Sentenza — n. 35587/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revisione proposta dal ricorrente avverso la sentenza della. Corte di appello di Milano emessa in data 14 luglio 2017, irrevocabile il 10 gennaio 2019, nel processo denominato "Cerberus", con la quale il predetto è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. alla pena di anni sei di reclusione per avere fatto parte dell'associazione mafiosa denominata clan dei "Papalia" operante sul territorio del Comune di Buccinasco, composta da Domenico, Antonio e Rocca Papalia, già condannati per il medesimo delitto, oltre che da Barbaro Domenico, Barbaro Rosario e Papalia Pasquale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, art. 630 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35587/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tramite il proprio difensore di fiducia, Mario Miceli ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico articolato motivo di seguito sintetizzato. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Miceli Mario, nato a Platì il 02/09/1957 avverso la sentenza del 18/01/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato Pier Paolo Emanuele, difensore di Mario Miceli, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revisione proposta dal ricorrente avverso la sentenza della. Corte di appello di Milano emessa in data 14 luglio 2017, irrevocabile il 10 gennaio 2019, nel processo denominato "Cerberus", con la quale il predetto è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. alla pena di anni sei di reclusione per avere fatto parte dell'associazione mafiosa denominata clan dei "Papalia" operante sul territorio del Comune di Buccinasco, composta da Domenico, Antonio e Rocca Papalia, già condannati per il medesimo delitto, oltre che da Barbaro Domenico, Barbaro Rosario e Papalia Pasquale.
In particolare, il Miceli è stato ritenuto partecipe, sia per avere preso parte alle attività di intimidazione e sia beneficiando delle commesse di lavoro attraverso la società Mo. Bar S.a.s., poi sostituita dalla F.M.R. Scavi e Costruzioni, dal 2003 al luglio 2006. La Corte di appello ha rilevato come nel caso in esame nessun contrasto rilevante ai fini della revisione fosse rinvenibile tra la sentenza di condanna, oggetto della richiesta, e la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di appello di Milano in data 18 dicembre 2014, irrevocabile il 19 aprile 2016, nel processo denominato "Parco Sud", con la quale erano stati assolti altri e diversi imputati dalla stessa associazione mafiosa (Barbaro Francesco, Papalia Domenico e Perre Antonio) per non aver commesso il fatto, ed erano stati prosciolti per divieto di un secondo giudizio sui medesimi fatti gli imputati Barbaro Salvatore, Barbaro Domenico, Barbaro Rosario per il periodo dal 2006 all'il giugno 2010, nonché tutti i predetti imputati per il periodo compreso tra 1'11 giugno 2010 ed il 28 ottobre 2010 perché il fatto non sussiste.
La Corte perveniva a tale decisione sul rilievo fondamentale che il processo denominato "Parco Sud" in cui erano intervenute le predette statuizioni di improcedibilità e di assoluzione, non riguardavano il Miceli, in quanto già prosciolto nell'udienza preliminare dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., non sussistendo alcun contrasto rispetto alla posizione del Miceli, tenuto conto della diversità dei periodi temporali, atteso che nel processo "Cerberus" l'associazione era stata ritenuta sussistente dal 2003 al luglio del 2006, mentre nel procedimento "Parco sud", rispetto al quale il Miceli non era imputato per il reato ex art. 416-bis cod. pen., la contestazione del reato associativo faceva riferimento ad un periodo diverso, compreso dal 2006 alla data della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 28 ottobre 2010.
Inoltre, veniva anche evidenziato come nella sentenza della Corte di appello di Milano del 18 dicembre 2014 (processo "Parco Sud") il ruolo di socio della Mobar S.a.s e della FMR S.r.l. non era stato escluso, essendosi dato atto dell'intestazione della quota del 20% del capitale sociale in capo al Miceli, e che nessuna valutazione anche indiretta era contenuta circa il ruolo svolto dal Miceli in detta società, quale socio effettivo o solo fittizio.
2. Tramite il proprio difensore di fiducia, Mario Miceli ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico articolato motivo di seguito sintetizzato. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., per non avere la Corte tenuto conto che, al di là del diverso periodo temporale dei due procedimenti "Parco sud" e "Cerberus", si tratta della stessa associazione mafiosa riconosciuta come sussistente dal 2003 al 2010, con la conseguenza che una medesima condotta storica riferibile alla stessa persona, ossia la fattiva e mai interrotta partecipazione del ricorrente per tutto il periodo (2003/2010) ad una impresa operante nel settore movimento terra, sia stata posta nel processo "Cerberus" a fondamento del giudizio di responsabilità del Miceli mentre nel processo "Parco Sud" non rilevi più per il detto soggetto (Miceli), sebbene sia stata posta a fondamento della condanna emessa nei confronti dei suoi coimputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. La motivazione della Corte di appello appare del tutto condivisibile, perché evidenzia che non vi è alcun contrasto rilevante ai fini della revisione tra le indicate sentenze irrevocabili che riguardano, peraltro, anche soggetti diversi. Si è osservato che l'elemento di fatto della partecipazione del Miceli alla società utilizzata come strumento dell'associazione mafiosa, posto a base della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, non è stato neppure contraddetto dalla sentenza di assoluzione per ne bis in idem emessa nei confronti dei coimputati, non solo perché detta ultima sentenza non si è occupata di Miceli, ma soprattutto perchè neppure si è curata di qualificare come fittizia o come effettiva la partecipazione del Miceli alla società ritenuta strumentale agli scopi del sodalizio criminale (Mobar S.a.s e FMR S.r.l.).
