Sentenza — n. 35693/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Piacenza ha respinto la richiesta di riesame proposta ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. dal difensore di Gabriella Gambazza e Giuseppe Rosi avverso il decreto di sequestro preventivo limitatamente alla somma di euro 23.043,17 giacente sui conti e depositi bancari intestati a Gabriella Gambazza. Gabriella Gambazza è sottoposta ad indagini in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen. per essersi appropriata, in qualità di amministratore di sostegno della zia, signora Maresa Tosi, della predetta somma con riferimento all'arco temporale di esercizio del mandato dalla data del giuramento (7 giugno 2014) fino al decesso della signora Tosi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 324 cod. proc. pen, art. 314 cod. pen, art. 322-ter cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35693/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso Giuseppe Rosi, coniuge di Gabriella Gambazza, denunciando erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 27 della CEDU e al Protocollo addizionale n. 1 CEDU, allegando la erroneità in cui è incorso il Tribunale che ha ritenuto riconducibile la disponibilità delle somme giacenti sui conti in capo all'indagata in base alla mera presunzione discendente dalla titolarità del conto con la coniuge Gabriella Gambazza ma omettendo l'esame della documentazione prodotta dalla difesa del Rosi che aveva comprovato che le somme giacenti sui conti erano di sua esclusiva disponibilità.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Rosi Giuseppe, nato a Fiorenzuola D'Arda il 6/6/1958 avverso l'ordinanza del 20/4/2021 del Tribunale di Piacenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Piacenza ha respinto la richiesta di riesame proposta ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. dal difensore di Gabriella Gambazza e Giuseppe Rosi avverso il decreto di sequestro preventivo limitatamente alla somma di euro 23.043,17 giacente sui conti e depositi bancari intestati a Gabriella Gambazza. Gabriella Gambazza è sottoposta ad indagini in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen. per essersi appropriata, in qualità di amministratore di sostegno della zia, signora Maresa Tosi, della predetta somma con riferimento all'arco temporale di esercizio del mandato dalla data del giuramento (7 giugno 2014) fino al decesso della signora Tosi.
2. Propone ricorso Giuseppe Rosi, coniuge di Gabriella Gambazza, denunciando erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 27 della CEDU e al Protocollo addizionale n. 1 CEDU, allegando la erroneità in cui è incorso il Tribunale che ha ritenuto riconducibile la disponibilità delle somme giacenti sui conti in capo all'indagata in base alla mera presunzione discendente dalla titolarità del conto con la coniuge Gabriella Gambazza ma omettendo l'esame della documentazione prodotta dalla difesa del Rosi che aveva comprovato che le somme giacenti sui conti erano di sua esclusiva disponibilità.
L'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla Corte di legittimità secondo la quale il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. può essere disposto solo sulla parte di denaro proveniente dall'indagato e, nel caso, alcuna somma è riconducibile alla persona sottoposta ad indagini. In data 17 giugno 2021 è pervenuta memoria difensiva con la quale si chiede l'accoglimento del ricorso, trattato con procedura scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 2.Giova rammentare che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).
Il vizio di violazione di legge ricomprende, come noto, l'omesso esame dei motivi di ricorso e, quindi, della eventuale documentazione prodotta dalla parte, che possieda carattere di rilevanza e decisività ai fini dell'esame della questione devoluta al Tribunale della cautela. Nel caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di cui all'art. 322-ter cod. pen. della somma di denaro depositata su un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, si è affermato, che legittimamente la confisca si estende ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal codice civile (artt. 1289 e 1834) per regolare i rapporti interni tra creditori e debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, ferma restando la possibilità nel prosieguo di procedere ad un effettivo 7/- accertamento dei beni di esclusiva proprietà di terzi estranei al reato (Sez. 2, Sentenza n. 36175 del 07/06/2017, Cismondi, Rv. 271136).
La questione della proprietà esclusiva dei beni in sequestro, e si dice cosa ovvia, ben può essere posta fin dal momento della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo da parte del terzo che asserisca di essere proprietario esclusivo dei beni sequestrati in vista della confisca. A tale esame non si è sottratto il Tribunale del riesame, la cui decisione non è dunque inficiata dalla denunciata omissione, e che, con argomentazioni logiche e lineari - affatto sussumibili nella motivazione carente per effetto dell'esame di questione decisiva - ha evidenziato che la documentazione prodotta dal Rosi descrive una movimentazione del conto corrente, relativa al periodo da gennaio 2020 in avanti e, dunque, nulla dice in merito alle operazioni di movimentazione del conto corrente in epoca antecedente e coincidente con l'epoca di contestazione a carico della Gambazza, relativa al periodo 1 ottobre 2014-6 febbraio 2018.
L'analisi della movimentazione del conto e delle poste attive sullo stesso annotate non risolve nella direzione proposta con il ricorso la questione della disponibilità, in capo alla Gambazza, delle somme giacenti sul conto corrente, in forza della sua contitolarità del conto stesso, e, quindi, la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato di peculato alla predetta ascritto poiché, secondo le logiche argomentazioni sviluppate nel provvedimento impugnato, la parzialità delle allegazioni difensive del Rosi non consente di ritenere di esclusiva proprietà dell'odierno ricorrente le somme giacenti sul conto corrente. 2.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2021 Il Consigliere relatore Il Presidente