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Sentenza — n. 35584/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35584/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35584/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa in data 17 dicembre 2019 con cui il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno ha condannato Giuseppe Pace, in esito a rito abbreviato, alla pena di anni sei e mesi e mesi otto di reclusione, ed euro 33.000,00 di multa, oltre alle pene accessorie di legge, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Si imputa al Pace, destinatario di un servizio mirato di contrasto al narcotraffico, di avere detenuto sulla propria persona, occultati in un involucro nella tasca dei pantaloni, gr. 79,82 di cocaina, con titolo attivo pari a gr. 40,75, da cui erano ricavabili n. 272 dosi, come accertato in occasione di un controllo eseguito dalla Polizia sulla statale S518 per Battipaglia.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35584/2021 — snpen · Corte di Cassazione: e 3), entrambi afferenti alla qualificazione giuridica del fatto ed al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili per lo stesso ordine di rilievi di cui al paragrafo che precede.Il diniego del riconoscimento del fatto lieve è stato operato in relazione a tutte le circostanze che hanno condotto all'arresto, come sopra riportate, nonché in relazione al negativo comportamento post factum dell'imputato, il quale, attraverso l'implausibile versione dei fatti resa in sede di interrogatorio, ha evidenziato assenza totale di ravvedimento e di revisione critica dei propri agiti; la motivazione, sul punto, non evidenzia profili di illogicità manifesta, né di contraddittorietà.

Parole chiave

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pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti infrazione grave alla lstup infrazioni riguardanti la canapa consumo di canapa reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Quando risulta che il giudice abbia tenuto conto, ai fini della modulazione della pena in concreto, dei parametri posti dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si indica in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Pace Giuseppe, nato a Rosarno il 17/07/1969 avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 02/07/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa in data 17 dicembre 2019 con cui il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno ha condannato Giuseppe Pace, in esito a rito abbreviato, alla pena di anni sei e mesi e mesi otto di reclusione, ed euro 33.000,00 di multa, oltre alle pene accessorie di legge, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Si imputa al Pace, destinatario di un servizio mirato di contrasto al narcotraffico, di avere detenuto sulla propria persona, occultati in un involucro nella tasca dei pantaloni, gr. 79,82 di cocaina, con titolo attivo pari a gr. 40,75, da cui erano ricavabili n. 272 dosi, come accertato in occasione di un controllo eseguito dalla Polizia sulla statale S518 per Battipaglia.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, con atto del difensore di fiducia, avv. Maria Angela Borgese, in cui articola i seguenti motivi. In via del tutto preliminare, deduce il travisamento della prova nei termini qui di seguito indicati: - quanto al verbale di sequestro, i giudici di merito, con doppia pronuncia conforme, hanno ritenuto che il Pace fosse inserito in un ampio contesto criminale, organizzato e professionale, sulla base del solo esito della perquisizione personale, giungendo ad attribuirgli il ruolo di corriere o di responsabile del traffico interregionale, in ragione della sua provenienza dalla Calabria, così accedendo ad una ricostruzione del tutto apodittica e congetturale; - quanto ai contenuti dell'interrogatorio, le sentenze di merito affermano che il Pace aveva negato che la droga fosse sua, ventilando la possibilità che terzi non ben specificati soggetti gli avessero teso una imboscata per addebitargli una responsabilità inesistente.

Tale sintesi, che si legge nella sentenza di promo grado, snatura quanto l'imputato ha effettivamente dichiarato, che cioè tal Nicola, incontrato occasionalmente il giorno prima, gli aveva affidato il pacchetto contenente la cocaina con un pretesto, nel momento in cui si era avveduto della presenza dei carabinieri, subito dopo dileguandosi. Il giudice di merito ha inoltre valutato non credibili e contraddittorie tali circostanze, lì dove le videoriprese acquisite ad istanza dell'imputato, ritraenti il luogo ove era avvenuto l'arresto, evidenziato che egli era intento a parlare con una persona non inquadrata dalle telecamere. 2.1 Tanto premesso, con il primo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualificazione del reato ai senso dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 ed in relazione all'applicazione della recidiva.

La sentenza della Corte di appello non avrebbe dato risposta ai motivi di cui ai commi nn. 1 e 4 dell'atto di appello inerenti a tali punti, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, così facendo un uso improprio della motivazione "per relationem". 2.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 quanto al diniego di riconoscimento dell'ipotesi lieve. La sentenza impugnata argomenta il diniego sulla base del dato ponderale e della natura dello stupefacente tratto in sequestro (pari a gr. 40 di cocaina), benché il primo non fosse rilevante in senso ostativo. 2.3.

Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. nl 309 del 1990, in punto di qualificazione giuridica del fatto. Sulla base dei dedotti travisamenti di prova è stato denegato il riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. benché alcun elemento consenta di escludere la ridotta offensività della condotta, stante il contenuto valore ponderale della droga sequestrata, l'unicità della contestazione, la mancanza di prova in ordine ai pretesi collegamenti del Pace con il circuito del narcotraffico interregionale. 2.4.

Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 133 e 99 cod. pen. I giudici di merito avrebbero motivato in termini apodittici, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze generiche ed al trattamento sanzionatorio, sulla base della congetturale ricostruzione di cui supra, senza soffermarsi sulla effettiva entità del fatto e sulla personalità dell'agente; ed hanno denegato l'esclusione della recidiva, benché sia configurata come non obbligatoria, senza accertare che la reiterazione dell'illecito sia stata sintomo di maggiore riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, posto che il Pace è gravato da un precedente risalente a circa 13 anni addietro. 2.5.

Violazione del principio di proporzionalità sanzionatoria di matrice eurounitaria (art. 4 DQ 2004/757 GAI; art. 49, comma 3 della Carta dei Diriti fondamentali della Unione Europea), divenuto norma precettiva in relazione all'art. 6 del Trattato dell'Unione, alla luce di quanto stabilito dalla Corte cost.L'art. 4, DQ prevederebbe come congrua una pena detentiva massima non superiore a 3 anni, mentre la pena inflitta risulta pari ad anni 6 e mesi 8 di reclusione, dunque superiore di oltre il doppio rispetto a tale soglia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente inammissibile. Anzitutto, è inammissibile il motivo, dedotto in via del tutto preliminare dalla difesa, inerente al travisamento della prova, con riguardo alle risultanze del verbale di perquisizione e sequestro ed ai contenuti dell'interrogatorio di garanzia reso dall'imputato. Ed invero, questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece:

a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;

b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;

c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;

d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della decisione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085). Nel caso in scrutinio, il ricorrente si duole, in primis, dell'attribuzione al Pace, da parte del Giudice delle indagini preliminari, del ruolo di corriere, ovvero ed alternativamente, di quello di responsabile del traffico interregionale di stupefacenti, dedotta dai giudici di merito dal rilevante quantitativo rinvenuto nella sua disponibilità, di prima mattina, nei pressi del casello di una autostrada, a molti chilometri dal luogo di residenza sito in altra regione (la Calabria); attribuzione che appare scevra da illogicità e tutt'altro che incompatibile dal punto di vista logico con le su riportate circostanze dell'arresto.

Parimenti, è fondato su una massima di esperienza inconfutabile, alla luce delle medesime circostanze fattuali, il ritenuto inserimento del Pace in un più ampio circuito distributivo, che non significa affatto affiliazione a sodalizi ben individuati storicamente operanti nella terra di origine. Sotto altro profilo, la difesa lamenta il travisamento dei contenuti dell'interrogatorio senza dare dimostrazione alcuna di quanto riferito dal Pace, per cui egli avrebbe ricevuto inconsapevolmente l'involucro contenente la droga da parte di un terzo - situazione che ha trovato efficace sintesi nella sentenza di primo grado nel riferimento ad una imboscata, avuto riguardo all'inganno con cui, in tesi, un fantomatico soggetto gli avrebbe affidato il pacchetto per guadagnarsi l'impunità, a lui addossando la responsabilità della detenzione - non essendo stato inquadrato dalle videoriprese altro soggetto, né documentata alcuna cessione da parte di questi all'imputato.Peraltro, è il caso di evidenziare che il travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme" nelle sole ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti - Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155).

Tali connotati di macroscopica evidenza, alla luce di quanto precede, difettano nel caso in scrutinio.

2. E' viziato da genericità il motivo sub 1) (terzo motivo in ordine di esposizione) indicato in ricorso. La difesa non precisa in che misura e per quali ragioni il riscontro, in termini sostanzialmente adesivi a quelli della sentenza di primo grado, alle censure formulate nell'atto di appello in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ed alla recidiva non possa ritenersi accettabile. Non appare al Collegio che il motivo possa sottrarsi al rilievo di aspecificità sol perché il ricorso opera richiamo numerico ai punti della decisione impugnata che si assumono lacunosi ed ai corrispondenti motivi di appello, posto che degli uni e degli altri non sono indicati i contenuti.

A quel che è dato comprendere, le doglianze, pur formalmente ricondotte a vizio di mancanza della motivazione, pongono in luce quella che, per il ricorrente, è piuttosto una insufficienza argomentativa, la quale non costituisce vizio deducibile in questa sede di legittimità, ove non si risolva in manifesta illogicità e contraddittorietà del tessuto esplicativo della decisione. Chiaro risulta l'intento difensivo di conseguire, attraverso motivi già prospettati quanto alla qualificazione giuridica del fatto ed ai presupposti per il riconoscimento della recidiva, una alternativa e non consentita lettura delle risultanze istruttorie che si assumono essere state oggetto di travisamento e, soprattutto, del significato che è stato ad esse attribuito — invero senza incongruenze logiche — dalle conformi decisioni di primo e secondo grado.

