Sentenza — n. 35682/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFrancesco Di Marcantonio, con atto del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 20 gennaio scorso, che, pur riducendogli la pena, ha confermato la condanna a lui inflitta dal Tribunale di Pescara il 9 marzo 2017, per il delitto di cui all'art. 388, comma 5 (allora vigente, oggi comma 7), cod. pen., con le connesse statuizioni in favore della parte civile "Cruciani Mangimi" s.r.I.,.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35682/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Esposito, Rv. 269375). Al cospetto, pertanto, di una sentenza di primo grado che aveva disposto la sola pena pecuniaria, l'irrogazione di quella detentiva, a sèguito di appello proposto dal solo imputato, costituisce violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della relativa disposizione e rideternninazione della pena in quella originariamente inflitta.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Marcantonio Francesco, nato a Penne (PE) il 26/08/1973 avverso la sentenza del 20/01/2021 della Corte di appello di L'Aquila; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio sulla pena ed il rigetto del ricorso nel resto; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. Cesidio D'Aloisio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, nonché per la revoca della sospensione condizionale della pena, in caso di accoglimento del solo motivo sulla stessa.
RITENUTO IN FATTO
1. Francesco Di Marcantonio, con atto del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 20 gennaio scorso, che, pur riducendogli la pena, ha confermato la condanna a lui inflitta dal Tribunale di Pescara il 9 marzo 2017, per il delitto di cui all'art. 388, comma 5 (allora vigente, oggi comma 7), cod. pen., con le connesse statuizioni in favore della parte civile "Cruciani Mangimi" s.r.I.,.
2. Due sono i motivi di ricorso. 2.1. Il primo consiste nella violazione del divieto di c.d. reformatio in peius, di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per avere la sentenza d'appello irrogato una pena di quattro mesi di reclusione, in luogo di quella di 400 euro di multa invece disposta dal primo giudice. 2.2. Il secondo lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità, poiché, non essendovi acquirenti dei capi di bestiame oggetto della procedura esecutiva, l'imputato, nominato custode degli stessi, rimanendo assente al momento del preannunziato accesso del funzionario dell'istituto vendite giudiziarie nel luogo di custodia per procedere all'apprensione di quei beni, non aveva arrecato l'impedimento alla vendita che gli viene contestato. In ogni caso, la sentenza ha omesso di motivare sull'istanza di rinnovazione istruttoria avanzata dalla difesa e volta all'esame del funzionario dell'istituto, proprio per la dimostrazione di tale circostanza.
3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nella parte relativa alla rideterminazione della pena, ed il rigetto del ricorso nel resto.
4. Ha depositato memoria scritta la difesa ricorrente, chiedendo, nel caso di accoglimento del motivo sulla pena, di revocare la sospensione condizionale della stessa, conformemente a quanto richiesto con specifico motivo d'appello, sul quale la Corte distrettuale non si è pronunciata, avendo inflitto una pena detentiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato. Nella sentenza di primo grado, nel punto relativo alla determinazione della pena, si ravvisa un evidente contrasto tra motivazione e dispositivo: nella prima, infatti, la sanzione viene indicata in mesi otto di reclusione e 400 euro di multa; il secondo, invece, prevede soltanto la pena pecuniaria, nell'identica misura. Poiché è indiscusso che la norma di riferimento prevede l'applicazione alternativa della pena detentiva o di quella pecuniaria, e siccome la sentenza del Tribunale non conteneva alcuna specifica spiegazione dell'irrogazione congiunta indicata in motivazione, la deduzione della Corte di appello, per cui i primi giudici avessero voluto irrogare entrambe le pene e non soltanto quella pecuniaria, si rivela del tutto arbitraria.
Il testo della prima decisione, infatti, complessivamente esaminato, non consente di escludere che il riferimento operato in motivazione alla pena detentiva - poiché giuridicamente errato e non ripetuto in dispositivo -- costituisse null'altro che un lapsus calami. Non si era in presenza, dunque, di elementi certi e logici che consentissero di ritenere errato il dispositivo e che, pertanto, permettessero di derogare alla regola generale per cui, nel caso di contrasto con la motivazione della sentenza, sia il primo a dovere prevalere (tra altre, Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690;
Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Esposito, Rv. 269375). Al cospetto, pertanto, di una sentenza di primo grado che aveva disposto la sola pena pecuniaria, l'irrogazione di quella detentiva, a sèguito di appello proposto dal solo imputato, costituisce violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della relativa disposizione e rideternninazione della pena in quella originariamente inflitta.
