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Sentenza — n. 35593/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35593/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35593/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di: Fateyeva Marina, nata in Kazakhstan il 6/10/1981 avverso l'ordinanza del 23 aprile 2021 del Tribunale di Lucca visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, artt. 240, comma 2 cod. pen, art. 319- quater cod. pen, art. 273 cod. proc. pen, art. 319 cod. pen; Sentenza — n. 35593/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso del Pubblico Ministero è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al competente Tribunale. 2.Secondo la ricostruzione dei giudici della cautela, Mario Puglia, dopo avere acquisito la formale proprietà dei terreni sequestrati attraverso una simulata operazione di rivendicazione per usucapione del suo dante causa (Ultimo Bernacca), e la moglie, Laura Anna Cazzullo, alla quale il Puglia aveva donato parte dei terreni stessi, avevano dapprima dato in locazione e poi ceduto i terreni stessi, con atto stipulato il 14 ottobre 2019, alla neocostituita Boana Cave s.r.I., impegnata nell'estrazione marmifera, unitamente ad altri terreni pervenuti al Puglia per successione ereditaria (che non sono oggetto di sequestro).

Parole chiave

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sequestro di beni immobili espropriazione preventiva azione di rivocazione del sequestro restrizione di diritto pubblico della proprietà prelazione del conduttore offerta pubblica di acquisto

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
2.11 ricorso del Pubblico ministero si articola nella denuncia di quattro distinte violazioni di legge - di seguito sintetizzata ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
artt. 240, comma 2 cod. pen
Denuncia, altresì, inosservanza degli artt. 240, comma 2 cod. pen.
art. 319- quater cod. pen
260945) oltre alla individuazione, in relazione alla tipologia del reato presupposto, del profitto del reato che, in presenza di reato di corruzione di cui all'art. 319 cod.
art. 273 cod. proc. pen
Come noto, ai fini dell'emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca obbligatoria del profitto del reato, non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell'art. 273 cod.
art. 319 cod. pen
260945) oltre alla individuazione, in relazione alla tipologia del reato presupposto, del profitto del reato che, in presenza di reato di corruzione di cui all'art. 319 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di: Fateyeva Marina, nata in Kazakhstan il 6/10/1981 avverso l'ordinanza del 23 aprile 2021 del Tribunale di Lucca visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca impugna l'ordinanza emessa da quel Tribunale il 23 aprile 2021 in funzione di giudice del riesame, con la quale è stato annullato il decreto di sequestro preventivo, innpeditivo e finalizzato alla confisca, dei terreni ricadenti nel Comune di Vagli (catastalmente individuati al fl. 3, particelle 5530, 5532, 5534, 5536, 5531, 5533, 5535, 5527, 5528, 5529, 5479, 5471) denominati Cava Prispola di proprietà di Boana Cave s.r.l. di cui Marina Fateyeva è legale rappresentante. Il sequestro preventivo è stato disposto in relazione al reato di cui agli artt. 319, 319-bis e 321 cod. pen..

Secondo la ricostruzione accusatoria posta a fondamento dell'ordinanza impugnata i terreni, oggetto di una complessa operazione immobiliare, costituiscono il profitto del reato di corruzione ascritto tra gli altri, a Marina Fateyeva e Mario Puglia, sindaco del Comune di Vagli fino al maggio 2019 e da quel momento vicesindaco nonché dirigente del settore tecnico, e alla moglie di questi, Laura Anna Cazzullo. 2.11 ricorso del Pubblico ministero si articola nella denuncia di quattro distinte violazioni di legge - di seguito sintetizzata ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione - violazioni che rimandano all'errore di metodo nell'analisi condotta dal Tribunale che ha ritenuto "riduttiva" la prospettazione del profitto del reato (coincidente con i terreni) a fronte del significato economico complessivo dell'operazione.

