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Sentenza — n. 35588/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35588/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35588/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Poerio Antonio, nato a Isola di Capo Rizzuto il 31/07/1971 Lanatà Maria, nata a Isola di Capo Rizzuto il 23/05/1972 avverso l'ordinanza emessa il 31/01/2019 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35588/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è fondato quanto al secondo, al terzo ed al quarto motivo.2. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza avendo le Sezioni unite chiarito come nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen„ deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni - introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 - relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace (Sez.

Parole chiave

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causa di sequestro beni sequestrati confisca di valori patrimoniali pignoramento di crediti confisca dei beni sequestro di conti bancari
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Poerio Antonio, nato a Isola di Capo Rizzuto il 31/07/1971 Lanatà Maria, nata a Isola di Capo Rizzuto il 23/05/1972 avverso l'ordinanza emessa il 31/01/2019 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Catanzaro ha confermato il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto aziende, quote di partecipazioni societarie, quote di beni immobili, beni mobili ed immobili, abitazioni e terreni, conti correnti e depositi, riconducibili ad Antonio Poerio e Maria Lanatà. Poerio è indagato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, per plurime ipotesi di malversazione ai danni dello Stato, truffa aggravata, estorsione, usura, intestazione fittizia di beni; Lanatà è invece indagata per concorso esterno in associazione mafiosa. Il sequestro è stato disposto ai sensi degli artt. 240 bis e 416 bis, comma 7, cod. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dei due indagati articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge processuale con particolare riguardo ai termini previsti dagli artt. 309, commi 9- 9 bis — 10, cod. proc. pen. Rispetto ad una decisione assunta il 31.1.2019 l'ordinanza impugnata è stata depositata il 15.2.2021 e, dunque, oltre i termini di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., con conseguente inefficacia della misura. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto alla sussistenza del quadro indiziario posto a fondamento della misura cautelare Poerio sarebbe stato successivamente assolto perché il fatto non sussiste dai reati di malversazione ai danni dello Stato e truffa e Lanatà da quello di concorso esterno in associazione mafiosa e da altri reati: la sentenza, si evidenzia, non sarebbe stata impugnata dal Pubblico Ministero.

Il Tribunale non avrebbe motivato alcunchè sul punto: in tal senso vi è una lunga ricostruzione relativa alle ipotesi di malversazione, al fatto che già la Corte di cassazione avesse annullato il titolo cautelare personale nei confronti dei ricorrenti, alle intervenute assoluzioni nel merito, soprattutto per Lanatà. Quanto al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa attribuito a Poerio, mancherebbe del reato contestato l'indeterminatezza del programma criminoso e l'estrinsecazione del metodo mafioso; i fatti sarebbero derivati dallo sfruttamento illecito dei servizi di somministrazione dei pasti presso il Centro di accoglienza di Isola di Capo Rizzuto. 2.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge ed omessa motivazione in relazione alla mancata risposta ai rilievi difensivi riguardanti la capacità economica dei coniugi, la perimetrazione temporale tra sproporzione dei redditi o delle attività economica e tempo di acquisto dei singoli beni, il collegamento tra i beni sottoposti a sequestro ed il reato di associazione di tipo mafioso. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al requisito della sproporzione ed alla estensione del sequestro all'intero patrimonio, con riferimento a beni acquisiti dieci anni prima rispetto al "tempus connmissi delicti".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato quanto al secondo, al terzo ed al quarto motivo.2. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza avendo le Sezioni unite chiarito come nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen„ deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni - introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 - relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace (Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266790; sul tema Sez. 3, n. 52157 del 27/06/2018, Reniero, Rv. 275176 secondo cui è' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui dette disposizioni non prevedono un termine a pena di inefficacia per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame in tema di misure cautelari reali, non applicandosi quello di trenta giorni, stabilito, invece, in caso di riesame delle misure cautelari personali.

3. Sono invece fondati gli altri motivi di ricorso. 3.1. Investito di molteplici questioni, molte delle quali le stesse portate alla cognizione della Corte;(fribunale, dopo aver elencato i beni sottoposti a sequestro e l'elenco delle deduzioni difensive, alle pagg. 12 e 13 della ordinanza impugnata ha ritenuto infondata la richiesta di riesame. Secondo il Tribunale, a fronte del quadro indiziario, i rilievi difensivi non avrebbero decisiva valenza perchè:

a) la sproporzione economica non potrebbe essere circoscritta al periodo in cui sarebbe stata commessa la condotta partecipativa all'associazione mafiosa, cioè dal 2002, ma dovrebbe essere estesa anche al periodo antecedente, considerato che si tratta di un soggetto attinto da indizi di colpevolezza in ordine ad una delle più potenti consorterie mafiose della intera Calabria, presente sul territorio anche prima dell'anno 2002;

b) il sequestro sarebbe stato richiesto e disposto anche ai sensi dell'art. 416 bis, comma 7, cod. pen. e ciò assumerebbe rilievo soprattutto con "riguardo alle strutture di ristorazione che nel corso del tempo hanno ricevuto appalti per la somministrazione dei pasti ai migranti" (così il Tribunale);

c) l'intreccio economico tra i coniugi ricorrenti e altri indagati, Leonardo Sacco e Fernando Poerio, "lascia fortemente ritenere l'esistenza di una commistione di risorse economiche di provenienza illecita utilizzate per l'acquisizione e la gestione di strutture commerciali" (così il Tribunale);d) la situazione patrimoniale "dell'odierno proponendo" sarebbe modesta avendo dichiarato nel 2004 redditi pari a 35.000 euro e negli anni precedenti e successivi redditi sufficienti a soddisfare le quotidiane esigenze di vita ma non ad accantonare risparmi. 3.2.

Si tratta di un ragionamento viziato non avendo il Tribunale chiarito alcunchè, non solo sulla configurabilità del fumus commissi delicti, ma anche sul requisito della sproporzione tra beni e redditi o attività dei ricorrenti, sul perimetro temporale a cui si dovrebbe fare riferimento per determinare la legittimità dell'apposizione del vincolo cautelare sui beni, sul nesso di pertinenza tra i beni e i reati contestati; né è stato spiegato in relazione a quali reati i singoli beni sottoposti a sequestro sarebbero in rapporto di pertinenzialità e neppure si è chiarito perché si siano sequestrati beni acquistati prima del tempus commissi delicti, non potendo certo ritenersi adeguato il riferimento al fatto che il sodalizio mafioso di cui Poerio farebbe parte sarebbe presente sul territorio già prima della commissione dei fatti per cui si procede.

Quello impugnato è un provvedimento che, con una motivazione fortemente instabile, ha confermato un sequestro onnivoro.

3. Ne deriva che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio; il Tribunale in relazione si singoli profili segnalati ed ai singoli beni verificherà la legittimità del sequestro. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell