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Sentenza — n. 35707/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35707/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35707/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 14 gennaio 2021 il Tribunale di Latina ha confermato, in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., il provvedimento emesso il 23 novembre 2020 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina, con il quale, in esecuzione del provvedimento emesso dalla Procura di Damrstadt (Germania) in data 10 settembre 2019, veniva confermato, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., il blocco patrimoniale dei beni disposto a fini di confisca (per un importo di euro 9.002,70) dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma il 22 settembre 2020 nei confronti di Luisa Fiorella Annunziata e del marito Alessandro Grande, accusati dall'autorità giudiziaria tedesca di avere realizzato, in concorso tra loro, una truffa in danno di Luigi Annunziata.

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen, art. 27 cod. proc. pen, artt. 24 Cost, art. 649 cod. proc. pen, articolo 324 cod. proc. pen, art. 696- quinquies cod. proc. pen; Sentenza — n. 35707/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La disposizione di cui all'art. 3 d.lgs. cit. infatti, enuncia i casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco e sequestro, ossia le ipotesi di reato (fra le quali figura anche la truffa, sanzionata nello Stato di emissione con la pena della reclusione fino a cinque anni) in cui, indipendentemente dal requisito della doppia incriminazione, si fa luogo al riconoscimento ed alla esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro, mentre quella di cui all'art. 6, comma 4, d.lgs. cit. precisa i casi in cui la richiesta di riconoscimento o esecuzione può essere rigettata con decreto motivato.

Parole chiave

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accuse di truffa indagine internazionale per truffa istruzione penale per appropriazione indebita impiego illecito di valori patrimoniali occultamento di beni confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
Con ordinanza del 14 gennaio 2021 il Tribunale di Latina ha confermato, in sede di riesame ex art. 324 cod.
art. 27 cod. proc. pen
pen., il provvedimento emesso il 23 novembre 2020 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina, con il quale, in esecuzione del provvedimento emesso dalla Procura di Damrstadt (Germania) in data 10 settembre 2019, veniva confermato, ai sensi dell'art. 27 cod.
artt. 24 Cost
Con gli ulteriori tre motivi di ricorso vengono censurate plurime violazioni di legge per l'omessa valutazione degli atti processuali acquisiti (ossia l'interrogatorio reso dagli indagati e la documentazione da loro prodotta agli organi investigativi), con la conseguente lesione del diritto di difesa ex artt. 24 Cost.
art. 649 cod. proc. pen
d) se dalle informazioni contenute nel certificato risulta evidente la violazione del divieto di un secondo giudizio, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen.;
articolo 324 cod. proc. pen
d) che, nel disciplinare le impugnazioni proponibili avverso il decreto di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, ai sensi dell'articolo 324 cod. proc. pen., l'art.
art. 696- quinquies cod. proc. pen
Epilogo decisorio, questo, che deve ritenersi pienamente conforme al quadro dei principi generali dettati dal legislatore in tema di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, stabilendo l'art. 696- quinquies cod. proc. pen.
art. 253 cod. proc. pen
108, finalizzato ad atti di perquisizione e sequestro probatorio ex art. 253 cod. proc. pen.
art. 618 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 618 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:

1. Annunziata Luisa Fiorella, nata il 14/10/1972 a Langen (Germania);

2. Grande Alessandro, nato il 17/02/1973 a Venafro; avverso la ordinanza del 14/01/2021 del Tribunale di Latina; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. Fabio Valerini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, con l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 gennaio 2021 il Tribunale di Latina ha confermato, in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., il provvedimento emesso il 23 novembre 2020 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina, con il quale, in esecuzione del provvedimento emesso dalla Procura di Damrstadt (Germania) in data 10 settembre 2019, veniva confermato, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., il blocco patrimoniale dei beni disposto a fini di confisca (per un importo di euro 9.002,70) dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma il 22 settembre 2020 nei confronti di Luisa Fiorella Annunziata e del marito Alessandro Grande, accusati dall'autorità giudiziaria tedesca di avere realizzato, in concorso tra loro, una truffa in danno di Luigi Annunziata.

2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia deducendo, con un primo motivo, la nullità dell'ordinanza impugnata per essere stata emessa oltre il termine massimo previsto dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., in quanto intervenuta oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. 2.1. Con il secondo ed il terzo motivo si censurano violazioni di legge in relazione agli artt. 309, 324 cod. proc. pen. e 9, comma 2, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35, oltre a plurimi vizi della motivazione riguardo all'esistenza dei requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto di non poterli esaminare nel merito, in sede di riesame, richiamando sotto tali profili l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari, che escludeva la possibilità di contestare quei presupposti dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione del provvedimento di blocco patrimoniale. 2.2.