Secondo il Pubblico Ministero, il Tribunale non ha correttamente ricostruito la nozione di profitto del reato, in relazione al delitto di corruzione e, comunque, ha del tutto pretermesso la valenza "impeditiva" del disposto sequestro, valenza che osta alla restituzione dei beni in sequestro a prescindere dall'azionabilità della confisca. In particolare, con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione delle disposizioni recate dagli artt. 324, comma 7 e 309, comma 9, cod. proc. pen. nella individuazione del profitto del reato che è stato erroneamente valutato perché il Tribunale non ha tenuto in considerazione che, invece, era viziato nel suo complesso l'atto di acquisto convenuto tra la Fatayeva, nella qualità, e Mario Puglia e, dunque, il profitto dell'accordo corruttivo era costituito non solo dai terreni ma dalla possibilità di sfruttamento della cava estrattiva che era stata realizzata attraverso una complessa operazione immobiliare alla quale inerivano anche gli atti amministrativi posti in essere dal Puglia.

Denuncia, altresì, inosservanza degli artt. 240, comma 2 cod. pen. e 321 cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale ha omesso di valutare la finalità impeditiva del sequestro. Censura, infine, la valutazione frammentaria del compendio indiziario; la mancata necessità per il Tribunale di esaminarne compiutamente la portata potendo confermare il provvedimento anche per ragioni diverse e che il Tribunale ha sollevato dubbi sulla effettiva proprietà, in capo alla società acquirente, dei terreni oggetto di sequestro a fronte della circostanza che alcuno ha rivendicato la proprietà degli immobili e della possibilità, ove tale questione venga posta, di devolverne la soluzione al giudice civile. 3.Ha presentato memoria (trasmessa a mezzo PEC il 12 luglio 2021), Marina Fateyeva.

La memoria riproduce le eccezioni devolute al Tribunale con la richiesta di riesame con riguardo alla inammissibilità della richiesta di decreto sequestro preventivo accolta dal giudice con decreto del 22 marzo 2021 derivante:a. dalla preclusione processuale per effetto dell'annullamento da parte del Tribunale del riesame, con provvedimento dell' 8 settembre 2020 del provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari non aveva convalidato il sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari il 5 giugno 2020; b. dalla preclusione processuale per effetto della pendenza di appello avverso la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di Marina Fateyeva riqualificando il reato ascrittole al capo 34) - per il quale non era stata richiesta misura cautelare reale in sede di richiesta personale - come delitto previsto dall'art. 319- quater cod. pen..

Con il secondo motivo la difesa di Fateyeva contesta la ritenuta sussistenza del fumus delicti non essendo stati accertati gli elementi che delineano il coinvolgimento di Marina Fateyeva o di altri componenti della società del tutto genericamente evocati negli atti di indagine, nel reato di corruzione, stante la natura del tutto lecita del contratto stipulato con il Puglia in merito alla cessione dei terreni e la estraneità ad accordi corruttivi. Del tutto legittima, invece, la conclusione del Tribunale sulla insussistenza del periculum in mora e sulla individuazione dei terreni sequestrati quale profitto del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso del Pubblico Ministero è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al competente Tribunale. 2.Secondo la ricostruzione dei giudici della cautela, Mario Puglia, dopo avere acquisito la formale proprietà dei terreni sequestrati attraverso una simulata operazione di rivendicazione per usucapione del suo dante causa (Ultimo Bernacca), e la moglie, Laura Anna Cazzullo, alla quale il Puglia aveva donato parte dei terreni stessi, avevano dapprima dato in locazione e poi ceduto i terreni stessi, con atto stipulato il 14 ottobre 2019, alla neocostituita Boana Cave s.r.I., impegnata nell'estrazione marmifera, unitamente ad altri terreni pervenuti al Puglia per successione ereditaria (che non sono oggetto di sequestro).

