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Sentenza — n. 35689/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35689/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35689/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Daricca Fabio, nato a Palermo il 16/12/1977 2. Daricca Vincenzo Carlo, nato a Palermo il 3/2/2002 3. Daricca Rosalia Martina, nata a Palermo il 28/8/2000 avverso il decreto del 18/11/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, artt. 125 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35689/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a) del d.lgs. 159 del 2011. Osserva il ricorrente che la giurisprudenza costituzionale, (sentenza n. 69 del 1975) e la giurisprudenza di legittimità (sentenza 2900 del 1990; 204 del 190 e 49729 del 2004) hanno ritenuto che sussista piena equiparazione, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, tra l'invito a comparire indirizzato al proposto ai sensi dell'art. 4 della legge 1423 del 27 dicembre 1956 e il decreto di citazione a giudizio con la conseguenza che una volta esplicitata la tipologia della pericolosità sociale nell'invito questa non può subire variazioni nel corso del procedimento.

Parole chiave

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reati contro il patrimonio incentivo finanziario sanzioni pecuniarie valore patrimoniale contributo straordinario in denaro reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Hanno proposto ricorso, con motivi sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
artt. 125 cod. proc. pen
Plurimi motivi di violazione di legge, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 1 lett.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:

1. Daricca Fabio, nato a Palermo il 16/12/1977 2. Daricca Vincenzo Carlo, nato a Palermo il 3/2/2002 3. Daricca Rosalia Martina, nata a Palermo il 28/8/2000 avverso il decreto del 18/11/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo ha respinto l'impugnazione proposta da Fabio Daricca e dai figli, in qualità di terzi interessati, Rosalia Martina Daricca e Vincenzo Carlo Daricca, avverso il decreto del Tribunale di Palermo che aveva applicato a Fabio Daricca la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre in quanto dedito a reati, in particolare la cessione di sostanze stupefacenti, produttivi di proventi, in parte impiegati per il sostentamento del nucleo familiare e, quindi, persona socialmente pericolosa, ai sensi dell'art. 1, lett.

b) e c) del d .Igs. 159 del 2011. Con il provvedimento veniva altresì confermata la confisca, oltre che di un'autovettura e dei saldi dei rapporti bancari, di beni immobili - un fabbricato, l'area di sedime e il circostante terreno di pertinenza; un appartamento per civile abitazione, catastalmente individuati - beni immobili la cui titolarità era riconducibile alla moglie del prevenuto, Francesca Paola Pipitone, nel frattempo deceduta e oggetto di acquisto, attraverso l'investimento di euro 30.000,00 e euro 52.5000,00 rispettivamente del 17 giugno 2015 e 31 marzo 2017.

2. Hanno proposto ricorso, con motivi sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della decisione sia Fabio Daricca (si tratta del ricorso a firma dell'avvocato Alessandro Sforza) sia il prevenuto e i terzi interessati (figli del proposto) con i motivi comuni, ricorso, questo, a firma dell'avvocato Raffaele Bonsignore. 2.1.In particolare, con il ricorso a firma dell'avvocato Sforza, si denuncia vizio di motivazione, in punto di confisca, motivata dalla Corte di merito con argomentazioni sproporzionate rispetto ai fatti di causa e non aderenti alle risultanze probatorie in merito al giudizio di attualità delle pericolosità sociale del prevenuto, quale presupposto della misura di sicurezza patrimoniale.

Il vulnus argomentativo si risolve nell'apparenza della motivazione in quanto meramente adesiva a quella del decreto di primo grado non avendo la Corte territoriale esaminato, attraverso l'analitico e dettagliato accertamento tecnico-giudiziario, la fonte lecita degli investimenti realizzati dalla moglie del Daricca, e costituta dagli introiti derivanti dai proventi della cessione di un'azienda avviata dalla Pipitone Francesca nell'anno 2013. La motivazione del decreto è del tutto avulsa dai rilievi difensivi sviluppati con i motivi di appello che non sono stati oggetto di esame specifico. 2.2.

Plurimi motivi di violazione di legge, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 1 lett.

b) e c) d. Igs. 159/2011 sono sviluppati nel ricorso dell'avvocato Bonsignore con riguardo: 2.2.1. al giudizio di attualità della pericolosità sociale formulato a carico del Daricca; 2.2.1 alla denunciata nullità del decreto di applicazione della misura di prevenzione per difetto di correlazione con la proposta, che faceva riferimento, ai fini di individuazione della pericolosità sociale, alla categoria di cui all'art. 4, comma 1, lett.

a) del d.lgs. 159 del 2011. Osserva il ricorrente che la giurisprudenza costituzionale, (sentenza n. 69 del 1975) e la giurisprudenza di legittimità (sentenza 2900 del 1990; 204 del 190 e 49729 del 2004) hanno ritenuto che sussista piena equiparazione, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, tra l'invito a comparire indirizzato al proposto ai sensi dell'art. 4 della legge 1423 del 27 dicembre 1956 e il decreto di citazione a giudizio con la conseguenza che una volta esplicitata la tipologia della pericolosità sociale nell'invito questa non può subire variazioni nel corso del procedimento.

La Corte ha fondato su erronei presupposti il giudizio di pericolosità- valorizzando condotte risalenti all'anno 2007 - rivitalizzate per effetto di una più recente condanna per il reato di resistenza, commesso nell'anno 2016 sia ai fini della ritenuta "abitualità" di condotte generatrici di proventi illeciti che di "attualità" della pericolosità. La Corte si è limitata alla pedissequa riproposizione degli argomenti del decreto impositivo e non ha valutato i rilievi della difesa che evidenziavano il lungo tempo trascorso tra i fatti, ritenuti generatori della pericolosità e l'ultimo episodio e, infine trascurato il lungo periodo di custodia subito dal Daricca (detenuto si dice nel ricorso per un lungo lasso temporale); 2.2.3. parimenti omessa è la valutazione del motivo di impugnazione con il quale il difensore del Daricca aveva censurato la illegittimità della durata della misura imposta. 2.2.4. vizio di violazione di legge con riferimento alla motivazione apparente con la quale la Corte ha esaminato le deduzioni difensive dei terzi interessati in merito alla liceità delle acquisizioni patrimoniali, derivanti da fonte lecita (gli introiti corrispondenti a 67.000,00 euro di 98 vincite da gioco realizzate giocando, per lo più, le date di nascita dei terzi intervenienti o congiunti) e la vendita dell'azienda di ristorazione della Pipitone, avviata nell'anno 2013 e dismessa nell'anno 2017.

Le argomentazioni della Corte rivelano un pregiudizio valutativo e finiscono per realizzare la inversione dell'onere della prova addebitando ai terzi l'onere di dimostrare la liceità degli introiti investiti negli acquisti, trascurando la valenza dei rilievi della consulenza di parte e dei rilievi difensivi che avevano comprovato l'impegno, nelle giocate, di congiunti della Pipitone e le modalità della riscossione delle vincite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e manifestamente infondati poiché, al di là del dedotto vizio di violazione di legge, le censure dei ricorrenti investono la congruità e logicità della motivazione sviluppata nel decreto impugnato, attraverso la pedissequa riproposizione delle doglianze già sollevate in appello e volte contrastare la individuazione del proposto come soggetto rientrante nelle categorie di cui all'art. 1, lett.

b) e c) del d. I.vo 159/2011 e la legittimità della disposta confisca. Come è noto, il ricorso per cassazione in materia di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e in materia di confisca, quale quello in esame, è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, commi 10 e 11, richiamato dalla legge n. 575 del 31 maggio 1965, confluito nell'art. 10 del d. I.vo 159/2011. Ne consegue che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderlaz meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimís, Sez. 6, n.35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277) o, infine, quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio.

Nessuno dei detti vizi inficia il decreto impugnato. E', in particolare, manifestamente infondata e deve essere trattata in via preliminare, la questione della denunciata nullità del decreto di applicazione della misura di prevenzione per difetto di correlazione con la proposta, che faceva riferimento, ai fini di individuazione della pericolosità sociale, alla categoria di cui all'art. 4, comma 1, lett.

a) del d.lgs. 159 del 2011. La questione è, infatti, stata correttamente risolta dalla Corte di appello facendo applicazione dei principi di diritto, enunciati da questa Corte che ha rivisto sul pukko il risalente orientamento richiamato nel ricorso, a termini dei quali nel procedimento di prevenzione, non si configura una violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta (nella specie, la pericolosità generica in luogo di quella qualificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), purché la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo (Sez. 1, Sentenza n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915).

