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Sentenza — n. 35697/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35697/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35697/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Rimini non convalidava l'arresto in flagranza di Hachem Rais eseguito il giorno prima dagli agenti della Polizia di Stato in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie aggravate, tuttavia disponendo nei riguardi del prevenuto l'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia giudiziaria.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35697/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza di non convalida ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 382 e segg. cod. proc. pen., per avere il Tribunale di Rimini in composizione monocratica erroneamente deciso di non convalidare l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, benché fossero presenti i presupposti per qualificare la situazione come quella di flagranza: posto che gli agenti di polizia erano intervenuti subito dopo che i reati erano stati commessi e avevano trovato l'indagato, fisicamente fermato dalla pattuglia dell'esercito impegnata in un servizio di pubblica sicurezza, con tracce dalle quali poteva apparire che egli avesse commesso poco prima quel delitto.

Parole chiave

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verosimiglianza della persecuzione reato flagrante permesso di promuovere un procedimento penale diritto di essere arrestato razzismo infrazioni riguardanti la canapa
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini nel procedimento nei confronti di Rais Hachem, nato in Tunisia il 16/04/1988 avverso l'ordinanza del 06/03/2021 del Tribunale di Rimini; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Rimini non convalidava l'arresto in flagranza di Hachem Rais eseguito il giorno prima dagli agenti della Polizia di Stato in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie aggravate, tuttavia disponendo nei riguardi del prevenuto l'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia giudiziaria.

2. Avverso l'ordinanza di non convalida ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 382 e segg. cod. proc. pen., per avere il Tribunale di Rimini in composizione monocratica erroneamente deciso di non convalidare l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, benché fossero presenti i presupposti per qualificare la situazione come quella di flagranza: posto che gli agenti di polizia erano intervenuti subito dopo che i reati erano stati commessi e avevano trovato l'indagato, fisicamente fermato dalla pattuglia dell'esercito impegnata in un servizio di pubblica sicurezza, con tracce dalle quali poteva apparire che egli avesse commesso poco prima quel delitto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.

2. Costituisce espressione di un consolidato orientamento di questa Corte il principio secondo il quale è legittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, laddove sussista la condizione di flagranza, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (in questo senso, tra le molte, Sez. U, Sentenza n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591).

Di tale principio di diritto il Tribunale di Rimini non ha fatto corretta applicazione, dal momento che dalla documentazione acquisita risultava che gli agenti della questura di Rimini avevano proceduto all'arresto del cittadino tunisino Rais non sulla sola base delle dichiarazioni dei militari dell'esercito che avevano provveduto a bloccarlo, ma, nell'immediatezza, anche tenendo conto degli ulteriori dati da loro rilevati in ordine tanto allo stato di alterazione da abuso di alcolici in cui si trovava il fermato, quanto alle lesioni patite dal caporale dell'esercito colpito dal Rais: elementi da qualificare come tracce dimostrative della immediatamente precedente commissione del reato, idonee a concorrere a dimostrarne l'esistenza.

3. Segue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, essendo stato l'arresto della polizia giudiziaria eseguito nella fattispecie legittimamente, e non essendo necessario un rinvio dinanzi ad un giudice che, oramai esaurita la fase in cui doveva essere effettuata la verifica demandatagli dalla legge, dovrebbe oggi limitarsi ad adottare un provvedimento formale privo di concreti effetti giuridici (così, tra le tante, Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, ritenuto legittimo l'arresto. Così deciso il 09/07/202