Sentenza — n. 35585/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare della stessa città in data 2 aprile 2019, applicava ad Evelyn Desiree Davila Trinidad la pena dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante l'esecuzione della pena, confermando nel resto la sentenza di condanna alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 73 e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Si imputa alla Davila il concorso in un'operazione di importazione di cocaina dal Perù, per l'ingente quantitativo di gr. 1807, in relazione alla quale ella avrebbe fatto pervenire il danaro necessario a retribuire i corrieri addetti al trasporto, avvalendosi dei servizi di un'agenzia di money transfer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35585/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E' palesemente infondata la richiesta di rimodulazione della pena pecuniaria, sul presupposto della sua eccessività in rapporto alle condizioni economiche della imputata. Al proposito, giova evidenziare che dal combinato disposto del primo e del secondo comma dell'art. 133-bis cod. pen., si evince che, solo dopo avere determinato la pena pecuniaria all'interno della forbice edittale, in base ai criteri generali della gravità del reato e della capacità a delinquere specificate dal precedente art. 133, il giudice può diminuirla sino a un terzo o aumentarla sino al triplo per adeguarla alla capacità economica del reo, con possibilità di superamento dei limiti edittali previsti.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Davila Trinidad Evelyn Desiree, nata in Perù il 27/06/1992 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 29/01/2020 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefania Riccio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare della stessa città in data 2 aprile 2019, applicava ad Evelyn Desiree Davila Trinidad la pena dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante l'esecuzione della pena, confermando nel resto la sentenza di condanna alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 73 e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Si imputa alla Davila il concorso in un'operazione di importazione di cocaina dal Perù, per l'ingente quantitativo di gr. 1807, in relazione alla quale ella avrebbe fatto pervenire il danaro necessario a retribuire i corrieri addetti al trasporto, avvalendosi dei servizi di un'agenzia di money transfer.
2. Propone ricorso l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Ferdinando Giffoni, deducendo due motivi. 2.1 Con il primo lamenta vizio di motivazione in ordine alla ricorrenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato. In particolare, la sentenza impugnata si sarebbe conformata acriticamente a quella di primo grado, che in due succinti passaggi, alle pagg. 25 e 51, si era limitata ad argomentare che gli esiti del sequestro e della attività intercettiva costituiscono prove granitiche della responsabilità dell'imputata, la quale avrebbe curato le operazioni di pagamento e quelle esecutive del trasporto; ad integrazione di tali rilievi, la Corte territoriale ha richiamato in termini stringati il contenuto del colloqui ritenuti probanti, senza tuttavia vagliare l'esistenza di una "ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica", e cioè che quei trasferimenti non erano affatto riferibili alla vicenda per cui è processo e che, in ogni caso, la Davila non aveva avuto alcuna consapevolezza che la somma trasferita fosse finalizzata a finanziare traffici illeciti; nel dettaglio, assumeva che non è infrequente che, dovendo inviare danaro ai connazionali, gli stranieri indirizzino il trasferimento ad amici o conoscenti degli effettivi destinatari, al solo fine di aggirare le soglie-limite previste per le operazioni di money-transfer. 2.2 Con il secondo motivo deduce l'assoluta mancanza grafica della motivazione in ordine alla censura relativa alla eccessività della pena (alla quale si era associato il Procuratore generale). 2.3 Con il terzo ed ultimo motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine alla eccessività della pena pecuniaria in rapporto alle condizioni economiche della condannata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel complesso inammissibile per genericità, perché reiterativo delle doglianze proposte nell'appello avverso la sentenza di primo grado, con il cui apparato motivazionale non si confronta, e comunque per manifesta infondatezza.2. Il primo motivo sviluppa censure in fatto, assumendo la difesa che i colloqui intercettati non darebbero conto della consapevolezza in capo alla Davila della destinazione del danaro a remunerare i corrieri della imponente operazione di importazione di stupefacenti che costituisce oggetto degli addebiti.
