Sentenza — n. 35583/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della condanna resa dal Tribunale di Napoli in data 12 gennaio 2019, in esito a rito abbreviato, ha rideterminato la pena detentiva inflitta a Luigi Antuono nella misura di anni due e mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 73, commi 3 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La responsabilità dell'imputato è stata affermata in relazione alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti del tipo hashish (gr. 3,70), marjuana (gr. 0,39), cocaina (4,95), anfetamine (n. 10 pasticche), metamfetamina (gr. 33,02), metadone ed ecstasy, che si è ritenuto destinata, per modalità di presentazione, peso lordo complessivo e confezionamento delle dette sostanze, ad uso non esclusivamente personale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 442 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35583/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Fondato appare invece l'ultimo motivo di ricorso, risultando non corretta, verosimilmente per un errore di calcolo, la pena finale all'esito della riduzione per il rito prescelto, siccome inferiore alla misura di un terzo, prevista ex art. 442 cod. proc. pen. Ed invero, assunta a base del calcolo, dalla Corte territoriale, la pena base di anni sei e ridotta la stessa, per le circostanze attenuanti generiche, ad anni quattro di reclusione, la pena finale, con la detrazione di un terzo, risulta pari ad anni due e mesi otto, e non invece ad anni due e mesi dieci. Va dunque rideterminata in tale misura la pena detentiva inflitta.
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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Antuono Luigi, nato a Sessa Aurunca il 09/09/1996, avverso la sentenza del 12/10/2019 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio; letti i motivi aggiunti del difensore di fiducia avv. Domenico Schiavo; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino - cui si è riportato il Pubblico Ministero di udienza, Sostituto Procuratore Generale Giuseppina Casella - che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena irrogata, da rideterminare nella misura di anni 2 e mesi 8 di reclusione e dichiararsi la inammissibilità del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della condanna resa dal Tribunale di Napoli in data 12 gennaio 2019, in esito a rito abbreviato, ha rideterminato la pena detentiva inflitta a Luigi Antuono nella misura di anni due e mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 73, commi 3 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La responsabilità dell'imputato è stata affermata in relazione alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti del tipo hashish (gr. 3,70), marjuana (gr. 0,39), cocaina (4,95), anfetamine (n. 10 pasticche), metamfetamina (gr. 33,02), metadone ed ecstasy, che si è ritenuto destinata, per modalità di presentazione, peso lordo complessivo e confezionamento delle dette sostanze, ad uso non esclusivamente personale.
2. Ricorre per cassazione l'imputato Luigi Antuono, con atto del difensore di fiducia, avv. Domenico Schiavo, in cui sono dedotti quattro motivi. 2.1 Con il primo, lamenta vizio di motivazione in ordine alla concreta idoneità offensiva delle sostanze sequestrate, in particolare quanto all'accertamento della effettiva efficacia drogante. L'esito del droptest, ossia dell'analisi qualitativa eseguita dalla Guardia di Finanza nella immediatezza, deve invero ritenersi inesaustivo, non consentendo di accertare entità od indice dei principi attivi contenuti nei reperti, a tal fine rendendosi necessaria una consulenza chimico-tossicologica, mai espletata. 2.2.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione per avere la sentenza motivato per relationem alla sentenza di primo grado, quanto alla destinazione della sostanza ad uso non esclusivamente personale, pur sulla premessa di non condividerne appieno il percorso argomentativo. Al contrario, la valutazione di esattezza e della insussistenza di vizi logici nell'atto richiamato costituirebbe presupposto di legittimità del ricorso a tale tecnica redazionale. 2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. citato.
A tal proposito, risultano valorizzati nella sentenza di secondo grado taluni elementi, quali il dato ponderale lordo, la eterogeneità delle sostanze rinvenute e l'acquisizione attraverso il deep web, nonché il contestuale rinvenimento di alcune scritture da cui risulterebbero cessioni pregresse con relativi acquirenti; lì dove il valore ponderale non appare significativo con riferimento alle droghe leggere, di cui il ricorrente deteneva al momento quantitativi assai modesti. 2.4. Con il quarto motivo, la difesa lamenta l'erronea determinazione della pena finale da applicare, in quanto la riduzione per il rito abbreviato risulta essere stata applicata in misura inferiore ad un terzo.
3. Con memoria del 16 giugno il difensore ha formulato motivi aggiunti in cui deduce che sulle determinazioni della Corte territoriale, quanto al mancato riconoscimento della ipotesi lieve, avrebbe pesato il dato dell'acquisizione delle sostanze attraverso il cd. deep web, ritenuto indicativo di particolare scaltrezza e tale da destare allarme sociale; lì dove appare evidente che si tratti di modalità prescelta per mantenere l'anonimato da parte di un soggetto immune da pregiudizi penali. Il manoscritto risalirebbe, poi, all'anno 2017, ossia ad epoca di circa due anni anteriore a quella dell'arresto, evidenziando l'inattualità di quanto in esso documentato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente al motivo inerente alla erronea determinazione della pena detentiva, che impone l'annullamento con rinvio della sentenza nei limiti che saranno di seguito indicati, mentre propone, per il resto, censure inammissibili per manifesta infondatezza.