Secondo la ricostruzione conte nuta nel provvedimento genetico, l'operazione economica, aveva agevolato la società Boana Cave s.r.I., in danno della società Luana Cave s.r.l. che aveva in atto la coltivazione su una cava in zona limitrofa, detta Penna dei Corvi, e si è realizzata oscurando nel contratto di compravendita a favore della Boaana Cave s.r.l. il valore economico delle aree site nella zona estrattiva (cioè di quelle acquistate dal Ultimo Bernacca), valore che veniva indicato in una somma complessiva di circa diecimila euro - importo pagato con assegni bancari - e inserendo nel "pacchetto" di acquisto altri terreni pervenuti, per via ereditaria, al Puglia (indicati nel valore di 111.000,00 euro), terreni, questi ultimi, che avevano destinazione inconferente con l'attività estrattiva di interesse della Boana Cave.

Soprattutto, da qui l'accusa di corruzione involgendo la condotta del Puglia atti che lo vedevano coinvolto anche come pubblico amministratore, Mario Puglia aveva operato la distribuzione dei mappali destinati all'attività estrattiva secondo il proprio personale disegno, regolando la presentazione di singole offerte ai bandi di gara per la concessione dei mappali di proprietà comunale e agevolando la società Boana Cave s.r.1, mediante la sottoscrizione dei contratti di locazione e poi di acquisto delle aree estrattive ricadenti in zona vicina a Penna dei Corvi, sulla quale incideva la cava della società Luana s.r.l. per tale via pretermessa, tanto che, fin dal giugno 2020 la Boana Cave s.r.l. aveva chiesto l'autorizzazione all'attività estrattiva nella Cava Prispola, attività che veniva assentita dal Comune, con autorizzazione del Puglia, nella qualità, verso il pagamento del corrispettivo di 120.000.00 euro.

Conclusivamente, secondo l'impostazione accusatoria, Mario Puglia, forte delle sue conoscenze del territorio, delle potenzialità estrattive che esso offriva e potendo disporne, nella qualità di sindaco e capo dell'ufficio tecnico al quale competeva la individuazione delle aree estrattive, aveva allestito una complessa operazione immobiliare acquisendo dapprima il falso titolo di proprietà delle aree ricadenti nel piano strutturale di fabbricazione e site nell'area delle coltivazioni in atto" e in zona "campi e castagneti di riferimento ai centri abitati"; poi creando un titolo di preferenza alla Boana cave s.r.1., attraverso l'atto di compravendita, a preferenza della vicina società estrattiva Luana Cave s.r.l. così spianando la strada per l'accesso all'autorizzazione alla coltivazione della Cava Prispola altrimenti preclusa, operazioni, queste, imprescindibili ai fini del rilascio delle successive autorizzazioni, di competenza regionale.

Così facendo il Puglia conseguiva indebiti vantaggi costituiti non solo dal prezzo di compravendita degli immobili da lui acquistati e/o ereditati (e gonfiati rispetto al valore di mercato) ma anche da ulteriori consegne di denaro in contanti documentati dalle conversazioni intercettate. Il Tribunale del riesame, pur confermando la sussistenza del fumus delicti, ha annullato il decreto di sequestro preventivo non ravvisando, in relazione ai terreni oggetto di sequestro, la natura di "profitto del reato" di corruzione sulla scorta di un complesso ragionamento che si incentra sui rilievi che: a.

è dubbio il vantaggio conseguito dalla Boana Cave s.r.l. mediante l'acquisto dei terreni in esame dal momento che ne è dubbio il presupposto costitutivo (l'acquisto del Puglia) in quanto suscettibile di contestazione esercitabile da terzi; pare evidente -prosegue l'ordinanza- che il vantaggio ottenuto non consista nel mero conseguimento del diritto di proprietà ma in quello della coltivazione delle cave, reso possibile dai provvedimenti amministrativi, che non erano di competenza del solo Comune di Vagli ma di vari organi; b. è in tal senso che è ricostruito il capo di imputazione provvisoria in cui il rapporto sinallagmatico è delineato tra l'operazione di compravendita e il conseguimento delle autorizzazioni alla coltivazione il cui presupposto era l'approvazione, da parte del Comune di Vagli, del progetto di coltivazione delle cave di Campo Fiorito e Poggio dei Lucchesi.

E' indizio della natura corruttiva del rapporto la sproporzione tra il prezzo di acquisto dei beni e, del resto, lo stesso reato in contestazione postula che l'accordo corruttivo venga convenuto con un rappresentate del comune che agisce non a titolo di privato; c. gli atti acquisiti consentono di ipotizzare che il compenso corrisposto al Puglia sia andato ben oltre il pagamento del corrispettivo della compravendita dei terreni. Risulta, pertanto, riduttiva e non centrata l'identificazione nel (peraltro) viziato trasferimento della proprietà sui terreni del vantaggio della corruzione il quale comprende utilità ben più consistenti dal punto di vista economico e patrimoniale ovvero il diritto di escavazione e tutte le utilità conseguenti. 3.Vale, in primo luogo, rilevare che i rilievi difensivi, sul punto della preclusione alla proposizione della richiesta di sequestro preventivo articolati in relazione a due distinte procedure cautelari reali, sono manifestamente infondati poiché il divieto di bis in idem cautelare non presuppone solo la mera identità del fatto, ma ricomprende anche l'identità degli elementi posti e valutati a sostegno o a confutazione della misura e non è configurabile rispetto a misure cautelari reati aventi funzioni distinte essendo stato escluso, ad esempio, nel caso in cui annullato il sequestro per equivalente per essere stato adottato senza aver verificato l'esperibilità del sequestro diretto del profitto del reato, sia nuovamente disposto, sulla base dei medesimi elementi, il sequestro in via diretta e, ove ciò non fosse possibile, per equivalente. (Sez. 6, n. 2182 del 08/10/2020, dep. 2021, Marano, Rv. 280345).

Non consta, dalla ricostruzione difensiva, neppure che le aree oggi in sequestro siano state effettivamente oggetto della richiesta del Pubblico Ministero e della misura cautelare, anche reale, del 5 giugno 2020 che, secondo la prospettazione svolta nella memoria della Fateyeva, costituirebbe il presupposto, della operatività della preclusione né consta che tali aree siano state oggetto della misura adottata il precedente 11 dicembre 2020 poiché, secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata, tale misura non riguardava la posizione della Fateyeva per il reato sub capo 34.

A prescindere, dunque, dagli ulteriori rilievi, per vero poco chiari, contenuti nella motivazione dell'ordinanza impugnata sulla pendenza di impugnazione cautelare del Pubblico Ministero relativa alla reiezione del misura cautelare personale e reale a carico della Fateyeva, non si è in presenza di bis in idem sia per il diverso titolo di reato (il capo 34) che è a base del decreto di sequestro preventivo in esame sia per la natura del disposto sequestro che, nel titolo genetico, è individuato anche come sequestro impeditivo.

4. Ed è questo, il primo rilievo mosso dal pubblico ministero ad avere sicuro fondamento poiché l'ordinanza impugnata, da qui l'apparenza della motivazione, ha del tutto preternnesso ai fini della verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del decreto di sequestro delle aree in questione, la finalità impeditiva del sequestro in quanto finalizzato ad impedire l'attività estrattiva che, anche ove fosse stata debitamente autorizzata, costituisce, secondo la prospettazione accusatoria ritenuta fondata dal Tribunale che ha confermato la sussistenza del fumus delicti, il risultato di una complessa operazione economica, di natura corruttiva, passata attraverso l'affitto prima e la cessione poi dei terreni alla società Boana Cave s.r.I.. 5.Anche la verifica della individuazione dei presupposti legittimanti la confisca è inficiata da una evidente apoditticità e contraddittorietà della motivazione che si risolve nel vizdi violazione di legge.