2. Il secondo motivo di ricorso, invece, non può essere ammesso. 2.1. E' manifestamente infondato, infatti, nella parte in cui deduce la non configurabilità del reato, assumendo che, non essendovi acquirenti per il bene oggetto della procedura esecutiva, non si sarebbe potuto procedere alla relativa vendita. Anche a voler prescindere dalla considerazione che, nella sua premessa di fatto, tale affermazione risulta completamente sfornita di supporto dimostrativo, deve comunque osservarsi che la condotta delittuosa tipica si realizza per il sol fatto dell'ostacolo interposto dal custode allo svolgimento dell'attività funzionale all'esecuzione del provvedimento giudiziario, irrilevanti essendo gli ulteriori sviluppi della stessa e, in ipotesi, l'eventuale suo esito infruttuoso per il creditore esecutante.
Del resto, è ormai consolidata la giurisprudenza di questa Corte nel ravvisare l'ipotesi delittuosa di che trattasi in fattispecie come quella in esame (Sez. 6, n. 36081 del 07/07/2009, Moretti, Rv. 244774; Sez. 6, n. 14334 del 16/03/2001, Federici, Rv. 218728; Sez. 6, n. 9421 del 17/06/1999, Simeone, Rv. 214124). 2.2. La doglianza è completamente generica, invece, in punto di mancata rinnovazione istruttoria in appello, poiché la sentenza impugnata spiega in dettaglio le ragioni della superfluità dell'invocata testimonianza dell'operatore dell'istituto di vendite giudiziarie ed il ricorso non oppone alcuna considerazione critica.
Del resto - e solo per inciso - va osservato come detta istanza istruttoria, nelle intenzioni del proponente, fosse funzionale alla prova di un dato, quale quello dell'assenza di acquirenti dei beni pignorati, irrilevante ai fini della sussistenza del reato, giusta quanto s'è appena detto.
3. Anche l'ulteriore censura in tema di sospensione condizionale della pena, rassegnata con la memoria scritta successiva al ricorso, non è ammissibile. 3.1. In primo luogo, essa è nuova rispetto ai motivi del ricorso e - per giurisprudenza costante - la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento degli stessi a quelli principali, di cui debbono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre in relazione ai capi e ai punti già dedotti; ragione per cui sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche deduzioni con le quali si intenda allargare l'àmbito del petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (da ultimo, tra molte altre, Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294). 3.2.
In ogni caso, non può ravvisarsi un interesse dell'imputato alla revoca della sospensione condizionale riconosciutagli, non avendo egli dedotto alcuno specifico e concreto detrimento derivantegli da tale disposizione adottata in sentenza. La sospensione condizionale, infatti, non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena: pertanto, l'interesse all'impugnazione può configurarsi soltanto qualora la relativa concessione del beneficio sia idonea in concreto a ledere la sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta a questi il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa.
Il pregiudizio addotto dall'interessato, tuttavia, in tanto è rilevante, in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili, perché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella individualizzazione del trattamento sanzionatorio e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato. Ne consegue che nessuna rilevanza giuridica può assumere la mera opportunità di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, trattandosi di valutazione di mera opportunità, del tutto soggettiva e, per di più, eventuale, nonché in contraddizione con la prognosi di non reiterazione criminale, e quindi di ravvedimento, imposta dall'art. 164, primo comma, cod. pen., per la concessione del beneficio (così, già Sez.
U, n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv. 197535; v. pure, più di recente, Sez. 1, n. 43217 del 09/02/2018, Carrieri, Rv. 274410, che, in applicazione degli anzidetti princìpi, ha ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa senza sua richiesta, ma soltanto laddove quegli alleghi e, se necessario, documenti un interesse giuridicamente apprezzabile e correlato alla funzione della sospensione condizionale, e non, invece, mere valutazioni di convenienza o semplici considerazioni soggettive).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in 400 euro di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso Così decis