2. Il primo motivo si incentra sul mancato accertamento della natura drogante delle sostanze. Per pacifico indirizzo giurisprudenziale il narcotest - come pure il droptest - costituisce strumento affidabile ed esaustivo al fine di stabilire l'effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza, in quanto accertamento qualitativo mediante analisi speditiva, basato su una serie di saggi cromatici che consentono di riconoscere e distinguere con oggettività i principi attivi (v. Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucchi, Rv. 263784; Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino, Rv. 269007); da tanto discende che non può revocarsi in dubbio la offensività della condotta, che è strettamente correlata all'effetto stupefacente delle sostanze, quale attitudine ad indurre modificazioni nell'assetto neuropsichico dell'assuntore.
Come più oltre si vedrà, il mancato espletamento della perizia chimico- tossicologica, ex se rilevante ai fini dell'accertamento dell'entità o dell'indice dei principi attivi contenuti nei reperti è, tuttavia, non decisivo ai fini del mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve e di un più mite trattamento sanzionatorio nel caso al vaglio, posto che il diniego è fondato su una pluralità di indicatori, quali il dato ponderale lordo, la eterogeneità delle sostanze detenute, le modalità di acquisizione (attraverso il deep web), il contestuale rinvenimento di alcune scritture da cui risulterebbero cessioni pregresse.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La solo parziale condivisione del percorso argomentativo della sentenza di primo grado - affermata in tali, generici, termini nella sentenza di primo grado - non preclude il ricorso alla motivazione per relationem quanto ai soli passaggi argomentativi della decisione impugnata che, all'evidenza, la Corte ha inteso condividere. In ogni caso, deve tenersi conto che è inammissibile per genericità il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello che non sono stati valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano Rv. 277161).
4. Il terzo motivo, incentrato sul minimo valore ponderale delle droghe leggere rinvenute nella disponibilità dell'imputato, è manifestamente infondato. La Corte ha dato atto che dalle informative dell'Agenzia delle dogane e Monopoli di Malpensa, risulta che in data 11 gennaio 2019 erano intercettati due pacchi in spedizione, diretti all'indirizzo attuale dell'imputato, contenenti sostanza del tipo marjuana per il peso di circa 990,00 gr., di cui l'Antuono era all'evidenza destinatario. Anche a prescindere da tali rilievi, con motivazione esaustiva e scevra da profili di manifesta illogicità e contraddittorietà, la Corte territoriale ha valorizzato, come detto, una pluralità di elementi, quali la strumentazione per il confezionamento in dosi rinvenuta all'atto dell'accertamento della polizia giudiziaria, il dichiarato approvvigionamento attraverso il deep web, inteso come mercato nero sommerso, unitamente alla ampia varietà delle sostanze, rinvenute in uno ad annotazioni (riportanti i nomi degli acquirenti, le quantità alienate e i guadagni percepiti); elementi in ragione dei quali non è dato ritenere né la destinazione della droga sequestrata all'Antuono ad uso esclusivamente personale, apparendo, di contro, significativi di una florida attività di spaccio, né la lieve entità del fatto, che va dunque esclusa alla luce del complessivo contesto circostanziale.
Al riguardo è il caso di precisare che le scritture acquisite, quand'anche risalissero all'anno 2017, come assertivamente dedotto dalla difesa nei motivi aggiunti, costituiscono, alla luce degli ulteriori elementi sopra indicati, un dato significativo non già della inattualità della condotta di cessione, bensì del carattere ripetuto e non occasionale di essa e, dunque hanno un peso nell'apprezzamento complessivo del fatto operato dal tribunale. Il diniego di riqualificazione nel fatto lieve appare coerente con il consolidato indirizzo della giurisprudenza, che impone di valutare in modo non atomistico mezzi, modalità e circostanze di commissione, oltre a qualità e quantità dell'oggetto delle future cessioni, e di apprezzare la condotta complessivamente tenuta dall'agente non sulla base del solo parametro quantitativo, bensì alla stregua di tutti gli indici richiamati dal comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615;
Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044). Specificamente, si è affermato che, quando ricorre la contestuale detenzione spazio-temporale di sostanze stupefacenti di diversa natura, deve effettuarsi un'unica, complessiva valutazione della condotta illecita. (Sez. 4, n. 28561 del 25/05/2016, Zuccaro, Rv. 267438 e, parimenti, Sez. 3, n. 6824 del 04/12/2014, dep. 2015, Masella, Rv. 262483 hanno escluso, in applicazione di tale principio, e con riferimento ad ipotesi speculari a quella che occupa, il riconoscimento dell'ipotesi lieve con riferimento alla condotta di detenzione di droga "pesante", unitamente ad una rilevante quantità di droga leggera.
Da tutto quanto precede consegue che la scissione tra droghe leggere e pesanti, invocata dalla difesa anche ai fini del riconoscimento della lievità del fatto, risulta artificiosa e destituita di ogni logico fondamento.
4. Fondato appare invece l'ultimo motivo di ricorso, risultando non corretta, verosimilmente per un errore di calcolo, la pena finale all'esito della riduzione per il rito prescelto, siccome inferiore alla misura di un terzo, prevista ex art. 442 cod. proc. pen. Ed invero, assunta a base del calcolo, dalla Corte territoriale, la pena base di anni sei e ridotta la stessa, per le circostanze attenuanti generiche, ad anni quattro di reclusione, la pena finale, con la detrazione di un terzo, risulta pari ad anni due e mesi otto, e non invece ad anni due e mesi dieci. Va dunque rideterminata in tale misura la pena detentiva inflitta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva, che ridetermina nella misura di anni 2 e me