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Sentenza — n. 35702/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35702/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35702/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino disponeva l'applicazione della pena su richiesta della parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Gezim Veizaj in relazione ai reati di detenzione illegale e di cessione di sostanze stupefacenti di varia natura (cocaina, hashish e marijuana), e di importazione o di tentata importazione in Italia di ingenti quantitativi di marijuana, commessi in Torino tra il marzo e il novembre del 2017. Con la stessa sentenza il Giudice disponeva nei riguardi dei Veizaj l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato italiano, da eseguire a pena espiata.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35702/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così, tra le molte, Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116).

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti aggravamento della pena dipendenza da sostanze stupefacenti scemata imputabilità altri capi d'accusa guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Premesso che è pacifico che il giudice che dispone l'applicazione di una pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ben possa decidere l'applicazione anche della misura di sicurezza di cui all'art.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso presentato da Veizaj Gezinn, nato in Albania il 10/03/1987 avverso la sentenza del 15/03/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino disponeva l'applicazione della pena su richiesta della parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Gezim Veizaj in relazione ai reati di detenzione illegale e di cessione di sostanze stupefacenti di varia natura (cocaina, hashish e marijuana), e di importazione o di tentata importazione in Italia di ingenti quantitativi di marijuana, commessi in Torino tra il marzo e il novembre del 2017. Con la stessa sentenza il Giudice disponeva nei riguardi dei Veizaj l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato italiano, da eseguire a pena espiata.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Veizaj, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti due motivi. 2.1. Vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere il Giudice per le indagini preliminari disposto l'applicazione della misura di sicurezza della espulsione ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, senza che di tale applicazione fosse stata fatta menzione nell'accordo negoziale ex art.444 cod. proc. pen., e, comunque, sulla base di argomenti carenti e non congrui, soprattutto in relazione alla indicata pericolosità sociale dell'imputato, la cui sussistenza è esclusa dalla documentazione versata in atti, concernente lo stato di incensuratezza del prevenuto, l'assenza di pendenze per condotte illecite successive ai fatti di causa, nonché lo svolgimento di un'attività lavorativa lecita e un reale suo radicamento in Italia con l'intera famiglia. 2.2.

Violazione di legge e mancanza di motivazione, per avere il Giudice per le indagini preliminari disposto l'applicazione della pena, ritenendo, con riferimento al capo d'imputazione E), la sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. cit., benché nell'episodio oggetto di addebito non fosse stata sequestrata alcuna partita di droga né fosse stato acquisito altro elemento da cui poter desumere quale fosse l'entità ponderale dello stupefacente che il Veizaj si sarebbe interessato ad importare in Italia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto formulato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Premesso che è pacifico che il giudice che dispone l'applicazione di una pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ben possa decidere l'applicazione anche della misura di sicurezza di cui all'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, anche se non rientrante nell'accordo che le parti hanno raggiunto, va detto che, nel caso di specie, risulta sussistente nella sentenza gravata una motivazione congrua, che resta esente da censure di manifesta illogicità, in ordine alle ragioni per le quali il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva deciso di applicare al Veizaj la misura di sicurezza della espulsione dallo Stato italiano: avendo chiarito come le carte del processo avessero dimostrato la pericolosità sociale del prevenuto, soggetto che era risultato stabilmente dedito allo spaccio, in condizione di commerciare ingenti quantitativi di stupefacenti tanto di prima quanto di seconda tabella, e di concorrere nella realizzazione di complesse operazioni di importazione in Italia di quelle partite di droga, con ramificati contatti con ambienti criminali e con rilevanti profitti conseguiti.

Le doglianze difensive si risolvono così in un inammissibile tentativo di dare alle emergenze processuali una diversa e alternativa lettura, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.

3. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così, tra le molte, Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116).

Di tale regula iurís il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha fatto corretta applicazione, osservando come il Veizaj, già chiamato a rispondere della importazione in Italia di due partite di ingenti quantitativi di marijuana proveniente dall'Albania, pari in un caso a oltre 18 quintali e in un altro a 25 quintali di quella sostanza (episodi verificatisi rispettivamente nel giugno e nel novembre del 2017), nel settembre era stato coinvolto nella operazione di importazione, sempre con le medesime modalità, di un ulteriore carico di droga di cui gli scafisti incaricati del trasporto dall'Albania in Italia, a causa di un guasto al motore del loro natante, si erano disfatti gettandolo in mare: operazione che, come si legge nella perspicua motivazione della sentenza impugnata, è stata considerata avente anch'essa ad oggetto un analogo ingente quantitativo di quello stupefacente ed era stata, perciò, correttamente qualificata, sotto l'aspetto giuridico, nel capo d'imputazione contestato.

4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci