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Sentenza — n. 35691/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35691/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35691/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 310 cod. proc. pen., in parziale accoglimento dell'appello proposto da Amodio Ferriero ha revocato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 26/03/2020 dal Giudice delle indagini preliminari presso il medesimo ufficio limitatamente ad alcuni capi di incolpazione (4-6-8-13-14), ed ha per il resto rigettato l'appello.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35691/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

Parole chiave

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corruzione accuse di truffa usurpazione di funzioni pubblici ufficiali favoreggiamento nozione di amministrazione aggiudicatrice

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 310 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ferriero Amodio, nato a Sant'Antimo il 3/08/1971 avverso l'ordinanza del 24/02/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato Marco Muscariello, difensore di Amodio Ferriero, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 310 cod. proc. pen., in parziale accoglimento dell'appello proposto da Amodio Ferriero ha revocato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 26/03/2020 dal Giudice delle indagini preliminari presso il medesimo ufficio limitatamente ad alcuni capi di incolpazione (4-6-8-13-14), ed ha per il resto rigettato l'appello.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, Amodio Ferriero chiede l'annullamento del provvedimento, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.110, 629, 416-bis.1 cod. pen., e vizio della motivazione in merito alla valutazione della gravità degli indizi per il concorso di Ferriero nel reato di estorsione ascritto al capo 19). Si rileva che la prova indiziaria è stata basata sulla presunzione che il ruolo di reggente del clan Puca attribuito al ricorrente sarebbe sufficiente per ricondurre la responsabilità a titolo di concorso per le estorsioni gestite dai tre clan dominanti nel territorio di Sant'Antimo, attraverso il sistema del c.d. "cappello".

È quindi erronea la valutazione del Tribunale che ha ritenuto di poter riscontrare il contenuto della conversazione intercettata il 20 dicembre 2017 tra Di Lorenzo e Landolfo, sulla base delle dichiarazioni, per altro tra loro non collimanti, rese dai collaboratori di giustizia Lamino Claudio e Puca Ferdinando. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 110, 353, 319 e 416-bis.1 cod. pen., nonchè illogicità della motivazione in merito alla valutazione dei gravi indizi per il concorso nei reati di cui ai capi 30) e 31), nonchè 32) e 33).

Si tratta delle imputazioni riferite alla turbativa di gara ed alla corruzione correlata agli appalti per i lavori di riqualificazione delle strade del Comune di Sant'Antimo affidati al consorzio CO. Svip (capi 30 e 31) ed agli appalti per i lavori di manutenzione di alcune strade del medesimo centro urbano affidate alla ditta Artedile (capi 32 e 33). Le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare emessa per gli stessi fatti a carico di Claudio Valentino, responsabile dell'U.T.C. presso il detto Comune, sono state estese acriticamente a carico di Ferriero, sempre valorizzando il suo ruolo di reggente del clan.

Si rappresenta, inoltre, che il Tribunale ha valorizzato il quadro indiziario confermato dalla Cassazione per gli altri coindagati, senza una verifica della riferibilità a Ferriero dei medesimi elementi indiziari, ma sulla base delle dichiarazioni de relato rese da Lamino Claudio. Con riferimento alla vicenda degli appalti aggiudicati al consorzio CO.Svip, si osserva come le intercettazioni tra Petito Vincenzo e Vergara Luigi sono state irragionevolmente riferite a detti appalti, tenuto conto della diversità degli importi delle tangenti indicati rispetto a quelli descritti da Lamino, e tenuto conto che le dichiarazioni rese da Lamino sono state ritenute credibili nonostante fossero de relato ed avessero solo carattere congetturale, esprimendo solo supposizioni del collaboratore circa il pagamento della tangente al Ferriero ed analogo carattere congetturale avrebbero avuto le affermazioni dei due soggetti intercettati. 2.3.

Con riferimento alla vicenda dell'aggiudicazione dell'appalto alla ditta Artedile (capi 32 e 33), si ribadiscono le censure al ragionamento deduttivo operato dal Tribunale che ha individuato il concorso di Ferriero per il suo ruolo di reggente del clan Puca, tenuto conto che la conversazione intercettata tra Petito Antimo e Di Lorenzo è stata riferita al predetto appalto in assenza di elementi univoci, e considerato che dalla conversazione intercettata emerge che Ferriero non ha ricevuto nulla di quanto asseritamente dovutogli dai Petito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso appare inammissibile a fronte di una puntuale e non manifestamente irragionevole motivazione del Tribunale, perché diretto a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti, sulla base di argomentazioni che sono state adeguatamente affrontate e superate con osservazioni pertinenti e prive di contraddizioni nell'ordinanza impugnata. Con riferimento al primo motivo si rileva che la motivazione dell'ordinanza impugnata è sorretta da validi argomenti coerenti alle risultanze istruttorie in merito alle ragioni per le quali l'estorsione relativa ai pagamenti operati a cadenze periodiche da Landolfo, gestore di una impresa di pompe funebri, sia stata ricondotta nel cd. sistema del "cappello", ovvero alla ripartizione tra i tre clan che controllano il territorio di Sant'Antimo dei proventi delle estorsioni alle imprese che gestiscono i servizi funerari.