Il Tribunale, infatti, pur ritenendo sussistente il fumus delicti, non ha ravvisato nei terreni in sequestro, il profitto del reato. Come noto, ai fini dell'emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca obbligatoria del profitto del reato, non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., ma è comunque necessario che il giudice valuti la sussistenza del fumus delicti in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato (Sez. 3, Sentenza n. 37851 del 04/06/2014, Rv. 260945) oltre alla individuazione, in relazione alla tipologia del reato presupposto, del profitto del reato che, in presenza di reato di corruzione di cui all'art. 319 cod. pen. esige la puntuale individuazione di un atto contrario ai doveri di ufficio adottato dall'agente, intraneo alla pubblica amministrazione, oggetto di illecito mercimonio e la individuazione, anche ai fini della proporzionalità della misura, del profitto del reato.

Per tale aspetto, la motivazione dell'ordinanza impugnata (cfr. pag.

4) si rivela apparente poiché, pur confermando la sussistenza del fumus delicti e facendo riferimento alla strumentalizzazione a fini privati dei poteri dell' ufficio incombenti sul Puglia, ne richiama, poi, gli atti da questi posti in essere, ma sottolineando che si tratta di atti posti in essere come privato e non come amministratore e, dunque, senza indicare quali atti, riconducibili all'esercizio delle funzioni pubblicistiche, siano stati oggetto del mercimonio che, nella ricostruzione del sinallagnna illecito, viene ricondotto, per quanto concerne l'acquirente, al pagamento di un corrispettivo, quale prezzo della compravendita, "sproporzionato" al valore dei terreni corrispettivo, dunque, che comprende anche il compenso della corruzione del Puglia il quale aveva anteposto la società acquirente alla Luana Marmi s.r.I..

E' questo, del resto, l'unico contributo concreto individuato in capo alla Fateyeva, quale acquirente dei terreni, prescindendo, però, dall'esame delle deduzioni difensive che contestavano la conoscenza e consapevolezza da parte dell'indagata delle "modalità" di acquisto della proprietà dei terreni da parte del Puglia e valorizzando, in termini del tutto generici, eventuali ulteriori pagamenti effettuati dall'indagata attraverso il richiamo alle risultanze di operazioni intercettazioni telefoniche non meglio descritte. Cionondimeno il Tribunale, esclude che i terreni costituiscano profitto del reato poichè il vantaggio della società acquirente non può ridursi al conseguimento della proprietà dei terreni in quanto effetto non del tutto pacifico dell'acquisto dal momento che la società è sottoposta al rischio di un'actio negatoría servitutis esercitabile da terzi (in ragione delle controvertibili modalità di acquisto da parte del Puglia) e sussisteva, inoltre, la necessità del conseguimento di provvedimenti amministrativi rilasciati da svariati organi pubblici e non solo dal Comune di Vagli.

Si tratta, però, di una motivazione apparente nella quale confluiscono elementi ricondotti ad un presupposto (la contestazione del titolo di proprietà) del tutto evanescente e ad un ulteriore presupposto (quello del conseguimento dei titoli che autorizzavano allo sfruttamento della cava da parte di altre autorità amministrative, evidentemente connotato da aleatorietà) che nel provvedimento genetico e nella prospettazione accusatoria si danno ormai perfezionati e, anzi, resi possibili dalla predisposizione, a monte, del titolo preferenziale in capo alla socetà Boana s.r.l. e dall'attività amministrativa preliminare compiuta dal Puglia: apodittica, pertanto, risulta l'operazione attraverso la quale il Tribunale è pervenuto alla conclusione che i terreni in sequestro - che vanno valutati nella loro finale utilizzazione economica - non corrispondessero al profitto del reato di corruzione, profitto che va, invece, correttamente ricostruito non solo con riferimento al valore economico dei terreni al momento dell'acquisto ma a quello che essi hanno acquisito per effetto dell'attività illecita svolta dal Puglia che, va, comunque, debitamente individuata anche ai fini della verifica della proporzionalità del provvedimento ablatori a finalizzato alla confisca.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinv