Ordinanza — n. 35703/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALuigi Caccia tramite i suoi difensori ha proposto straordinario ex art. 625- bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Seconda Sezione della Corte di Cassazione, emessa il 14 luglio 2020, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Caccia contro la sentenza della Corte di appello di Torino in data 2 ottobre 2018, con cui era stata confermata la condanna del predetto per tre ipotesi di truffa aggravata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625- bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35703/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deve premettersi che l'errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è quello che «consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso», semprechè non venga in rilievo un profilo valutativo, inerente al giudizio (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Caccia Luigi, nato il 18/05/1950 a Trecate Avverso la sentenza della Corte di cassazione, Seconda Sezione, del 14/07/2020 . visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Luigi Caccia tramite i suoi difensori ha proposto straordinario ex art. 625- bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Seconda Sezione della Corte di Cassazione, emessa il 14 luglio 2020, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Caccia contro la sentenza della Corte di appello di Torino in data 2 ottobre 2018, con cui era stata confermata la condanna del predetto per tre ipotesi di truffa aggravata.
2. Deduce plurimi profili di errore percettivo. 2.1. Si duole dell'affermazione secondo cui la qualifica di amministratore di fatto sarebbe stata rilevabile dalla contestazione. 2.2. Contesta l'omessa considerazione del motivo di ricorso attinente alla diversità fra le condotte addebitate nei capi di imputazione e i fatti ritenuti accertati dai giudici di merito. 2.3. Deduce l'omessa considerazione del motivo relativo all'inversione dell'onere probatorio e l'omesso esame di atto inserito nel fascicolo, riguardante l'approvvigionamento dei pannelli fotovoltaici. 2.4.
Contesta l'omessa considerazione del motivo di ricorso relativo all'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa. 2.5. Contesta altresì l'asserita qualificazione del Caccia quale garante degli accordi, ispiratore e suggeritore delle indicazioni tranquillizzanti, attribuzioni inesistenti nella sentenza di merito. 2.6. Si duole della dichiarazione di inammissibilità motivata da mancanza di ragionato confronto con le argomentazioni spese in motivazione, senza indicazione delle ragioni delle pretese illogicità e della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, a fronte di puntali argomentazioni di merito. 2.7.
Denuncia infine il mancato riconoscimento che il prospettato travisamento probatorio era relativo ad entrambi i gradi di giudizio, con specifico riferimento alle dichiarazioni di Marchetti.
3. Deve premettersi che l'errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è quello che «consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso», semprechè non venga in rilievo un profilo valutativo, inerente al giudizio (Sez.
U. n. 16103 del 27/3/2002, Basile Rv. 221280). In tale prospettiva si è rilevato che rimangono «estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione» (Sez. 5, n. 29240 del 1/6/2018, Barbato, Rv. 273193). D'altro canto, mentre deve escludersi la rilevanza ex se del travisamento della prova (Sez. 2, n. 29450 del 8/5/2018, Di Gangi, Rv. 273'60), è ammissibile la deduzione dell'omessa disamina di atti inseriti, allorché la stessa risulti decisiva (Sez. 4, n. 13525 del 21/1/2020, Brandimarte, Rv. 279004), e dell'omesso esame di motivi di ricorso potenzialmente rilevanti (Sez. 2, n. 28513 del 18/6/2019, Lampada, Rv. 276925), purché non possa parlarsi di implicita valutazione, desumibile sul piano logico dal complesso della motivazione.
4. Ciò posto, il ricorso risulta inammissibile, in quanto l'assunto da cui muove, cioè la configurabilità di errori di fatto di tipo percettivo, rilevanti ai fini del giudizio di legittimità e imputabili alla sentenza della Corte di cassazione in data 14/7/2020, con cui era stato dichiarato inammissibile l'originario ricorso, non è in concreto suffragato dal tipo di vizi dedotti nell'odierno ricorso, risultando i relativi argomenti genericamente volti, in realtà, a far valere alternative ricostruzioni di merito e comunque manifestamente infondati. 4.1.
In particolare non forma oggetto di errore percettivo il tema della non corrispondenza della motivazione alla qualità di amministratore del Caccia, evocata nel capo di imputazione, essendo stato spiegato come tale formulazione fosse coerente con la veste di amministratore prima di fatto e poi formale, rivestita dal predetto. 4.2. Parimenti deve escludersi in radice la prospettazione di un errore percettivo, riguardante la diversità tra i fatti contestati e le condotte in concreto addebitate, in quanto l'imputazione muoveva da un'azione concorsuale, di cui poi i Giudici di merito hanno chiarito la dinamica in relazione ai singoli contributi di tipo ideativo-programmatico ed esecutivo. 4.3.