Va detto che il ricorrente adduce che il contrasto poteva essere rilevato proprio nella natura fittizia o effettiva della qualità di socio da parte del Miceli, nel senso che nella sentenza di condanna il Miceli non poteva che essere stato considerato socio effettivo della società ritenuta strumentale agli scopi dell'associazione mafiosa, mentre nella sentenza con la quale i suoi coimputati erano stati prosciolti per ne bis in idem, essendo stati già condannati per il medesimo fatto anche nel periodo successivo al 2006 e fino al 2010, erano sempre stati considerati soci di detta società insieme al Miceli, senza che però nei confronti di quest'ultimo fosse stato disposto, invece, il rinvio a giudizio per il periodo successivo all'anno 2006.
In breve, e per fare chiarezza sui termini della questione dedotta, il ricorrente risulta essere stato condannato per partecipazione ad una associazione mafiosa fino all'anno 2006, mentre nel periodo successivo dal 2006 al 2010, sebbene la sua posizione in seno alla società strumentale agli scopi dell'associazione mafiosa si assume immutata, il predetto si è giovato della sentenza di non luogo a procedere emessa nei suoi confronti nel processo denominato "Parco Sud", diversamente dai suoi computati che sono, invece, stati condannati per l'intero periodo compreso tra il 2003 ed il 2010.
Si comprende bene l'assoluta insussistenza dei presupposti necessari per richiedere ed ottenere una revisione della condanna a norma dell'art. 630 cod. proc. pen. Si deve ricordare che in tema di revisione (Sez. 2, n.21556 del 06/05/2008, Carafasso, Rv. 240111) ciò che è emendabile è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto. Ne consegue che non è ammissibile l'istanza di revisione con la quale si deduca che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti.
Quindi, non ricorre il contrasto di giudicati nel caso di fatti giudicati in modo difforme in due diversi giudizi sulla base di una diversa valutazione del materiale probatorio che non si è tradotta nell'accertamento di fatti storici tra loro incompatibili. La norma parla di "fatti" posti a fondamento di una sentenza di condanna inconciliabili con altri "fatti" posti a fondamento di altra sentenza, sia essa di condanna o di assoluzione. Non si parla di difforme valutazione delle prove che non è emendabile perché espressione della funzione giurisdizionale che si esprime con il giudizio.
Nel caso di specie non è neppure chiaro quale sia stato il dato storico valutato in modo contrastante nelle due sentenze, atteso che la sentenza utilizzata come termine di confronto non solo non si occupa della posizione di Miceli, ma neppure con riferimento ai coimputati ha formulato valutazioni che contraddicano la condanna emessa nei confronti del Miceli, avendo ritenuto sussistente l'associazione mafiosa nei confronti dei predetti diversi partecipi, né avendo escluso la sua veste di socio della società ritenuta strumentale agli scopi del sodalizio criminale (Mobar S.a.s e FMR s.r.I.).
2. A ben vedere, l'unico contrasto - ma sempre di valutazioni e non di fatti - avrebbe potuto semmai ravvisarsi tra la sentenza di condanna emessa nel processo "Cerberus" e la sentenza di non luogo a procedere emessa nei confronti di Miceli nel processo "Parco Sud". Ma come è noto, in materia di revisione, nella nozione di "altra sentenza penale irrevocabile" di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non rientrano la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare, nè il provvedimento di archiviazione, trattandosi di atti per loro natura inidonei a rappresentare, in termini di stabilità e definitività, situazioni di fatto utilizzabili come parametri per un giudizio di revisione (Sez. 3, n. 39191 del 18/06/2014, Ventura, Rv. 260391).
In ogni caso, non può parlarsi di fatti storici inconciliabili tra loro ma al più di valutazioni diverse di "fatti probatori" di cui nulla è stato specificato e quindi nulla può predicarsi circa la loro reciproca inconciliabilità. Infine, non è superfluo ricordare che la regola, stabilita dall'art. 669, comma 8, prima parte cod. proc. pen., per cui, se nei confronti della stessa persona sono state pronunciate per il medesimo fatto una sentenza di proscioglimento e una decisione di condanna, il giudice ordina l'esecuzione della prima, non trova applicazione qualora la prima di identifichi in una sentenza di non luogo a procedere, prevalendo, in tal caso, il disposto del comma 9 dello stesso articolo che privilegia, anziché la decisione più favorevole, quella dotata del carattere dell'irrevocabilità (Sez. 1, n. 39337 del 23/10/2002, Morabito, Rv. 222533).
3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro