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Sentenza — n. 35694/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35694/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35694/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento sopra indicato la Corte di appello di Caltanissetta rigettava una richiesta — avanzata ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dal proposto Sante Pisani e dalla di lui moglie Wanda Napoli, quale terza interessata — di revocazione della confisca di un immobile e di una polizza assicurativa disposta con decreto emesso il 4 maggio 2016 dal 4t\ Tribunale di Reggio Calabria nel procedimenti di prevenzione a carico del predetto Pisani. Rilevava la Corte territoriale come la richiesta di revocazione fosse basata in parte su documentazione già acquista nel corso del procedimento definito con l'applicazione di quella misura di prevenzione patrimoniale, dunque da elementi di prova che non potevano essere considerati nuovi ovvero sopravvenuti; e, in parte, con rifermento ad una fotocopia di un estratto conto bancario, da un documento illeggibile, in quanto contenente il richiamo a numeri piccolissimi e sfocati, tali da non superare il problema della loro inintelligibilità.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35694/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Anche le ulteriori doglianze formulate in termini di violazione di legge, riportate nei punti 2.2., 2.3. e 2.4. - strettamente connesse tra loro e, dunque, esaminabili congiuntamente - non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la "prova nuova", rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura di prevenzione in quanto suscettibile di mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata, è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione e non anche quella già dedotta ovvero quella deducibile ma per qualsiasi motivo non dedotta (in questo senso, tra le tante, Sez. 5, n. 3031 del 30/11/2017, dep. 2018, Lagaren, Rv. 272104).

Parole chiave

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documenti mancanti prova della proprietà consegna di documenti documenti bancari documenti d'identità offerta di prova documentale
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Pisani Sante, nato a Rosarno (RC) il 26/10/1949 2. Napoli Wanda, nata a Rosarno (RC) il 07/10/1949 avverso il decreto del 18/11/2020 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento sopra indicato la Corte di appello di Caltanissetta rigettava una richiesta — avanzata ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dal proposto Sante Pisani e dalla di lui moglie Wanda Napoli, quale terza interessata — di revocazione della confisca di un immobile e di una polizza assicurativa disposta con decreto emesso il 4 maggio 2016 dal 4t\ Tribunale di Reggio Calabria nel procedimenti di prevenzione a carico del predetto Pisani. Rilevava la Corte territoriale come la richiesta di revocazione fosse basata in parte su documentazione già acquista nel corso del procedimento definito con l'applicazione di quella misura di prevenzione patrimoniale, dunque da elementi di prova che non potevano essere considerati nuovi ovvero sopravvenuti; e, in parte, con rifermento ad una fotocopia di un estratto conto bancario, da un documento illeggibile, in quanto contenente il richiamo a numeri piccolissimi e sfocati, tali da non superare il problema della loro inintelligibilità.

2. Avverso tale decreto hanno presentato ricorso Sante Pisani e Wanda Napoli, con atto sottoscritto dal loro difensore e procuratore speciale, i quali hanno dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 4, 18, 20, 24 e 24 d.lgs. n.159 del 2011, 125 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale omesso di considerare: 2.1. che il documento riguardante la copia di un estratto conto non intellegibile era stato così recuperato da uno studio notarile e che le parti poteva essere messe in condizioni, con la concessione di un termine a difesa, di acquisirne una copia leggibile; 2.2. che la documentazione sulla provenienza delle somme utilizzate per pagare i primi ratei del mutuo stipulato per procedere alla ristrutturazione di quell'immobile era idonea a dimostrare che gli importi avevano una provenienza lecita, in quanto derivanti dall'attività lavorativa svolta dal Sante Pisani, e che in seguito le rate non erano state più pagate; 2.3. che la nuova documentazione acquisita era, in ogni caso, idonea a dimostrare che l'immobile in questione era stato acquistato nel 2001 con i proventi della vendita di altro immobile intestato alla Napoli, in favore di tal Paolo Casini, che aveva versato il corrispettivo prima dell'acquisto del nuovo bene; 2.4. che tali proventi di origine lecita erano stati utilizzati anche per l'accensione da parte della Napoli della polizza vita di 20.000 euro, di cui si era perciò domandata la restituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che entrambi i ricorsi oggi in esame siano inammissibili.

2. Va preliminarmente rilevato come il ricorso presentato nell'interesse di Wanda Napoli sia inammissibile nella parte in cui è stata chiesta la revocazione della confisca dell'immobile sito a Poggio a Caiano, in quanto impugnazione proposta da soggetto non legittimato: tenuto conto che rispetto a tale immobile, considerato dai giudici di merito nella diretta disponibilità del proposto Sante Pisani e formalmente intestato al di lui figlio Vittorio Pisani, la Napoli non è terzo interessato ad ottenere la revocazione e, dunque, la restituzione del bene oggetto del provvedimento ablatorio.

