Sentenza — n. 35687/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGiuliana Tarantini, attraverso il proprio difensore e procuratore speciale, chiede di annullare l'ordinanza del Tribunale di Bari dello scorso 28 gennaio, che ha respinto il riesame da lei proposto avverso il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca del profitto dei reati di associazione per delinquere, corruzione e truffa aggravata, meglio in atti descritti, per i quali ella è indagata in concorso con altri.Nello specifico, il sequestro ha attinto la somma di 695 euro, costituente il saldo del suo conto corrente bancario. Ha rilevato il Tribunale che: - sulla base della motivazione sia della richiesta dell'autorità inquirente che del decreto impositivo del vincolo, il sequestro doveva intendersi richiesto e disposto non solo in via diretta ma anche, laddove necessario, per equivalente; - comunque, è nei poteri del Tribunale del riesame confermare il sequestro anche per esigenze diverse da quelle poste a fondamento del provvedimento originario; - la ratio sottesa al sequestro finalizzato alla confisca, sia essa diretta o per equivalente, è la medesima, ovvero la necessità di sterilizzare la pericolosità della relazione di disponibilità tra il soggetto e la cosa, in prospettiva della definitiva ablazione all'esito del giudizio; - secondo lo stesso provvedimento impositivo del vincolo, qualora il profitto, come nel caso specifico, sia rappresentato da denaro, la relativa confisca ha comunque natura diretta.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35687/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Due sono le obiezioni a tale argomentare, che la ricorrente muove con l'impugnazione. 2.1. La prima riguarda la violazione dell'art. 321, cod. proc. pen.. Dette somme non avrebbero alcun rapporto di pertinenzialità con i reati oggetto d'addebito, provenendo esclusivamente dalle retribuzioni lavorative ivi accreditatele: tanto si evincerebbe sia dal loro importo, ampiamente incongruente con l'ipotizzato profitto del reato, quanto dall'esclusione dell'indagata da tutti gli episodi di autoriciclaggio di quei proventi, come delineati dalla stessa accusa.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tarantini Giuliana, nata a Bari il 31/05/1956 avverso l'ordinanza del 28/01/2021 del Tribunale di Bari; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. Massimiliano Carbonara, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giuliana Tarantini, attraverso il proprio difensore e procuratore speciale, chiede di annullare l'ordinanza del Tribunale di Bari dello scorso 28 gennaio, che ha respinto il riesame da lei proposto avverso il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca del profitto dei reati di associazione per delinquere, corruzione e truffa aggravata, meglio in atti descritti, per i quali ella è indagata in concorso con altri.Nello specifico, il sequestro ha attinto la somma di 695 euro, costituente il saldo del suo conto corrente bancario. Ha rilevato il Tribunale che: - sulla base della motivazione sia della richiesta dell'autorità inquirente che del decreto impositivo del vincolo, il sequestro doveva intendersi richiesto e disposto non solo in via diretta ma anche, laddove necessario, per equivalente; - comunque, è nei poteri del Tribunale del riesame confermare il sequestro anche per esigenze diverse da quelle poste a fondamento del provvedimento originario; - la ratio sottesa al sequestro finalizzato alla confisca, sia essa diretta o per equivalente, è la medesima, ovvero la necessità di sterilizzare la pericolosità della relazione di disponibilità tra il soggetto e la cosa, in prospettiva della definitiva ablazione all'esito del giudizio; - secondo lo stesso provvedimento impositivo del vincolo, qualora il profitto, come nel caso specifico, sia rappresentato da denaro, la relativa confisca ha comunque natura diretta.
2. Due sono le obiezioni a tale argomentare, che la ricorrente muove con l'impugnazione. 2.1. La prima riguarda la violazione dell'art. 321, cod. proc. pen.. Dette somme non avrebbero alcun rapporto di pertinenzialità con i reati oggetto d'addebito, provenendo esclusivamente dalle retribuzioni lavorative ivi accreditatele: tanto si evincerebbe sia dal loro importo, ampiamente incongruente con l'ipotizzato profitto del reato, quanto dall'esclusione dell'indagata da tutti gli episodi di autoriciclaggio di quei proventi, come delineati dalla stessa accusa.
Inoltre, dalla motivazione del decreto originario, emergerebbe come il Giudice per ie indagini preliminari, attraverso di esso, avesse inteso disporre esclusivamente il sequestro diretto del profitto del reato. 2.2. La seconda doglianza denuncia la violazione dell'art. 545, cod. proc. civ., secondo cui, onde consentire al debitore di far fronte alle proprie esigenze di vita fondamentali, le somme da lui percepite in ragione del rapporto di lavoro, nel caso di accredito sul proprio conto bancario o postale, possono essere pignorate soltanto per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale.
Sostiene la difesa che tale norma sarebbe applicabile anche al sequestro disposto in àmbito penale, contestando altresì l'affermazione del Tribunale secondo cui l'assoggettabilità a sequestro di quelle specifiche somme atterrebbe al momento esecutivo del provvedimento ablativo e non ad un vizio genetico dello stesso, perciò non potendo essere devoluta la relativa questione con il riesame.
3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
4. Ha depositato memoria scritta la difesa ricorrente, ribadendo le ragioni di doglianza rappresentate con il ricorso.
5. Entrambi i motivi di ricorso non possono essere ammessi. 5.1. Il primo, oltre che manifestamente infondato, si presenta pure generico. Qualora il prezzo o il profitto "accrescitivo" derivante dal reato sia costituito da denaro, infatti, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, dev'essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto dell'ablazione e il reato (Sez.
U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437; principio di recente ribadito - secondo la relativa notizia di decisione - da Sez. U., 27/05/2021, ric. C.L., in corso di redazione, ma già prima affermato da Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647, in motivazione). Nell'ipotesi specifica, peraltro, la ricorrente neppure allega che quel conto corrente bancario non sia stato alimentato anche dalle somme corrispostele in remunerazione delle condotte illecite per cui è indagata: di qui, dunque, l'ulteriore vizio di genericità. 5.2. La doglianza relativa all'applicabilità o meno dell'art. 545, cod. proc. pen., è inammissibile, invece, perché non risulta essere stata proposta con il riesame, ma soltanto, per la prima volta, con il presente ricorso: tanto non è consentito, secondo il generale principio operante anche nella materia delle impugnazioni cautelari (Sez. 3, n. 32904 del 08/02/2018, Baldini, Rv. 273672;
Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226; Sez. 4, n. 44146 del 03/10/2014, Parisi, Rv. 260952).
6. Il ricorso, pertanto, è inammissibile. Ne consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna della proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 giugno 2021. Il Consigliere es