Nulla tuttavia aggiunge il ricorrente per sconfessare la concludenza o meno delle conversazioni che la sentenza impugnata, integrandosi con quella di primo grado, seleziona quali specialmente significative di una tale consapevolezza. Si tratta, in particolare, dei colloqui intercorsi tra la Trinidad e Ceceres Pardo, tra cui, anzitutto, quello del 6 aprile 2016, in cui questi si complimenta con la imputata per il buon esito della operazione, prospettandole la possibilità che le sia riconosciuto un "aggiornamento dello stipendio", ossia del compenso che - si comprende - ella percepisce in misura predeterminata per adempiere a tali incombenze; ed ancora, della sequenza del 23 aprile 2016, in cui Ceceres impartisce alla donna direttive sull'importo da trasferire e sui destinatari, indicandole il prestanome di cui dovrà avvalersi, così avviando con la Davila un'interlocuzione che si sviluppa nelle successive conversazioni - una delle quali intercorsa con il coimputato Casahuman Yufra - da cui si intende che ella ha inizialmente inviato una tranche di 1000 dollari statunitensi al soggetto interposto; che ha, quindi, atteso che le venisse comunicato il nominativo di altro prestanome per completare l'operazione; che ha, infine, trasferito il residuo importo stabilito attraverso il sistema money gram.
A fronte del delineato quadro ricostruttivo, appare evidente che la critica difensiva si sostanzia in una sollecitazione ad una diversa lettura delle risultanze investigative, senza considerare che, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova - che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale - non è affatto permesso dedurre il vizio del travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623).
Nel medesimo solco argomentativo si pone il principio, specificamente affermato proprio in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, per cui l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti interessati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce una quaestio facti, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, e si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella specie è accaduto - la valutazione operata risulti conforme a logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715;
Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724). Ne consegue che, non essendo ravvisabili nel ragionamento dei giudici di merito aspetti di illogicità manifesta ovvero distonie tra premesse e conclusioni o nell'applicazione delle regole di inferenza, non è dato accedere alla alternativa lettura delle risultanze istruttorie - peraltro del tutto ipotetica e disancorata da riscontri in fatto - prospettata dalla difesa, secondo la quale le conversazioni captate ben possono trovare spiegazione nell'esigenza, comune a molti cittadini stranieri presenti nel nostro paese, di inviare danaro a propri connazionali aggirando le disposizioni fiscali limitative stabilite dalla legislazione nazionale.
Sotto altro profilo, la deduzione difensiva non ha carattere di decisività, nulla osservando parte ricorrente a confutazione degli esiti dell'attività investigativa compendiata nella informativa dei Carabinieri di Roma dell'8 agosto 2017, pag. 38 e ss., pure richiamata a supporto della duplice conforme valutazione di primo e di secondo grado. Al proposito, deve osservarsi che costituisce principio sedimentato quello per il quale il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria, sviluppata avverso singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, Perelli, Rv. 277091).
3. E' manifestamente infondato il motivo inerente alla eccessività della pena inflitta, peraltro determinata in misura prossima al minimo (tenuto conto degli elementi circostanziali). La valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio, espressa dai giudici di merito, si intreccia con il diniego di esclusione dell'aggravante dell' ingente quantità prevista ex art. 80, d.P.R. cit. e sulla ritenuta non concedibilità delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla detta aggravante; coerentemente si evidenzia, nell'ordito motivazionale della sentenza di appello, come l'imputata abbia arrecato il proprio contributo causale all'importazione di un quantitativo di stupefacente sensibilmente superiore al parametro minimo, basato sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarnnente detenibile, indicato dalla giurisprudenza ai fini della individuazione dell'ingente quantità (pari a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, 4 stando alla definizione datane nella sentenza Sez.
U. n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv.253150, la cui perdurante attualità è stata confermata, pur dopo la riforma di cui al d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005).
4. E' palesemente infondata la richiesta di rimodulazione della pena pecuniaria, sul presupposto della sua eccessività in rapporto alle condizioni economiche della imputata. Al proposito, giova evidenziare che dal combinato disposto del primo e del secondo comma dell'art. 133-bis cod. pen., si evince che, solo dopo avere determinato la pena pecuniaria all'interno della forbice edittale, in base ai criteri generali della gravità del reato e della capacità a delinquere specificate dal precedente art. 133, il giudice può diminuirla sino a un terzo o aumentarla sino al triplo per adeguarla alla capacità economica del reo, con possibilità di superamento dei limiti edittali previsti.
Dunque, più che di un requisito da vagliare ai fini della dosimetria della pena ex art. 133 cod. pen. — che resta agganciata ai canoni della gravità del reato e della capacità a delinquere del soggetto — si tratta di un elemento di attenuazione il quale postula una vera e propria impossibilità, o quantomeno un'estrema difficoltà, di soddisfare la pena già stabilita, e deve essere provata dalla parte processuale che ne invochi la valutazione (Sez. 6, n. 56297 del 16/11/2017, Alvarez, Rv. 271675); prova che, nella specie, è rimasta un puro enunciato difensivo.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si indica in dispositivo in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces