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Ordinanza — n. 35705/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35705/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35705/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., dichiarava inammissibile il reclamo presentato da Giuseppe Favata, in veste di persona offesa, avverso il provvedimento del 19 giugno 2020 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta aveva disposto l'archiviazione del procedimento aperto a carico di Giuseppe De Gregorio e Andrea Illuminati in relazione al reato di cui all'art. 323 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 410-bis cod. proc. pen, art. 323 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35705/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Favata, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, formulando una serie di valutazioni in ordine al merito di una vicenda nella quale ai due indagati, magistrati del Tribunale di Palermo, era stato formalmente addebitato di aver nominato un consulente tecnico professionalmente non competente.

Parole chiave

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violazione dei doveri professionali imparzialità del perito istruzione giudiziaria mercede del perito nomina del perito inchiesta professionale

Disposizioni normative citate

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art. 410-bis cod. proc. pen
Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell'art. 410-bis cod.
art. 323 cod. pen
art. 606 cod. proc. pen
pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione, laddove sia presentato per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario proposto da Favata Giuseppe, nato a Palermo il 09/06/1951 avverso l'ordinanza del 22/01/2021 del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., dichiarava inammissibile il reclamo presentato da Giuseppe Favata, in veste di persona offesa, avverso il provvedimento del 19 giugno 2020 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta aveva disposto l'archiviazione del procedimento aperto a carico di Giuseppe De Gregorio e Andrea Illuminati in relazione al reato di cui all'art. 323 cod. pen.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Favata, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, formulando una serie di valutazioni in ordine al merito di una vicenda nella quale ai due indagati, magistrati del Tribunale di Palermo, era stato formalmente addebitato di aver nominato un consulente tecnico professionalmente non competente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile e che la relativa declaratoria possa essere pronunciata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione proposta al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione, laddove sia presentato per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (così, tra le altre, Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto, Rv. 275723) Nel caso di specie è accaduto che il ricorrente si è doluto dell'adozione di un provvedimento asseritannente nullo o inesistente, esclusivamente rappresentando una serie di motivi rientranti nelle ipotesi delle lett. a), b), c) e d) dell'art. 606 cod. proc. pen.

2. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2021 Il Consi ie