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Sentenza — n. 35581/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35581/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35581/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Attraverso il proprio difensore, Santo Grasso chiede alla Corte di cassazione di annullare la sentenza della Corte di appello di Messina del 22 gennaio 2020, che, pur modificando in senso a lui favorevole il trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per i delitti di truffa e millantato credito, irrogatagli dal Tribunale della stessa città il 5 aprile 2018. Gli si addebita di essersi presentato a Giuseppe Godfrey come ufficiale della Guardia di finanza, vantando, in tale qualità, aderenze con funzionari della locale azienda sanitaria e promettendogli di far assumere presso quest'ultima il genero, quindi simulando, a tal fine, un incontro presso il locale ospedale con un falso medico compiacente e facendosi consegnare, in diverse soluzioni, la complessiva somma di tremila euro, quale prezzo per la propria mediazione e ricompensa per il pubblico funzionario.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35581/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Non vi può essere dubbio, dunque, sul rapporto di continuità normativa tra le due fattispecie. Del resto, in questi termini si è espresso anche lo stesso legislatore (relazione ministeriale al d.d.I., pag. 17), con indicazione certamente non vincolante per l'interprete, ma che comunque non può essere pretermessa in presenza di un testo normativo con essa obiettivamente compatibile. 2.3. Riguardo al secondo dei punti controversi, uno dei principali argomenti a sostegno della tesi della discontinuità normativa, quanto meno con riferimento all'ipotesi del secondo comma dell'art. 346, risiede proprio nella non sovrapponibilità delle due fattispecie quanto alle modalità della condotta del "venditore di fumo".

Parole chiave

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truffa in materia di prestazioni reato economico falso certificato medico frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione falsità in documenti di servizio tentata truffa
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Grasso Santo, nato a Messina il 27/03/1951, avverso la sentenza emessa il 22/01/2020 dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Attraverso il proprio difensore, Santo Grasso chiede alla Corte di cassazione di annullare la sentenza della Corte di appello di Messina del 22 gennaio 2020, che, pur modificando in senso a lui favorevole il trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per i delitti di truffa e millantato credito, irrogatagli dal Tribunale della stessa città il 5 aprile 2018. Gli si addebita di essersi presentato a Giuseppe Godfrey come ufficiale della Guardia di finanza, vantando, in tale qualità, aderenze con funzionari della locale azienda sanitaria e promettendogli di far assumere presso quest'ultima il genero, quindi simulando, a tal fine, un incontro presso il locale ospedale con un falso medico compiacente e facendosi consegnare, in diverse soluzioni, la complessiva somma di tremila euro, quale prezzo per la propria mediazione e ricompensa per il pubblico funzionario.

2. Nel ricorso in esame si deducono: 2.1. violazione dell'art. 346, secondo comma, cod. pen., per l'inidoneità decettiva della vanteria posta in essere dall'imputato, comunemente reputato soggetto poco attendibile e tale ritenuto, quanto meno in un primo momento, anche dai querelanti; 2.2. violazione dell'art. 640, cod. pen., non potendo questi ultimi considerarsi vittime di un raggiro, avendo preso parte attiva alla vicenda; 2.3. violazione delle medesime disposizioni di legge, nella parte in cui il delitto di truffa non è stato ritenuto assorbito nel millantato credito; 2.4. violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non essendo stata raggiunta la dimostrazione dell'effettiva consegna dei soldi, essendovi solo la prova, di per sé insufficiente, di prelievi di denaro dal bancomat; 2.5. mancanza di motivazione, essendosi la sentenza impugnata limitata a riportare le motivazioni di quella di primo grado; 2.6. violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza immotivatamente determinato la pena in misura comunque superiore al minimo edittale.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con i quali si contestano la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito e la congruenza della motivazione per tale profilo, sono inammissibili, per ragioni sostanzialmente comuni, che ne consentono la trattazione congiunta. 1.1. La censura riguardante l'idoneità decettiva della condotta dell'imputato è priva di qualsiasi fondamento, poiché smentita già solo dall'avvenuta dazione della somma da parte del destinatario della sua millanteria, il quale, altrimenti, ovviamente non si sarebbe determinato in tal senso.

Del resto, è incontroverso che Grasso non si sia limitato alla semplice vanteria verbale, ma abbia arricchito quest'ultima con ulteriori contegni ingannevoli (la fissazione nei locali dell'ospedale dell'incontro con il falso medico, l'utilizzo di stampati con il simbolo dell'azienda sanitaria). 1.2. Altrettanto inconsistente - oltre che attinente al merito della vicenda, non sindacabile in questa sede - è l'addotto dubbio sull'effettiva corresponsione del danaro da parte del Godfrey. Tanto dicasi non solo perché l'avvenuto prelievo di dette somme è indiscusso ed è cronologicamente e logicamente congruente con l'ipotesi accusatoria, ma altresì in quanto la vicenda troverebbe conferma nei dati ricavabili dai tabulati delle rispettive utenze telefoniche: risultanze probatorie, queste, con le quali il ricorso elude completamente il confronto. 1.3.

Del tutto generica, infine, risolvendosi nella sua mera enunciazione, è la doglianza in tema di difetto di motivazione.

2. Meritano accoglimento, invece, il secondo ed il terzo motivo, anche questi suscettibili di essere trattati congiuntamente per la stretta connessione dei relativi temi, che evocano questioni sulle quali non v'è concordia di opinioni, sia in giurisprudenza che in letteratura, ovvero:

a) la continuità normativa tra il delitto di millantato credito, di cui all'abrogato art. 346, cod. pen., e quello di traffico di influenze illecite, previsto dal successivo art. 346-bis, introdotto dalla legge n. 190 del 2012 e poi modificato dalla legge n. 3 del 2019;

b) il concorso di quest'ultima fattispecie con il delitto di truffa. Le opinioni del Collegio su entrambi gli aspetti, possono sintetizzarsi nei termini che seguono. 2.1. Sussiste continuità normativa tra il millantato credito ed il traffico d'influenze illecite, con riferimento ad ambedue le ipotesi descritte dal previgente art. 346: sia, cioè, quella della remunerazione per l'autore della mediazione (primo comma), che quella del versamento pretestuosamente destinato a comprare il favore dell'agente pubblico (secondo comma).Tralasciando alcuni profili di non coincidenza delle due fattispecie, che non rilevano nel presente giudizio e che, in generale, si presentano obiettivamente secondari, oltre che sostanzialmente incontroversi (soprattutto dopo la riforma del 2019, che si è preoccupata di emendare i relativi disallineamenti testuali tra le due norme), le ragioni che alimentano il dibattito sul punto sono sostanzialmente due:

a) l'estensione della penale rilevanza, da parte dell'art. 346-bis, alla condotta del c.d. "compratore di fumo", il quale, invece, nella vigenza dell'art. 346, veniva considerato non meritevole di pena;

b) con specifico riguardo all'ipotesi del secondo comma dell'art. 346, la scomparsa, nel testo dell'art. 346-bis, dell'espresso riferimento al «pretesto» di dover comprare il favore dell'agente pubblico. 2.2. Sul primo punto, ritiene il Collegio che, considerando l'analogia di situazione, possano rappresentare un'utile guida le osservazioni che hanno condotto le Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258476) a ravvisare continuità normativa tra la previgente concussione per induzione e la nuova fattispecie di induzione indebita ex art. 319-quater, cod. pen.: anche quest'ultima norma, infatti, al pari di quella dell'art. 346-bis, cit., è stata introdotta dalla c.d. "legge Severino", col dichiarato intento di colpire le "zone grigie" dei rapporti tra cittadini e pubblici amministratori, al fine di preservare non solo il buon andamento e l'imparzialità dell'apparato amministrativo, ma anche la sua reputazione, e perciò considerando meritevole della sanzione penale pure la condotta di coloro che approfittino, a vario titolo ed in vari modi, dell'infedeltà dell'agente pubblico.

Come osservato dalle Sezioni unite, la previsione della punibilità del soggetto indotto non investe direttamente la struttura tipica del reato, ma interviene soltanto al suo esterno, essendo perciò rimasto immutato il volto strutturale dell'abuso induttivo. Anche la previgente concussione per induzione, infatti, delineava un "reato plurisoggettivo improprio", ovvero una fattispecie naturalisticamente plurisoggettiva, benché ad essere punita sia soltanto una delle parti necessarie della vicenda. Senza contare che - hanno aggiunto le Sezioni unite - anche sotto il profilo assiologico le due fattispecie si presentano del tutto speculari.

Si tratta di considerazioni che perfettamente si attagliano anche al rapporto tra le due fattispecie degli artt. 346 e 346-bis, cod. pen., dal momento che anche quest'ultima, così come quella del precedente art. 319-quater, è stata introdotta per estendere l'area della rilevanza penale, senza alcun intento selettivo rispetto alle situazioni già sanzionate (come dimostrano anche le modifiche apportate dalla legge n. 3 del 2019, per dirimere possibili incertezze sul piano dei soggetti agenti e dell'oggetto del patto illecito).La sottoposizione a pena del "compratore di fumo", infatti, non modifica la fattispecie naturalisticamente intesa, il patto, cioè, da lui stipulato con il millantatore e soggetto a sanzione già secondo la norma previgente; né l'estensione della punizione anche al suo interlocutore incide, sotto il profilo assiologico, sul disvalore della condotta di esso millantatore, che rimane evidentemente identico.

Non vi può essere dubbio, dunque, sul rapporto di continuità normativa tra le due fattispecie. Del resto, in questi termini si è espresso anche lo stesso legislatore (relazione ministeriale al d.d.I., pag. 17), con indicazione certamente non vincolante per l'interprete, ma che comunque non può essere pretermessa in presenza di un testo normativo con essa obiettivamente compatibile. 2.3. Riguardo al secondo dei punti controversi, uno dei principali argomenti a sostegno della tesi della discontinuità normativa, quanto meno con riferimento all'ipotesi del secondo comma dell'art. 346, risiede proprio nella non sovrapponibilità delle due fattispecie quanto alle modalità della condotta del "venditore di fumo".

Si sostiene, infatti, che, nella condotta tipizzata dall'art. 346-bis, non rientrerebbe quella di chi, mediante inganno, riceva o si faccia dare o promettere danaro od altra utilità, «col pretesto» di dover comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo comunque remunerare: decisiva, in tal senso, si presenterebbe l'eliminazione dell'anzidetta locuzione dal testo della nuova fattispecie, con l'effetto che una siffatta condotta integrerebbe una generica ipotesi di truffa, punibile a mente dell'art. 640, comma primo, cod. pen. (per tutte, Sez. 6, n. 5221 del 18/09/2019, dep. 2020, Impeduglia, Rv. 278451).

Il Collegio non condivide questa lettura. 2.3.1. Anzitutto, e contrariamente a quanto potrebbe apparire prima facie, non le è di conforto il testo normativo. Diversamente dall'art. 346, infatti, che aveva incentrato il precetto sulle modalità della condotta («col pretesto»), l'art. 346-bis ha costruito la disposizione in chiave teleologica («per remunerarlo»), dando rilievo alla direzione della condotta piuttosto che alle sue forme. E' evidente, però, che, se la relazione del mediatore con il pubblico agente fosse effettiva o, comunque, fosse reale l'intenzione di remunerarlo, la condotta declinerebbe verso la corruzione, nelle sue diverse fattispecie, consumata o tentata, a seconda che al proposito segua o meno la dazione.

Ne consegue, allora, per argomento logico a contrario, che il precetto dell'art. 346-bis - al pari del suo antenato normativo, seppur con una diversa formula lessicale - deve intendersi rivolto principalmente alle ipotesi in cui la prospettazione della destinazione del danaro o di altra utilità alla ricompensa del pubblico agente, rassegnata dal "venditore di fumo" alla controparte del patto illecito, sia pretestuosa. Del resto - come già s'è detto - il legislatore del 2012 non aveva inteso operare una selezione tra le condotte illecite precedentemente sanzionate, ma semmai ampliarne il perimetro, risultando indubbiamente funzionale, a tal fine, la valorizzazione dello scopo della condotta, che avrebbe permesso di attrarre all'area della penale rilevanza anche alcune ipotesi di dubbia collocazione nella fattispecie tipizzata dall'art. 346 (si pensi, ad esempio, al caso di colui che si faccia dare il denaro con l'effettiva intenzione di corrompere l'agente pubblico, ma, per una ragione qualsiasi, poi non vi dia seguito). 2.3.2.

Ma, a sostegno della tesi del Collegio, milita altresì un argomento di natura sistematica. Laddove escluse dal novero di quelle sanzionate dall'art. 346-bis, cit., infatti, le condotte già previste e punite dal secondo comma dell'abrogato art. 346, dovrebbero rientrare nel paradigma normativo dell'art. 640, cod. pen. (secondo quanto conclude, ad esempio, in lineare coerenza con le premesse da cui muove, Sez. 6, n. 5221 del 2020, cit.). Ma, se così fosse, l'effetto sarebbe quello di un ribaltamento, dal punto di vista assiologico, della volontà del legislatore, in frontale contrasto, peraltro, con le sue dichiarate intenzioni e con l'oggettiva portata della novella del 2012, se considerata nel suo complesso di disposizioni.

Infatti, se sussunta nella fattispecie della truffa, la condotta di cui si tratta sarebbe punita meno gravemente rispetto a quanto sarebbe avvenuto nella vigenza dell'art. 346. Ma non solo: la relativa pena edittale sarebbe inferiore anche a quella prevista dall'introdotto art. 346-bis per l'ipotesi della rennunerazione del mediatore, che, invece, dal previgente art. 346 (primo comma) era sanzionata meno gravemente e, dunque, ritenuta espressiva di un minor disvalore penale.

3. Relativamente al secondo tema in discussione, quello, cioè, del rapporto tra truffa e traffico d'influenze illecite, l'opinione del Collegio è che un concorso di reati non sia configurabile e che, pertanto, il secondo assorba la prima: questo, anche quando - come nell'ipotesi oggetto di giudizio - l'agente non si sia limitato alla mendace prospettazione, al proprio interlocutore, di un futuro vantaggio e della necessità, a tal fine, di remunerare se stesso od un ipotetico pubblico agente, ma abbia vestito tale inganno con ulteriori comportamenti decettivi.

Pur nella consapevolezza di differenti approdi nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 9960 del 28/12/2016, dep. 2017, Grasso, Rv. 269755, peraltro riguardante lo stesso ricorrente odierno ed una condotta con significativi tratti di similitudine con quella in esame), si ritiene che un dato normativo deponga decisivamente per la soluzione qui sostenuta: la sottoposizione a pena, ai sensi dell'art. 346-bis, anche del "compratore di fumo", di colui, cioè, che sarebbe altresì la vittima dell'ipotizzata truffa. Una siffatta posizione ancipite - correo da un lato, vittima dall'altro, in relazione alla medesima pattuizione illecita - non è logicamente sostenibile: non soltanto, anche in questo caso, sotto il profilo assiologico, poiché risulterebbe incoerente la scelta dell'ordinamento, per un verso, di punire il soggetto per la sua volontà negoziale, ancorché condizionata dall'altrui mendacio, e, per l'altro, di garantirgli una protezione; ma anche dal punto di vista delle possibili conseguenze giuridiche, poiché si rivelerebbe difficilmente coniugabile, ad esempio, con un'eventuale responsabilità per concorso nel traffico d'influenze, un diritto al risarcimento dei danni, quale vittima di truffa, nei confronti del proprio correo.

Né sembra sufficiente a sciogliere un siffatta aporia il riferimento alla diversità del bene giuridico tutelato dalle due fattispecie (così, Sez. 6, n. 9960 del 2017, cit.), trattandosi di criterio formale, dai connotati non perfettamente definibili e che, dunque, rischia di rivelarsi formalistico, se separato dalla considerazione della struttura delle fattispecie: in questo caso - si ribadisce - non conciliabile.

4. In applicazione di tali princìpi al caso specifico, debbono trarsi le seguenti conclusioni: — la condanna del Grasso per il delitto di truffa, di cui al capo 1) dell'imputazione, dev'essere annullata, perché la relativa condotta risulta assorbita da quella di cui al capo 2); — quest'ultima, ritenuta dai giudici di merito integrante il delitto di millantato credito, ai sensi sia del primo che del secondo comma dell'abrogato art. 346, cod. pen., dev'essere riqualificata come traffico d'influenze illecite, a norma dell'art. 346-bis, stesso codice, sotto entrambe le ipotesi ivi considerate, essendo emerso dall'istruttoria che Grasso abbia giustificato la richiesta di denaro sia quale prezzo della propria asserita mediazione, sia quale remunerazione dell'inesistente pubblico agente ch'egli avrebbe contattato;

— la riforma ab imis in punto di qualificazione giuridica del fatto impone la restituzione degli atti al giudice di merito, perché, nella sua discrezionalità, ridetermini il trattamento sanzionatorio.5. Per quanto precede, infine, l'ultimo motivo di ricorso, in tema di trattamento sanzionatorio, risulta privo di qualsiasi rilevanza, non rendendosene perciò necessaria la trattazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato ex art. 640, cod. pen. (capo 1), e, riqualificato il fatto di cui al capo 2) quale traffico di influ