Sentenza — n. 35690/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato l'inammissibilità della istanza di ricusazione proposta da Vincenzo Bianco nel procedimento penale a suo carico 3637/2018/ R.G.N.R. avanzata nei confronti del giudice monocratico del Tribunale penale di Castrovillari, dott.ssa Rossella Gallo, che, secondo il denunciante, avrebbe manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione nel dibattimento in corso per il procedimento penale sopra specificato. L'istanza è stata dichiarata inammissibile perché carente delle prescritta documentazione a sostegno, in particolare del verbale dell'udienza del giorno 8 marzo 2021 nel corso della quale si assume essere stata proposta istanza di ricusazione, essendo onere dell'istante formulare prima del termine dell'udienza la dichiarazione con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni, atteso che l'omessa allegazione del verbale non ha consentito alla Corte d'appello di verificare il rispetto dei detti termini.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 41 cod. proc. pen, art. 480 cod. proc. pen, art. 38 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35690/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tramite il proprio difensore di fiducia, Vincenzo Bianco ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 38 e 41 cod. proc. pen. 2.2. Vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. relativamente alla mancanza di allegazione documentale alla richiesta di ricusazione, atteso che la difesa, è stata impossibilitata alla produzione del verbale di udienza del 8 marzo 2021, per cause a sé non imputabili, in quanto, pur avendo richiesto tempestivamente alla cancelleria copia delle trascrizioni delle fonoregistrazioni dell'udienza suddetta, tali copie le sono state inviate oltre il termine per il deposito dell'istanza di ricusazione.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bianco Vincenzo, nato a Castrovillari il 26/11/1970 avverso la ordinanza del 18/03/2021 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato l'inammissibilità della istanza di ricusazione proposta da Vincenzo Bianco nel procedimento penale a suo carico 3637/2018/ R.G.N.R. avanzata nei confronti del giudice monocratico del Tribunale penale di Castrovillari, dott.ssa Rossella Gallo, che, secondo il denunciante, avrebbe manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione nel dibattimento in corso per il procedimento penale sopra specificato. L'istanza è stata dichiarata inammissibile perché carente delle prescritta documentazione a sostegno, in particolare del verbale dell'udienza del giorno 8 marzo 2021 nel corso della quale si assume essere stata proposta istanza di ricusazione, essendo onere dell'istante formulare prima del termine dell'udienza la dichiarazione con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni, atteso che l'omessa allegazione del verbale non ha consentito alla Corte d'appello di verificare il rispetto dei detti termini.
2. Tramite il proprio difensore di fiducia, Vincenzo Bianco ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 38 e 41 cod. proc. pen. 2.2. Vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. relativamente alla mancanza di allegazione documentale alla richiesta di ricusazione, atteso che la difesa, è stata impossibilitata alla produzione del verbale di udienza del 8 marzo 2021, per cause a sé non imputabili, in quanto, pur avendo richiesto tempestivamente alla cancelleria copia delle trascrizioni delle fonoregistrazioni dell'udienza suddetta, tali copie le sono state inviate oltre il termine per il deposito dell'istanza di ricusazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. La valutazione operata da parte della Corte di appello sulla carenza dei requisiti di forma per la rituale presentazione nei termini dell'istanza di ricusazione appare corretta e conforme alla legge. La sanzione dell'inammissibilità, che l'art. 41 cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto delle forme previste dall'art. 38, comma 3, cod. proc. pen., comprende anche la mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l'esistenza di una causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale, come quelli necessari a verificarne la tempestiva proposizione, salvo che l'omissione non derivi da una situazione di oggettiva impossibilità di allegazione (Sez. 1, n.31028 del 24/09/2020, Aracri Grande Nicolino, Rv. 279797).
Ciò perché la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione, e dunque anche con riguardo all'allegazione della documentazione necessaria a dimostrare l'osservanza delle formalità di presentazione. Pertanto, il dedotto ritardo da parte dell'ufficio nel deposito delle trascrizioni delle fonoregistrazioni delle attività svolte nel corso dell'udienza non assume rilevanza, essendo altro il documento di cui è stata rilevata l'omessa l'allegazione, ovvero il verbale dell'udienza previsto dall'art. 480 cod. proc. pen.Né si può ritenere che tale atto fosse superfluo in assenza delle trascrizioni, essendo sufficiente e necessaria, ai fini della verifica del rispetto dei termini per la presentazione della dichiarazione previsti dall'art. 38 cod. proc. pen., l'allegazione del verbale dell'udienza in cui sono descritte sinteticamente le richieste delle parti processuali, per verificare la formulazione della riserva da parte del difensore di presentazione della dichiarazione di ricusazione, mentre la trascrizione della fonoregistrazione avrebbe avuto utilità ai diversi fini della valutazione nel merito delle ragioni poste a fondamento della dichiarazione di ricusazione, o eventualmente per dimostrare l'incompleta o omessa verbalizzazione della proposta dichiarazione di ricusazione.
A tale riguardo va osservato che il ricorrente neppure ha addotto nei propri motivi di ricorso di avere rappresentato o sostenuto nel corso dell'udienza fissata davanti la Corte di appello la superfluità della allegazione del verbale dell'udienza per omessa o incompleta verbalizzazione della dichiarazione di ricusazione, così da giustificarne la mancata allegazione alla richiesta di ricusazione, in attesa della acquisizione delle trascrizioni della fonoregistrazione.
2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 30 giugno 2021 Il consi liere estensore Il Presid