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Sentenza — n. 35701/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35701/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35701/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 28 gennaio 2021 la Corte di appello Catania ha rigettato l'istanza di ricusazione presentata da Giuseppe Arnone nei confronti del Giudice de Tribunale di Caltagirone, dott.ssa Maria Teresa Elena Calamita, dinanzi al quale è pendente procedimento a carico dell'Arnone.

Regesto Legislator

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art. 45 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35701/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sono state reiterate le deduzioni difensive incentrate sulla configurabilità di un'inimicizia grave da parte del Giudice, dott.ssa Calamita, desunta da condotte processuali volte in primo luogo a precludere o limitare la facoltà dell'imputato di rendere dichiarazioni spontanee. Ma sul punto la Corte ha correttamente rilevato che «l'inimicizia grave come motivo di ricusazione deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo ed ancorati a circostanze oggettive, mentre, invece, la condotta endoprocessuale può assumere rilievo solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire sintomatico momento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno» (Sez. 5, n. 5602 del 21/11/2013, dep. 2014, Lorusso, Rv. 258867.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero reato politico atti impugnabili persecuzione politica gravi addebiti penali violenza o minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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art. 45 cod. proc. pen
Richiama le norme che prevedono il diritto dell'imputato di rendere dichiarazioni spontanee e sottolinea come tale diritto sia stato violato in un processo per calunnia riferito alla redazione di un atto con il quale si sollevava istanza ex art. 45 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Arnone Giuseppe, nato il 406/02/1960 ad Agrigento avverso l'ordinanza del 2S/01/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 gennaio 2021 la Corte di appello Catania ha rigettato l'istanza di ricusazione presentata da Giuseppe Arnone nei confronti del Giudice de Tribunale di Caltagirone, dott.ssa Maria Teresa Elena Calamita, dinanzi al quale è pendente procedimento a carico dell'Arnone.

2. Ha presentato ricorso l'Arnone tramite il suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 37 e 36, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Segnala che l'inimicizia del magistrato avrebbe potuto desumersi da comportamenti anomali e settari quali quelli posti a fondamento dell'istanza di ricusazione, a fronte del ruolo politico assunto dal ricorrente nel decidere gli assetti di vertice della magistratura catanese attraverso la bocciatura del dott. Giuseppe Gennaro, quale concorrente alla carica di Procuratore della Repubblica.

Sottolinea che il ricorrente e il Giudice si erano incontrati nel corso delle udienze del processo ma una corrente della magistratura cui appartiene il Gennaro conosce l'attività dell'Arnone. Prospetta in subordine questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono una causa di ricusazione del giudicante che calpesti le norme del codice, violando principi disciplinari e ponendo in essere attività finalizzata a danneggiare l'imputato. Richiama le norme che prevedono il diritto dell'imputato di rendere dichiarazioni spontanee e sottolinea come tale diritto sia stato violato in un processo per calunnia riferito alla redazione di un atto con il quale si sollevava istanza ex art. 45 cod. proc. pen. in relazione all'operato di una serie di magistrati.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché genericamente formulato e comunque manifestamente infondato.

2. Sono state reiterate le deduzioni difensive incentrate sulla configurabilità di un'inimicizia grave da parte del Giudice, dott.ssa Calamita, desunta da condotte processuali volte in primo luogo a precludere o limitare la facoltà dell'imputato di rendere dichiarazioni spontanee. Ma sul punto la Corte ha correttamente rilevato che «l'inimicizia grave come motivo di ricusazione deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo ed ancorati a circostanze oggettive, mentre, invece, la condotta endoprocessuale può assumere rilievo solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire sintomatico momento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno» (Sez. 5, n. 5602 del 21/11/2013, dep. 2014, Lorusso, Rv. 258867.

Sez. 5, n. 11968 del 26/2/2010, Querci, Rv. 246557), ciò che è stato escluso nel caso di specie, essendosi rilevato come al di là della dinamica processuale l'imputato abbia comunque reso dichiarazioni spontanee, dovendosi aggiungere che non sono stati dedotti elementi insuscettibili di trovare eventuale rimedio all'interno del processo, attraverso mirate censure della parte che risulti avervi interesse. Ma soprattutto deve rimarcarsi come sia del tutto mancata la dimostrazione che l'attività svolta dall'imputato, odierno ricorrente, all'esterno del processo, in particolare il ruolo che egli ha rivendicato nella c.d. vicenda Gennaro, possa dirsi rilevante in relazione alla dott.ssa Calamita in ragione di una sua qualche interessenza in quella vicenda o anche solo di un'adesione ad organismi della magistratura associata in essa in qualche modo coinvolti, fermo restando, ad abundantiam, che «in tema di ricusazione, non integrano inimicizia grave, ai sensi degli artt. 36, comma 1, lett.

d) e 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., le manifestazioni di dissenso ideologico e culturale, anche radicale, rispetto all'attività svolta dagli imputati, non accompagnate da alcun rapporto di conoscenza con gli stessi che possa tradursi in un'avversione di tipo personale del giudice o dei suoi prossimi congiunti» (Sez. 6, n. 28113 del 27/5/2020, Bocchino, Rv. 274755; Sez. 1, n. 50848 del 15/5/2018, Riva, Rv. 274755). E' d'altro canto generico il riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen., che il ricorrente ha solo prospettato di voler proporre, fermo restando che la deduzione si fonda su assunti a loro volta generici, implicanti la valutazione di profili solo asseriti, ove non coincidenti con il presupposto dell'inimicizia grave, peraltro valutabile alle condizioni sopra illustrate.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/7/2021