3. I motivi dedotti da entrambi i ricorrenti in termini di vizio di motivazione sono inammissibili perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, poiché è pacifico come, in base a quanto stabilito dagli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in materia di misure di prevenzione, tanto personali quanto patrimoniali, il ricorso per cassazione possa essere proposto esclusivamente per far valere violazioni di legge. Né è possibile sostenere che nel decreto gravato vi sia una motivazione inesistente o apparente, in quanto la struttura argomentativa del provvedimento impugnato risulta analitica e congrua rispetto alle ragioni della decisione adottata.

4. La doglianza formulata in termini di violazione di legge, riportata nel punto 2.1. del 'Ritenuto in fatto', è manifestamente infondata, in quanto è onere dell'istante allegare la documentazione, acquisibile presso enti privati, posta a fondamento della originaria richiesta. D'altro canto, i ricorrenti non hanno dedotto di essersi trovati nell'assoluta impossibilità di acquisire una copia di quel documento avente un tenore intellegibile, né di aver formulato richieste istruttorie alla Corte territoriale che siano state ingiustificatamente disattese.

5. Anche le ulteriori doglianze formulate in termini di violazione di legge, riportate nei punti 2.2., 2.3. e 2.4. - strettamente connesse tra loro e, dunque, esaminabili congiuntamente - non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la "prova nuova", rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura di prevenzione in quanto suscettibile di mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata, è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione e non anche quella già dedotta ovvero quella deducibile ma per qualsiasi motivo non dedotta (in questo senso, tra le tante, Sez. 5, n. 3031 del 30/11/2017, dep. 2018, Lagaren, Rv. 272104).

Si è così puntualizzato che, ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione (e, in base alla normativa sopravvenuta, ai fini della revocazione), che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, non costituisce prova nuova una diversa valutazione di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento (così, tra le tante, Sez. 6, n. 3943 del 15/01/2016, Bonanno, Rv. 267016). Di tali criteri interpretativi la Corte di appello di Catanzaro ha fatto buon governo nel caso di specie, evidenziando - con motivazione adeguata e tutt'altro che apparente - come il tema della provenienza delle somme impiegate dal proposto Sante Pisani sia per acquistare il 24 settembre 2001 l'immobile di Poggio a Caiano formalmente intestato al di lui figlio Vittorio, sia per pagare i ratei del mutuo stipulato per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione di quel bene, avesse già costituito oggetto delle precedenti decisioni dell'autorità reggina che avevano avuto come esito l'applicazione della misura della confisca: trattandosi di questione valutata sulla base della medesima documentazione concernente i rapporti tra Wanda Napoli e tal Paolo Casini, relativi alla vendita dalla prima al secondo di altro immobile, considerata del tutto inidonea a dimostrare che al momento dell'acquisto nel 2001 dell'immobile di Poggio a Caiano più volte citato, oggetto della confisca, la Napoli avesse la disponibilità dei 400 milioni di lire utilizzati per operare tale acquisto, avendo, peraltro, la guardia di finanza accertato come il Casini avesse pagato alla Napoli il corrispettivo della vendita dell'altro bene solo nel 2002; e come l'importo asseritamente entrato nel patrimonio della donna già nel 2001, non risultava comprovato da alcun documento, né risultava transitato su alcun conto corrente bancario nella disponibilità della Napoli, la quale non era riuscita neppure a dimostrare di aver acceso la polizza di 20.000 euro con propri denari di provenienza lecita: polizza anch'essa già considerata nella indiretta disponibilità del Sante Pisani, come tale acquisita nel periodo dell'accertata sua pericolosità sociale, e per questo considerata frutto del reimpiego di denaro provento di attività illecite.

L'unico dato sopravvenuto è rappresentato da quella fotocopia di un estratto conto che, però, per le ragioni innanzi esposte, non può essere qualificato come elemento di fatto tale da giustificare l'ammissibilità della richiesta di revocazione della confisca: istanza con la quale sono state sostanzialmente riproposte le medesime questioni già esaminate e definite con provvedimenti divenuti irrevocabili, al cui tenore correttamente la Corte territoriale, con il decreto oggetto dell'odierno ricorso, ha fatto rinvio. Rimettere in discussione i medesimi dati di conoscenza non è consentito, in quanto contrasta con la già indicata natura di rimedio straordinario della revocazione "ex tunc" del provvedimento di confisca, incompatibile con il mero riesame degli stessi elementi fattuali che hanno portato a disporre l'adozione del provvedimento ablatorio.

6. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2021 Il Con glier