Le dichiarazioni dei due collaboratori, intranei al clan Puca, di cui Ferriero è considerato il reggente, dopo l'arresto dei fratelli Puca, sono state coerentemente ritenute fondamentali per la ricostruzione delle estorsioni ai danni delle imprese funebri e per la riferibilità al clan Puca delle somme che venivano riscosse da "Piuccio dei mobili" (Di Lorenzo Francesco, detto "Pio") e versate a Ferriero Amodio. L'ulteriore dato probatorio costituito dalla conversazione intercettata nei locali del mobilificio di Di Lorenzo Francesco (detto "Pio"), da cui emerge che Landolfi (l'estorto), titolare dell'impresa di pompe funebri, chiede rassicurazioni sul fatto che la somma da lui versata vada poi effettivamente al destinatario, indicato in "Amodio", che era all'epoca latitante, non può ritenersi frutto di travisamento, ma si inserisce coerentemente nella ricostruzione dei fatti posta a base della gravità indiziaria con riguardo allo specifico ruolo avuto dal ricorrente, quale destinatario delle somme di denaro versate dall'estorto, in piena osservanza quindi delle regole del concorso di persone nel reato.Si deve ricordare che il concorso nel reato di estorsione sussiste anche quando il contributo causale del correo sia limitato alla fase finale della riscossione dei proventi, in quanto nella fattispecie plurisoggettiva l'attività antigiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quella di altri correi, confluisce in un'azione delittuosa che va considerata unica e produce l'effetto di far ritenere giuridicamente attribuibile a ciascuno dei concorrenti il risultato finale dell'evento cagionato (Sez. 1, n. 41177 del 24/11/2006, Del Vecchio, Rv. 235997).

2. Anche rispetto alle imputazioni riferite alla turbativa di gara ed alla corruzione correlata agli appalti per i lavori di riqualificazione delle strade del Comune di Sant'Antimo affidati al consorzio CO. Svip (capi 30 e 31) ed agli appalti per i lavori di manutenzione di alcune strade del medesimo centro urbano affidate alla ditta Artedile (capi 32 e 33), le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate. Per quanto riguarda la turbativa di gara ascritta ai capi 30) e 31), le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare, correlate a quelle di Claudio Valentino, responsabile dell'U.T.C. presso il detto Comune, sono state argomentate in modo logico sulla base delle dichiarazioni rese da Lamino Claudio e delle intercettazioni tra Petito Vincenzo e Vergara Luigi, coerentemente riferite al medesimo appalto, per l'importo più basso pagato e versato al clan dalla predetta ditta, collegata a Di Lorenzo imprenditore vicino a Ferriero Amodio ed al clan Puca, rispetto al maggiore l'importo pagato al predetto funzionario corrotto.

Nella conversazione intercettata tra Petito Vincenzo e Vergara Luigi, i riferimenti al minimo importo della tangente pagata grazie all'intervento di Di Lorenzo Francesco ("Piuccio dei mobili") e all'aggiudicazione al cugino "Lello", costituiscono elementi di riscontro della corrispondenza dell'appalto a quello di cui ha riferito il collaboratore, in modo coerente e non illogico.

3. Le valutazioni del Tribunale non contengano illogicità ma appaiono sorrette da argomentazioni congrue e coerenti alle risultanze istruttorie acquisite, oltre che essere in linea con il principio affermato in tema di concorso di persone nel reato secondo cui il soggetto posto al vertice di una associazione non risponde solo per questo di tutti i reati che sono diretti a soddisfare le finalità e gli scopi dell'associazione, anche se riferibili all'organizzazione e inseriti nel quadro del programma criminoso, in quanto dei reati-fine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, hanno dato un contributo effettivo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola, specifica, condotta criminosa (Sez. 2 n.36251del 24/11/2020, Morelli, Rv. 280315;

Sez. 1, n. 24919del 23/04/2014, Rv. 262305, Attanasio).Con riferimento alla vicenda dell'aggiudicazione dell'appalto alla ditta Artedile (capi 32 e 33), il concorso di Ferriero non è desunto dal suo ruolo di reggente del clan Puca, ma dagli elementi specifici tratti dalla conversazione intercettata tra Petito Antirno e Di Lorenzo, che è stata ricollegata al predetto appalto per i riferimenti ai nomi degli imprenditori della famiglia Petito ( detti " i Vuttaro") cui fa capo la società Artedile 2000 S.r.l. che si è aggiudicato l'appalto grazie proprio all'intervento di Ferriero Amodio che ha inteso avvantaggiarli, sebbene costoro avessero votato per la parte politica avversa.

Il riferimento al mancato pagamento della tangente da parte dei "Petito" a Ferriero non contraddice l'accordo corruttivo ed il ruolo di Ferriero, atteso che il ritardo nei pagamenti è stato ricondotto alle difficoltà finanziarie delle loro imprese, come emerso dalla richiamata ulteriore conversazione del 30 ottobre 2018 tra Di Lorenzo Francesco e Valentino Claudio (vedi pagg. 52 e 53 dell'ordinanza impugnata). Infine, l'ulteriore rilievo della difesa secondo cui le dichiarazioni del collaboratore Lamino non sono relative alla gara aggiudicata ad Artedile S.r.l. non contraddice la ricostruzione logica sostenuta dai giudici di merito, che hanno ritenuto tale dichiarazioni coerentemente utili a ricostruire i rapporti tra Ferriero Amodio e la famiglia dei Petito ("i Vuttaro"), per rimarcare come fossero già in passato stati favoriti in un'altra vicenda, relativa all'apertura di un centro commerciale, per avere pagato una ingente somma di denaro (50 mila euro), in parte destinata proprio a Ferriero Amodio.

Da quanto esposto risulta che il Tribunale ha motivato adeguatamente in ordine ad ogni questione sollevata dalla difesa del ricorrente. In definitiva, si tratta nel complesso di deduzioni inammissibili che implicano una rivalutazione nel merito da parte di questa Corte, non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, P.v. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma i