Sentenza — n. 35688/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ricorso affidato al difensore di fiducia, Aldo Del Degan impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi sette di reclusione per i reati di resistenza, danneggiamento e detenzione di sostanza stupefacente. Il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti ascrittigli al capo c) — art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 - e per il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., per la contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti che rinviavano alla detenzione dello stupefacente per uso esclusivamente personale, trattandosi di gr. 1,02 di cocaina dalla quale erano ricavabili 3,3 dosi medie singole, in mancanza di ulteriori elementi idonei a denotare la condotta di cessione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35688/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il Collegio ritiene condivisibile il principio di diritto secondo il quale in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, Sentenza n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842) e che siano rilevabili sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Del Degan Aldo, nato a Tolmezzo il 18/10/1972 avverso la sentenza del 14/1/2020 del Tribunale di Udine visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano che ha chiesto di respingere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Aldo Del Degan impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi sette di reclusione per i reati di resistenza, danneggiamento e detenzione di sostanza stupefacente. Il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti ascrittigli al capo c) — art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 - e per il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., per la contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti che rinviavano alla detenzione dello stupefacente per uso esclusivamente personale, trattandosi di gr. 1,02 di cocaina dalla quale erano ricavabili 3,3 dosi medie singole, in mancanza di ulteriori elementi idonei a denotare la condotta di cessione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il Collegio ritiene condivisibile il principio di diritto secondo il quale in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, Sentenza n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842) e che siano rilevabili sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso.
Evidentemente fuori fuoco è il declamato vizio di motivazione posto a base del ricorso che si appunta, sul riferimento, contenuto nella motivazione della sentenza impugnata, alla circostanza del rinvenimento, lungo la strada percorsa dall'auto sulla quale si trovavano il ricorrente ed il correo, di un ulteriore quantitativo di droga abbandonata la cui detenzione non è mai stata contestata all'imputato ed al correo, circostanza che effettivamente è stata valorizzata dal giudice per inferirne la corretta qualificazione giuridica del fatto addebitato all'imputato e la mancanza di cause che imponessero il proscioglimento dell'imputato per la destinazione della droga in sequestro all'uso personale.
Tali riferimenti non sono, tuttavia, necessari ai fini della validità dell'accusa, contenuta nella contestazione e non modificata dal giudice, contestazione che di per se conteneva gli elementi essenziali ai fini della qualificazione giuridica del fatto, costituiti dal quantitativo di droga caduto in sequestro, eccedente quello destinato al consumo personale, e dalle concrete modalità della condotta poiché l'imputato aveva violato un posto di blocco per sottrarsi al controllo di Polizia dandosi alla fuga dopo avere speronato anche l'auto dei Carabinieri.
Modalità e circostanze della condotta che apparivano incompatibili con la condotta normalmente tenuta da una persona che venga colta in possesso di stupefacenti destinati, per le concrete modalità della detenzione, all'uso personale e, pertanto, ritenute evocative della destinazione a terzi della droga caduta in sequestro. Le argomentazioni dispiegate nel ricorso sono incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio, cioè con una richiesta di applicazione di pena proveniente dall'imputato e tale da presupporre il suo consenso in ordine alla definizione con un rito premiale rispetto al quale l'imputato rinuncia ad avvalersi del dibattimento, e che, ai fini del proscioglimento, comporta la evidenza della prova dell'innocenza che, in presenza di un fatto illecito, quale la detenzione di stupefacenti sia, con indiscussa immediatezza, rilevabile dal contenuto del capo di imputazione e che si rivela eccentrico ed esorbitante rispetto al fatto che ne è a fondamento, connotati che, invece, non sussistono rispetto al fatto ascritto all'imputato.2.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2021 Il Consigliere relatore Il Preside