La Corte di merito, ai fini dell'applicazione del principio ha dato atto (e si tratta di circostanze non contestate nel ricorso per questo aspetto aspecifico) che la proposta del Questore, formulata a carico di Fabio Daricca il 12 gennaio 2018, pur richiamando l'art. 4, comma 1, lett.

a) del d.lgs 159 del 2011, conteneva nel corpo della motivazione tutti gli elementi che rinviano alla pericolosità generica del proposto - si tratta delle riferite condanne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti - ed in relazione ai quali questi, attraverso il difensore, ha potuto svolgere le sue difese. 2.Non sfuggono alla genericità e manifesta infondatezza i rilievi sviluppati nei ricorsi con riguardo al giudizio di attualità della pericolosità sociale formulato a carico di Fabio Daricca con una precisa perimetrazione, sul piano temporale, delle condotte che fondano il giudizio e giustificano, in ragione della continua recidivanza, la durata della misura.

Piuttosto che la mancanza di motivazione, nella pure ampia accezione innanzi indicata, i motivi di ricorso sono funzionali a censurare, sulla base di una alternativa valutazione opposta dal ricorrente, le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici dell'appello (cfr. pagg. 8 e 9) che hanno valorizzato non solo la condanna per fatti risalenti (e, dunque, la serialità di un'attività di spaccio protrattasi per anni, secondo le dichiarazioni dei collaboratori poste a fondamento della prima condanna, intervenuta nell'anno 2016 per reati di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990 commessi fino al 2 agosto 2007), ma, soprattutto l'episodio sottostante alla condanna per resistenza occasionata dall'opposizione (forzando un posto di blocco e speronando l'auto dei carabinieri) per sottrarsi ad un controllo.

In tale occasione veniva trovato in possesso di 250 gr. di cocaina di cui, in parte, Fabio Daricca si era disfatto durante la fuga ma che in parte (200 gr.) deteneva in un locale nella sua disponibilità in una a bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento di dosi. I fatti risalenti sono relativi a condotte commesse fino ad agosto 2007 mentre l'episodio da ultimo descritto - valorizzato per evidenziare l'attualità del negativo giudizio già formulabile in base ai fatti pregressi - è stato accertato il 14 marzo 2016. Si tratta di argomentazioni, espresse sulla base di precisi dati di fatto, che fondano, con argomentazioni logiche non censurabili in questar ( men che mai per apoditticità o e incoerenza - la continua recidivanza; l'insensibilità ai moniti delle precedenti condanne; il riferimento alla risalente misura di prevenzione applicatagli nell'anno 2009 per fatti commessi fino al 2004; la tipologia di reato commesso nel 2016 che denota la riattivazione di canali di rifornimento che gli hanno consentito di reinserirsi nel traffico di sostanze stupefacenti e, quindi, la spregiudicatezza particolare dimostrata - il giudizio di pericolosità sociale che connota un ampio arco temporale fino all'attualità.

E si tratta di delitti, commessi abitualmente e suscettibili di creare pericolo per la sicurezza pubblica e non solo per beni meramente individuali, che possono costituire presupposto della misura in quanto suscettibili di generare profitti per il ricorrente, costituenti l'unico reddito del prevenuto e, quindi, idonei ai fini dell'inquadramento del prevenuto nelle categorie di pericolosità sociale di cui all'art. 1, lett.

b) e c) d. Igs. 159 del 2011. 3.Non meritano miglior sorte i restanti motivi di ricorso, in particolare ribaditi dai terzi interessati, Vincenzo Carlo Daricca e Rosalia Martina Daricca, a fronte delle argomentazioni, con le quali i ricorrenti non si confrontano, che la Corte di appello ha sviluppato per confutarne la rivendicazione della esclusiva proprietà e legittimità dell'acquisto dei beni immobili confiscati perché acquistati, negli anni 2015 e 2017, dalla madre dei ricorrenti, moglie del prevenuto. Secondo i ricorrenti, figli del proposto ed eredi della madre, Francesca Pipitone, i proventi per gli acquisti immobiliari rinvengono da fonte lecita costituita dagli introiti - corrispondenti a 67.000,00 euro di 98 vincite da gioco realizzate giocando, per lo più, le date di nascita dei terzi intervenienti o congiunti - e dalla vendita dell'azienda di ristorazione della Pipitone, avviata nell'anno 2013 e dismessa nell'anno 2017.

Le argomentazioni della Corte di merito, con riguardo a tali deduzioni, sono specifiche e calibrati sulle risultanze della consulenza di parte le cui risultanze, nella prospettazione difensiva, giustificano la lecita provenienza degli acquisti. Non presta, infatti, il fianco alle denunciate censure il rilievo della Corte di merito, secondo cui le vincite sono da imputare ad annualità diverse, anche molto risalenti rispetto all'epoca di acquisto dei beni - a partire cioè dall'anno 2009 - e per le quali è impossibile tracciare, in capo a Fabio Daricca o alla Pipitone, le effettive modalità di riscossione delle vincite tenuto conto, altresì, che i titolari della ricevitorie, hanno escluso che il ricorrente e la moglie fossero giocatori abituali oltre al rilievo che gli importi riscossi andrebbero depurati dalle somme investite in giocate non vincenti e statisticamente rilevanti.

Né sono censurabili le argomentazioni che concernono la mancata dimostrazione della legittimità degli esborsi sopportati per l'acquisto dei beni immobili confiscati, acquisti avvenuti negli anni 2015 e 2017, e che, secondo la ricostruzione difensiva, sono giustificati dai proventi dell'attività di ristorazione e dai canoni di locazione e, infine, dal reimpiego delle somme rivenienti dalla cessione dell'attività di ristorazione, avviata dalla Pipitone nell'anno 2013. Anche a questo riguardo la Corte di merito ha evidenziato che l'attività era stata avviata in piena flagranza della pericolosità sociale di Fabio Daricca e in assenza di redditi dichiarati dalla Pipitone tali da giustificare l'originario impegno economico, circostanze, queste, che correttamente rifluiscono nella valutazione di sperequazione dell'acquisto originario ma anche sulla conseguente valutazione del reddito prodotto dall'attività commerciale in relazione alla quale non sono mai stati fiscalmente dichiarati redditi durante gli anni di esercizio dell'attività e che il consulente di parte aveva determinato in circa ventimila euro annui e, dunque incidenti, deprivandola di valore indiziario, sulla ricostruzione della provenienza delle somme impiegate per l'acquisto degli immobili confiscati e che dovevano aggiungersi al valore dell'avviamento (indicato in euro 45.000,00).

Anche a tal riguardo le valutazioni della Corte di merito sono ineccepibili ed hanno fatto applicazione, sulla base di incontrovertibili e concreti elementi, del principio secondo cui in tema di confisca di prevenzione, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del familiare o del terzo intestatario fittizio del bene in favore del proposto non può essere da costoro giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, giacché, altrimenti, sarebbero illogicamente rese inoperative le rispettive presunzioni di interposizione fondate, per quanto attiene ai familiari ed al coniuge, sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa, e, per quanto attiene al terzo, sull'accertamento di cui all'art. 26, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 1 , Sentenza n. 12629 del 16/01/2019, Macrì, Rv. 274988).

L'assenza di redditi leciti in capo al proposto ed alla moglie, anche negli anni di gestione dell'attività di ristorazione per la quale non sono comprovati né redditi né spese sostenute per l'avvio e per la gestione, costituiscono, infatti, elementi correttamente valutati per inferire la sperequazione degli acquisti e, dunque, confermare l'operatività della presunzione che rìnvia l'acquisto alle illecite attività svolte dal prevenuto negli anni ai quali si riferiscono gli acquisti stessi. 4.Alla dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, insieme al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d