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Ordinanza — n. 35695/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses request for time extension due to lack of evidence and misapplication of procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35695/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the request for an extension of the appeal deadline inadmissible against a conviction for private violence and other offenses. The applicant, Jazouli Wahib, argued he was unaware of the proceedings after being transferred from Sweden, but failed to provide evidence proving when he learned of the judgment. The court ruled that the specific provision for extending deadlines does not apply here because the case involved a trial held in absentia, which requires a different legal remedy under Article 629-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 175 c.p.p.; Art. 629-bis c.p.p.: The request for extension of the appeal deadline is inadmissible when the defendant was tried in absentia, as the appropriate remedy for lack of knowledge in such cases is the rescission of the judgment, not the extension of the appeal period.

Parole chiave

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extension of appeal deadline trial in absentia rescission of judgment lack of knowledge defense Code of Criminal Procedure force majeure application procedural inadmissibility allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 175 cod. proc. pen.
Art. 629-bis cod. proc. pen.
è oggi riferibile ai casi di forza maggiore o caso fortuito o alla mancata conoscenza di decreto penale, essendo invece previsto per il caso di mancata conoscenza del processo celebrato in absentia il diverso istituto della rescissione del giudicato, contemplato dall'art. 629-bis cod. proc. pen.
Legge 67 del 2014
art. 175 cod. proc. pen
art. 629-bis cod. proc. pen
è oggi riferibile ai casi di forza maggiore o caso fortuito o alla mancata conoscenza di decreto penale, essendo invece previsto per il caso di mancata conoscenza del processo celebrato in absentia il diverso istituto della rescissione del giudicato, contemplato dall'art. 629-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Jazouli Wahib, nato il 01/12/1990 in Marocco Per ottenere la restituzione in termini per impugnare la sentenza del 26/01/2018 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nell'interesse di Jazouli Wahib è stata presentata istanza di restituzione nel termine per presentare ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 26 gennaio 2018, con cui è stata confermata la condanna dello Jazouli pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 6 agosto 2014 per i reati di violenza privata, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. 5b\/\ Si segnala che Jazouli, dopo l'arresto del 30 luglio 2014, era stato scarcerato ed era rientrato in Svezia, non avendo avuto alcuna notifica del processo. Di seguito era stato condotto in Italia per l'esecuzione della pena inflitta in base a mandato di arresto europeo emesso a seguito di ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Firenze. Si rileva inoltre che a seguito della consegna Jazouli, che non parla e non conosce la lingua italiana, era rimasto in stato di quarantena per la situazione legata all'emergenza pandemica.

2. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

3. L'istanza è inammissibile, in quanto da un lato non viene allegato alcun elemento dal quale possa desumersi la data della conoscenza della sentenza a suo carico e, in relazione ad essa, il concreto rispetto da parte dell'istante del termine previsto per formulare l'istanza, e dall'altro -e soprattutto- non si considera che la disposizione dettata dall'art. 175 cod. proc. pen. è oggi riferibile ai casi di forza maggiore o caso fortuito o alla mancata conoscenza di decreto penale, essendo invece previsto per il caso di mancata conoscenza del processo celebrato in absentia il diverso istituto della rescissione del giudicato, contemplato dall'art. 629-bis cod. proc. pen.

Deve invero rilevarsi che nel caso di specie Jazouli è stato tratto in arresto nel luglio 2014 e che, a seguito di convalida, lo stesso è stato giudicato con rito abbreviato, definito con sentenza del 6 agosto 2014, risultando dunque applicabile la disciplina dettata dalla legge 67 del 2014 in materia di processo in assenza. Può peraltro aggiungersi che Jazouli non solo è stato arrestato e condotto dinanzi al giudice per la convalida ma ha formulato richiesta di giudizio abbreviato ed eletto domicilio presso il difensore, circostanze idonee a legittimare lo svolgimento del processo in assenza, senza che in questa sede siano state formulate deduzioni specifiche a sostegno dell'istanza, a fronte del trasferimento in Italia sulla base di mandato di arresto europeo.

Deve da ultimo rilevarsi che non ricorre una relazione di equipollenza tra l'istanza di restituzione in termini e la richiesta di rescissione del giudicato, cosicché in questa sede può solo dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza presentata, conseguendone la condanna al pagamento delle spese processuali, senza ulteriori sanzioni accessorie. P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta di restituzione in termini e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9/7/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Mas4rno Riccjrelli Stefano Mogikìi ATO IN CANC