3. I motivi di cui ai nn.

2) e 3), entrambi afferenti alla qualificazione giuridica del fatto ed al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili per lo stesso ordine di rilievi di cui al paragrafo che precede.Il diniego del riconoscimento del fatto lieve è stato operato in relazione a tutte le circostanze che hanno condotto all'arresto, come sopra riportate, nonché in relazione al negativo comportamento post factum dell'imputato, il quale, attraverso l'implausibile versione dei fatti resa in sede di interrogatorio, ha evidenziato assenza totale di ravvedimento e di revisione critica dei propri agiti; la motivazione, sul punto, non evidenzia profili di illogicità manifesta, né di contraddittorietà.

Piuttosto, le doglianze difensive investono, ancora una volta, l'apprezzamento degli elementi fattuali operato dai giudici di merito, aspirando il ricorrente ad una, non consentita, diversa valutazione, ovvero ad attribuire preminente rilievo ad aspetti che la Corte ha valutato, all'evidenza, come recessivi. Correttamente la decisione di merito ha fatto applicazione del consolidato indirizzo della giurisprudenza, che impone di valutare in modo non atomistico oltre a qualità e quantità dell'oggetto delle condotta, mezzi, modalità e circostanze di commissione, e di apprezzare, dunque, il fatto non sulla base del solo parametro ponderale, bensì in termini complessivi, alla stregua di tutti gli indici che la norma di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 contempla ( Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615;

Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044). In tale prospettiva, non può essere enfatizzato il solo valore ponderale della droga sequestrata, che, a fronte di un quantitativo di 272 dosi ricavabili, con motivazione immune da censure la Corte ha valutato tutt'altro che contenuto, per desumere conclusivamente che tale dato, in uno alla qualità della sostanza ed al carattere non occasionale del traffico, risulta ostativo all'accoglimento delle richieste difensive. Anche la mancanza di prova di collegamenti con il circuito del narcotraffico interregionale non sembra essere argomento idoneo a disarticolare la tenuta logica della motivazione, atteso che la provenienza almeno geografica del soggetto da altra regione ed il suo previo contatto con fonti di approvvigionamento di significativa portata, verosimilmente ivi allocate, sono dati oggettivi che la Corte ha valorizzato con motivazione esente da discrasie.

4. Analogamente è a dirsi in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, i quali trovano compiuta spiegazione nella complessiva valutazione degli elementi fattuali documentati nel verbale di sequestro. Quando risulta che il giudice abbia tenuto conto, ai fini della modulazione della pena in concreto, dei parametri posti dall'art. 133 cod. pen., riconducibili alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del soggetto, dando rilievo agli aspetti che egli valuti prevalenti nella formazione del proprio convincimento, non è richiesta una analitica disamina di tutti i profili dedotti dalla difesa.

Venendo all'applicazione della recidiva facoltativa, l'obbligo di motivazione non si traduce nella necessità di una espressa enunciazione dei motivi, potendo gli stessi essere desunti dall'apprezzamento della gravità dei fatti e della pericolosità del soggetto (Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Fatale, Rv. 254341; e, ancora, quanto alla legittimità di una motivazione implicita sul punto v. Sez. 6, Sentenza n. 14937 del 14/03/2018, De Bellis, Rv. 272803; Sez. 6, n 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). Nello specifico caso tale obbligo può dunque ritenersi assolto, sia pure in termini sintetici, dal riferimento che la Corte territoriale opera alla non occasionalità della condotta, in rapporto alla dimensione lesiva dei fatti per cui oggi si procede.

4. Il quarto motivo è inammissibile. La decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea n. 757 del 2004, richiamata dalla difesa, nella parte che qui interessa, recita: "1. Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui agli articoli 2 e 3 siano soggetti a pene detentive effettive, proporzionate e dissuasive. Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno 1 e 3 anni..." Questa Corte ha già sancito che in tema di stupefacenti, la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 73 commi 1 e 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è incompatibile con i parametri edittali di cui all'art. 4 della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea n. 757 del 2004, secondo cui "ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'art. 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno uno e tre anni", in quanto con tale dizione non vengono indicati il termine minimo e quello massimo della pena, ma soltanto quelli minimi da stabilire a seconda dei casi.

Facendo applicazione di tale principio la Corte, nel disattendere la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia avanzata dal ricorrente, ha escluso, altresì, che la richiamata disciplina sanzionatoria sia incompatibile con il principio di proporzionalità della pena di cui all'art. 49, par. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" (Sez. 3, n. 41152 del 06/07/2016, Rv. 267783).

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si indica in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e