Sentenza — n. 35592/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Perugia, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, avverso l'ordinanza di rigetto del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Spoleto, ha disposto la convalida del sequestro d'urgenza ed emesso il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto la somma di euro 18.120,00 (composta da 630 euro detenuti da Ismailaj in uno zainetto, 990 euro, rinvenuti nell'appartamento di Mbrati in Foligno via Corso Nuovo n. 79, ed euro 16.500 nell'abitazione in Foligno nella disponibilità di entrambi di via Meneghini n. 8).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 325 cod. proc. pen, art. 85 -bis d.p.r. 309/90, art. 240-bis cod.pen; Sentenza — n. 35592/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Devesi preliminarmente ricordare che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Ismailaj Irena Monika, nata in Polonia il 04/05/1988 Mbrati Drilon, nato in Albania il 07/04/2000 avverso l'ordinanza del 24/03/2021 del Tribunale di Perugia letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Perugia, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, avverso l'ordinanza di rigetto del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Spoleto, ha disposto la convalida del sequestro d'urgenza ed emesso il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto la somma di euro 18.120,00 (composta da 630 euro detenuti da Ismailaj in uno zainetto, 990 euro, rinvenuti nell'appartamento di Mbrati in Foligno via Corso Nuovo n. 79, ed euro 16.500 nell'abitazione in Foligno nella disponibilità di entrambi di via Meneghini n. 8).
Il Giudice delle indagini preliminari aveva, invece, rigettato la richiesta di convalida e di applicazione del sequestro preventivo, non ravvisando il fumus della provenienza di dette somme di denaro dall'attività di spaccio, svolta dai predetti, e per la quale era stato disposto e convalidato il loro arresto in flagranza di reato nel separato procedimento n. 138/2021 RGNR con riguardo alla sostanza stupefacente sequestrata e rinvenuta nella loro disponibilità (g. 19,79 indosso a Mbrati, g. 10 di cocaina nell'abitazione di via Meneghini n. 8 in Foligno in uso ad entrambi, g. 3,618 di cocaina nell'abitazione di Mbrati di Corso Nuovo n. 79).
L'imputazione per la quale è stata richiesta la convalida del sequestro d'urgenza ed il sequestro preventivo si riferisce al diverso reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, co. 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), per avere, in concorso tra loro e con terze persone in corso di identificazione, ceduto a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina, in parte celata nell'appartamento di Foligno di via Menghini n. 8 (fatti di detenzione oggetto del procedimento relativo all'arresto in flagranza) insieme a strumenti di pesatura, appunti con numeri degli acquirenti e denaro per euro 16.500,00, nonché euro 630,00 trovati indosso a Ismailaj Irene Monika ed altri euro 990 celati in un cassetto presso il domicilio di Mrbati Drilon in Foligno, via Corso Nuovo n. 79.
2. Tramite il proprio comune difensore di fiducia, Irena Monika Ismailaj e Drilon Mbrati hanno proposto ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento ed articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione per illogicità, per motivazione assente ed apparente, in relazione ai presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Dopo aver descritto i fatti posti a fondamento del sequestro ed averne evidenziato la corrispondenza agli stessi fatti per i quali è in corso di definizione altro procedimento sulla istanza di patteggiamento avanzata da entrambi i ricorrenti, si obietta che non risulta specificata quale attività di spaccio possa essere stata svolta prima dell'arresto in flagranza di reato eseguito nei confronti dei predetti in data 21 gennaio 2021.
In particolare gli elementi posti a base dell'arresto in flagranza di reato (con il rinvenimento di alcuni quantitatvi di cocaina nella disponibilità di entrambi i k • 4 i‘-k-- ricorrenti), come già affermato dar €rip, non sarebbero sufficienti a giustificare la correlazione tra il denaro e le condotte astrattamente ipotizzate. 2.2. Con il secondo motivo deducono violazione di legge in ordine alla provenienza illegittima, alla sproporzionalità e pertinenzialità rispetto al reato del denaro in sequestro, in considerazione delle giustificazioni addotte da Ismailaj in ordine alla provenienza del denaro (9.900, euro le erano state consegnate dal proprio marito, titolare di una impressa agricola in Albania, per l'acquisto degli accessori di un trattore ed il residuo costituiva il ricavato della vendita di una propria automobile avvenuta poco prima dell'arresto).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Devesi preliminarmente ricordare che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.
U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Orbene, nel caso in esame, non ricorre alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili con ricorso poiché il Tribunale del riesame reale ha verificato con argomenti logici e conducenti la legittimità del sequestro analizzandone i presupposti, costituiti dalla sussistenza del fumus dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti e dal c.d. periculum in mora. Prescindendo dal presupposto del periculum, perché non oggetto di censure, si deve rilevare in riferimento al presupposto del fumus, come il Tribunale del riesame abbia fornito una motivazione coerente alle risultanze istruttorie, sulla base della valutazione di un consistente compendio probatorio, incentrato sugli esiti delle perquisizioni svolte nei confronti di entrambi i ricorrenti.
Plurimi sono, infatti, gli elementi di prova indicati nell'impugnata ordinanza a supporto delle ipotesi di cessione ripetute di cocaina per gli importi elevati di cui alle somme cadute in sequestro, desunti in particolare dalle indagini in corso sugli elenchi dei nominativi e delle cifre che sono state ricondotte all'attività di spaccio. Al riguardo si deve ricordare che ai fini dell'applicazione del sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato.
Ciò considerato, ai fini della ricorrenza di detto requisito, la motivazione del Tribunale risulta come detto ampiamente e sufficientemente motivata perché coerente alle risultanze probatorie acquisite ed apprezzate nell'ordinanza impugnata. Si deve, peraltro, osservare che nell'ordinanza del riesame è stata rimarcata anche la confiscabilità del denaro ex art. 85 -bis d.p.r. 309/90 (che richiama l'art. 240-bis cod.pen.) per la sporporzionalità rispetto ai propri redditi, anche in relazione alla imputazione per il reato rispetto al quale è intervenuto l'arresto in flagranza nel separato procedimento non ancora pervenuto a definizione e comunque sub judice in merito alla qualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, che risulterebbe ostativa all'applicazione della confisca c.d. allargata (ora definita dall'art. 240-bis cod. pen. come confisca in casi particolari).
2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am