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, non venendo in rilievo alcuna violazione del principio di specialità in ragione del dirimente profilo attinente alla natura dell'ordinanza di aggravamento adottata dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 22 maggio 2019 in relazione alla condizione restrittiva della libertà personale già derivante dall'ordinanza genetica del 11 maggio 2015, con la quale era stata applicata nei confronti dell'odierno ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari: ordinanza precedente, dunque, all'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 11 aprile 2019 in relazione ad altra misura cautelare applicata nell'ambito di un diverso procedimento penale.

Al riguardo, infatti, il provvedimento impugnato ha spiegato che la richiamata ordinanza del 22 maggio 2019 si è limitata a disporre l'aggravamento di una misura coercitiva (quella degli arresti domiciliari) in corso di esecuzione, sostituendola con quella della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., in conseguenza della rilevata trasgressione alle prescrizioni inerenti alla predetta misura, per essersi il ricorrente allontanato dal luogo della sua esecuzione fin dal 2 settembre 2018, rendendosi peraltro irreperibile.2.

Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 13 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Pre idente t Gae