Ordinanza — n. 35704/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il ricorso straordinario sopra indicato Diego Putrino ha censurato, ritenendo sussistente un errore materiale o di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la sentenza emessa il 27 gennaio 2021 con la quale questa Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di appello cautelare, aveva disatteso una istanza di revoca di un sequestro avente ad oggetto quote di due società e dei relativi compendi aziendali. In particolare, il ricorrente si è doluto della mancata motivazione in ordine alla propria specifica doglianza difensiva con la quale era stata sollecitata una applicazione estensiva degli effetti di una decisione favorevole adottata nei confronti di altro coindagato nel medesimo procedimento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen, art. 587 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35704/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 625-bis cod. proc. pen., la sentenza emessa il 27 gennaio 2021 con la quale questa Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di appello cautelare, aveva disatteso una istanza di revoca di un sequestro avente ad oggetto quote di due società e dei relativi compendi aziendali. In particolare, il ricorrente si è doluto della mancata motivazione in ordine alla propria specifica doglianza difensiva con la quale era stata sollecitata una applicazione estensiva degli effetti di una decisione favorevole adottata nei confronti di altro coindagato nel medesimo procedimento.
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seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario proposto da Putrino Diego, nato a Lamezia Terme il 16/02/1962 avverso la sentenza del 27/01/2021 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso straordinario sopra indicato Diego Putrino ha censurato, ritenendo sussistente un errore materiale o di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la sentenza emessa il 27 gennaio 2021 con la quale questa Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di appello cautelare, aveva disatteso una istanza di revoca di un sequestro avente ad oggetto quote di due società e dei relativi compendi aziendali. In particolare, il ricorrente si è doluto della mancata motivazione in ordine alla propria specifica doglianza difensiva con la quale era stata sollecitata una applicazione estensiva degli effetti di una decisione favorevole adottata nei confronti di altro coindagato nel medesimo procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile e che la relativa declaratoria possa essere pronunciata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione proposta al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). Nel caso di specie è accaduto che il ricorrente non si doluto di un errore percettivo, bensì di una asseritamente errata applicazione del principio estensivo delle impugnazioni di cui all'art. 587 cod. proc. pen., questione che non può costituire oggetto di un ricorso straordinario.
2. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2021