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Ordinanza — n. 35706/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35706/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35706/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 23 dicembre 2020 con il quale la Corte di appello di Napoli aveva rigettato una richiesta di declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere alla quale è sottoposto Vincenzo Scarpa in relazione al reato di cui agli artt. 74 d.P.R. n.309 del 1990 e 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso lo Scarpa, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con tre distinti motivi, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 297, comma 3; 303, comma 1, lett. a), n. 3; e 304, comma 6, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale dell'appello cautelare erroneamente escluso l'operatività della disciplina della c.d. 'contestazione a catena', dunque la perdita di efficacia della misura in corso per retrodatazione della decorrenza del relativo termine di durata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35706/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). Nel caso di specie è accaduto che, a fronte dell'ultima data di notifica dell'ordinanza al difensore dell'imputato del 16 aprile 2021, il ricorso per cassazione risulta pervenuto nella cancelleria della sezione riesame dei Tribunale di Napoli 1'11 maggio 2021, oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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differimento dell'esecuzione della pena scarcerazione traffico aggravato di stupefacenti carcerazione preventiva eccessiva sanzioni penali carcerazione in vista di sfratto
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Scarpa Vincenzo, nato a Torre Annunziata il 28/04/1965 avverso l'ordinanza del 23/03/2021 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 23 dicembre 2020 con il quale la Corte di appello di Napoli aveva rigettato una richiesta di declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere alla quale è sottoposto Vincenzo Scarpa in relazione al reato di cui agli artt. 74 d.P.R. n.309 del 1990 e 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso lo Scarpa, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con tre distinti motivi, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 297, comma 3; 303, comma 1, lett. a), n. 3; e 304, comma 6, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale dell'appello cautelare erroneamente escluso l'operatività della disciplina della c.d. 'contestazione a catena', dunque la perdita di efficacia della misura in corso per retrodatazione della decorrenza del relativo termine di durata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile e che la relativa declaratoria possa essere pronunciata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o dell'appello deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove spedita o presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (in questo senso Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). Nel caso di specie è accaduto che, a fronte dell'ultima data di notifica dell'ordinanza al difensore dell'imputato del 16 aprile 2021, il ricorso per cassazione risulta pervenuto nella cancelleria della sezione riesame dei Tribunale di Napoli 1'11 maggio 2021, oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 09/07/2021 Il Cons e tensore Il Presidente N E o!- . nle Stefano Mogin