Con gli ulteriori tre motivi di ricorso vengono censurate plurime violazioni di legge per l'omessa valutazione degli atti processuali acquisiti (ossia l'interrogatorio reso dagli indagati e la documentazione da loro prodotta agli organi investigativi), con la conseguente lesione del diritto di difesa ex artt. 24 Cost. e 6 CEDU, dei principi del giusto processo e dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU (relativo al diritto di proprietà), nonché ulteriori violazioni degli artt. 6 e 9 della decisione quadro del Consiglio n. 2003/577/GAI del 22 luglio 2003 (riguardo all'omessa notifica agli indagati del certificato inerente al provvedimento di blocco o sequestro oggetto della richiesta) e vizi di omessa o apparente motivazione sul punto decisivo della eccepita sproporzione fra la misura adottata ed il periculum in mora, difettando qualsiasi esigenza cautelare da tutelare nei confronti dei predetti indagati.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 25 giugno 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 5 luglio 2021 il difensore, Avv. Fabio Valerini, ha svolto una serie di argomentazioni in replica alle conclusioni del Procuratore generale, richiamando in senso contrario un precedente giurisprudenziale di questa Corte (sentenza n. 34171 del 10/06/2019) ed osservando, inoltre, come nel caso di specie non possa ritenersi applicabile il principio affermato in altra decisione menzionata dal Procuratore generale (sentenza n. 6194 del 15/01/2021). In alternativa ha chiesto la eventuale rimessione della questione alle Sezioni Unite, concludendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.

2. Infondato deve ritenersi il primo motivo di doglianza, incentrato, fra l'altro, sul rilievo che la motivazione del provvedimento impugnato è stata depositata in data 1 marzo 2021, ossia circa due mesi dopo la lettura del dispositivo (il 14 marzo 2021), atteso che il principio secondo cui l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il prescritto termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti deve essere inteso nel senso che è necessario e sufficiente, perché non si produca l'effetto caducatorio, che, entro il termine predetto, il tribunale del riesame, come avvenuto nel caso di specie, abbia deliberato in merito alla richiesta ed abbia depositato il dispositivo, attraverso il quale viene reso noto agli interessati che la decisione è intervenuta in termini e che essa rende possibile l'assunzione di altri, eventuali e conseguenti, provvedimenti.

Viceversa, la motivazione del provvedimento, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale, potrà essere depositata nel previsto termine ordinatorio, senza che ciò abbia influenza sulla efficacia del provvedimento e salve eventuali conseguenze, a carico del responsabile del ritardo, sul piano civile, amministrativo ed anche penale, da riconnettere al mancato rispetto del predetto termine ordinatorio (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205256).

3. Parimenti infondate devono ritenersi le doglianze oggetto del secondo e del terzo motivo, ove si consideri che il provvedimento di riconoscimento ed esecuzione dell'ordinanza di blocco patrimoniale a fini di confisca, emessa dalle autorità tedesche per l'importo di europ2—,_W,273 è stato adottato dall'autorità - italiana ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 6 d.lgs. cit., che ha attuato nel nostro ordinamento la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.

Giova richiamare, al riguardo, il principio affermato da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 15886 del 12/12/2018, dep. 2019, Giacomoni, Rv. 276182), secondo cui, in tema di riconoscimento ed esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio di cui al d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35, il perimetro dello scrutinio riservato all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto è limitato alla verifica dei requisiti formali della richiesta di assistenza giudiziaria, previsti dagli artt. 3 e 6 del decreto citato, restando di competenza dell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione l'esame dei motivi di merito su cui il provvedimento si fonda.

La disposizione di cui all'art. 3 d.lgs. cit. infatti, enuncia i casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco e sequestro, ossia le ipotesi di reato (fra le quali figura anche la truffa, sanzionata nello Stato di emissione con la pena della reclusione fino a cinque anni) in cui, indipendentemente dal requisito della doppia incriminazione, si fa luogo al riconoscimento ed alla esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro, mentre quella di cui all'art. 6, comma 4, d.lgs. cit. precisa i casi in cui la richiesta di riconoscimento o esecuzione può essere rigettata con decreto motivato.