Risulta intrinsecamente generica la deduzione di un errore percettivo riferito al motivo di ricorso avente ad oggetto il tema dell'inversione dell'onere della prova e della presenza nel fascicolo di prove valorizzabili in senso diverso. Deve al riguardo osservarsi che la Corte di cassazione ha valutato il motivo di ricorso nel suo complesso, in rapporto alla motivazione della sentenza di appello, rilevando la coerenza e congruità dei relativi passaggi logici, tra i quali avrebbe dovuto dirsi ricompreso quello riguardante l'attribuzione di significato al profilo della mancata offerta di prova relativa all'ordinativo di moduli fotovoltaici, da consegnare poi ai soggetti che erano stati vittime della ravvisata truffa, mentre si traduce in un generico argomento di merito quello incentrato su pretese forniture della Ghgx &Co. e su pagamenti effettuati dal precedente amministratore, in assenza di qualsivoglia specifica contestualizzazione logica e temporale del dato, onde consentire di apprezzarne, anche in questa sede, il valore dirimente, al di là di un fisiologico e assorbente ambito di valutazione. 4.4.
Del tutto assertiva e non idonea a supportare l'assunto di un errore percettivo risulta la deduzione riguardante l'insussistenza degli elementi costitutivi della truffa, di cui i Giudici di merito avevano dato conto, come riconosciuto dalla complessiva valutazione della Corte di cassazione, dovendosi ritenere che il rilievo formulato in questa sede sia volto a contestare non tanto una svista della Corte di cassazione quanto piuttosto il giudizio di merito, desunto dall'analisi degli elementi acquisiti. 4.5. Identiche considerazioni devono formularsi con riguardo al preteso errore percettivo riferito al ruolo del Caccia, l'assunto muovendo dal tentativo di parcellizzare indebitamente singoli frammenti di una complessiva azione concorsuale, di cui i Giudici di merito avevano dato conto, per sottolineare il ruolo assunto dal Caccia, nel quadro di una motivazione che la Corte di cassazione ha reputato adeguata e immune da vizi, in tale contesto essendo stato inserito anche l'accreditamento delle somme, quale elemento rappresentativo del profitto conseguito, valorizzabile alla luce del complesso degli elementi acquisiti e analizzati e a prescindere da alternative prospettive di merito, non deducibili in sede di scrutinio di legittimità. 4.6.
La censura avente ad oggetto il formulato giudizio di inammissibilità del ricorso, a fronte di plurime e specifiche doglianze, risulta del tutto inidonea a suffragare un preteso errore percettivo della Corte di cassazione, che ha inteso non tanto escludere la formulazione di deduzioni difensive, ma, piuttosto, esprimere un giudizio complessivo di natura giuridica sulla rilevanza delle stesse nell'ambito del sindacato di legittimità: in tale prospettiva è stato rilevato dalla Corte di cassazione che le argomentazioni erano state già proposte e motivatamente respinte dai Giudici di merito e che il ricorso non enucleava specificamente ragioni di critica della motivazione, confrontandosi con essa, sulla base di rilievi deducibili in sede di legittimità, attraverso l'individuazione di profili di illogicità o la spiegazione delle ragioni della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico.
Si tratta di valutazione idonea a ricomprendere tutte le censure proposte, di cui in questa sede è stata vanamente riproposta la tipologia. 4.7. Ancora una volta inidoneo a rappresentare un errore percettivo della Corte di cassazione risulta il rilievo, di per sé inammissibile, incentrato sul travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni di Marchetti, tema la cui valenza, peraltro, avrebbe potuto apprezzarsi solo nella prospettiva dell'attribuzione a tali dichiarazioni di un significato del tutto difforme e non coerente con il resto degli elementi valorizzati e dunque della segnalazione specifica del carattere assorbente di tale travisamento, in quanto idoneo a disarticolare l'intera motivazione: a ben guardare, nel caso di specie, è stato solo prospettato un ulteriore profilo inerente al merito, volto a sollecitare una diversa e più favorevole lettura del compendio probatorio e non puntualmente inquadrato nell'ambito dei temi suscettibili di devoluzione specifica alla Corte di cassazione con il ricorso.5.
In conclusione deve ribadirsi che il ricorso è stato proposto al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen. e comunque sulla base di argomenti manifestamente infondati, ciò che consente di dichiararne l'inammissibilità d'ufficio e de plano ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/7/2021 Il Consigliere estensore Il