Si tratta delle ipotesi di seguito elencate, sì come tassativamente previste nella richiamata disposizione normativa:

a) se il certificato di cui all'art. 12, comma 3, non è stato prodotto unitamente alla richiesta;

b) se il predetto certificato risulta incompleto, ovvero se le informazioni ivi contenute risultano manifestamente non corrispondenti al provvedimento di blocco o di sequestro oggetto della richiesta;

c) se la persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di confisca gode di immunità riconosciute dallo Stato italiano che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

d) se dalle informazioni contenute nel certificato risulta evidente la violazione del divieto di un secondo giudizio, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen.;

e) se non ricorrono i presupposti indicati nell'art.

3. Alla luce delle inequivoche indicazioni dettate dal su esposto quadro normativo, il provvedimento impugnato ha fatto buon governo del principio affermato da questa Corte, avendo le competenti autorità di esecuzione posto in rilievo:

a) che il certificato trasmesso dall'autorità di emissione ai sensi dell'art. 9 della richiamata decisione quadro conteneva informazioni complete e conformi alle indicazioni previste nel formulario allegato al menzionato decreto legislativo;

b) che vi sono stati correttamente rappresentati gli elementi ritenuti indicativi della sussistenza del fumus del delitto contestato;

c) che nessuna disposizione del richiamato decreto legislativo prevede l'adempimento procedurale legato ad un preteso obbligo di notifica del certificato, con la conseguente esclusione di qualsiasi violazione del diritto di difesa;

d) che, nel disciplinare le impugnazioni proponibili avverso il decreto di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, ai sensi dell'articolo 324 cod. proc. pen., l'art. 9, comma 2, d.lgs. cit. espressamente stabilisce che «E' preclusa la contestazione dei motivi di merito su cui si fonda il provvedimento di blocco o di sequestro davanti all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione.»;

e) che nel caso di specie il principio di proporzionalità doveva ritenersi pienamente rispettato, trattandosi di un provvedimento di sequestro emesso per un importo esattamente corrispondente al profitto dell'ipotizzato reato.

4. Corretta, entro tale prospettiva, deve ritenersi l'affermazione del Tribunale secondo cui la valutazione dei profili relativi al fumus commissi delicti e al periculum in mora è sottratta al sindacato esperibile dall'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione e non può essere considerata rilevante ai fini della validità del decreto di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro dei beni. Alcun vaglio delibativo, di conseguenza, doveva essere svolto dall'autorità di esecuzione in merito agli elementi documentali prodotti dagli indagati, le cui risultanze refluivano sulla contestazione di profili (fumus e periculum in mora) che solo dinanzi all'autorità di emissione possono essere messi in discussione.

Epilogo decisorio, questo, che deve ritenersi pienamente conforme al quadro dei principi generali dettati dal legislatore in tema di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, stabilendo l'art. 696- quinquies cod. proc. pen. che l'autorità giudiziaria, nell'assicurare in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, "riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto.".

Infondate, conclusivamente, devono ritenersi le doglianze oggetto degli ultimi tre motivi di ricorso.

5. Non pertinente, infine, deve ritenersi il richiamo ad un precedente di questa Corte (Sez. 5, n. 34171 del 10/06/2019, Lusini, non mass.) - inerente al diverso caso in cui un Tribunale ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso un ordine europeo d'indagine ex artt. 27 e 28 d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, finalizzato ad atti di perquisizione e sequestro probatorio ex art. 253 cod. proc. pen. - ove è stato ribadito il principio secondo cui "in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria".

Il precedente giurisprudenziale ora menzionato, infatti, si riferisce al diverso istituto dell'ordine europeo d'indagine, il cui ambito di applicazione può ricomprendere, anche nella fase attiva, i soli atti di indagine e di ricerca della prova ivi espressamente indicati - compresi, dunque, ai sensi degli artt. 2, 26 e 28 d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, e della disposizione di cui all'art. 32 della direttiva europea 2014/41/UE del 3 aprile 2014, i provvedimenti di sequestro probatorio - ma non le tipologie di sequestro diverse da quello probatorio (disciplinate, in particolare, dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35, che per l'appunto viene in rilievo nel caso in esame, dal d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137, riguardante il riconoscimento reciproco delle decisioni di confisca e dal d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, recante attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea).

Insussistenti, pertanto, devono ritenersi i presupposti per la configurabilità nel caso in esame dell'evocato contrasto di giurisprudenza.

6. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 618 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual