Sentenza — n. 35580/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di revisione proposta dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Locri emessa in data 18 luglio 2013, irrevocabile il 18 maggio 2017, con la quale il predetto è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. alla pena di anni otto di reclusione per avere fatto parte dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, articolata in tre mandamenti, tirrenico, ionico e Reggio Calabria-città, con diramazioni all'estero, in Germania, Australia, Canada e Svizzera, e più specificamente perché inserito nell'articolazione tedesca locale di Singen, con la qualità di partecipe.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 35580/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tramite il proprio difensore di fiducia, Cianciaruso Antonio Angelo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico articolato motivo di seguito sintetizzato. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cianciaruso Antonio Angelo, nato Longobucco il 10/11/1952 avverso la sentenza del 17/09/2020 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito l'avv. Valerio Vianello Accorretti, difensore di Antonio Angelo Cianciaruso, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di revisione proposta dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Locri emessa in data 18 luglio 2013, irrevocabile il 18 maggio 2017, con la quale il predetto è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. alla pena di anni otto di reclusione per avere fatto parte dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, articolata in tre mandamenti, tirrenico, ionico e Reggio Calabria-città, con diramazioni all'estero, in Germania, Australia, Canada e Svizzera, e più specificamente perché inserito nell'articolazione tedesca locale di Singen, con la qualità di partecipe.
La Corte di appello, premesso che il contrasto di giudicati quale presupposto della specifica ipotesi di revisione di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. deve vertere sui fatti e non sulla loro valutazione giuridica, ha rilevato come nel caso in esame nessun contrasto rilevante ai fini della revisione fosse rinvenibile tra la sentenza di condanna, oggetto della richiesta, e la sentenza di assoluzione n. 55359/2016 emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione 1, che ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna emessa nel medesimo procedimento penale nei confronti dei computati giudicati nelle forme del rito abbreviato, per carenza di prove della natura mafiosa dell'articolazione territoriale tedesca di Singen, unitamente all'assenza di concreti indicatori di partecipazione attiva al sodalizio operante in Italia.
La Corte perveniva a tale decisione sul rilievo fondamentale che la decisione di assoluzione, peraltro anche con la formula per non aver commesso il fatto, nei confronti dei coimputati Nasci Bruno, Femia Salvatore e Schiavo Tonino era dipesa da una difforme valutazione in punto di qualificazione giuridica della rilevanza ai fini della prova del radicamento territoriale in un nuovo territorio dell'accertamento giudiziario della connotazione mafiosa del sodalizio intervenuto in ambiti territoriali diversi, in assenza della prova autonoma di una rinnovata manifestazione del potere di intimidazione in tali nuovi contesti territoriali.
La condanna emessa nei confronti di Cianciaruso, già confermata dalla Corte di appello con la sentenza del 16 luglio 2015, è stata confermata dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso del Cianciaruso. In estrema sintesi, mentre la Prima Sezione ha ritenuto il gruppo operativo in Germania di problematico inquadramento giuridico apparendo espressione di un embrione di cellula ‘ndranghetista o anche in ipotesi un nucleo effettivo delle cui modalità operative non vi era però prova - in assenza della prova delle specifiche attività realizzate in territorio estero, né di un visibile ritorno verso la Calabria di utilità di qualsiasi genere - la Seconda Sezione, muovendo da una diversa impostazione del fenomeno della c.d. mafia silente, ha ritenuto non necessaria la prova autonoma di capacità intimidatrice e della condizione di assoggettamento o dell'omertà, trattandosi di una diramazione estera che non aveva assunto i caratteri di una struttura autonoma ed originale, ma solo di una mera articolazione dell'organizzazione mafiosa, in stretto collegamento funzionale con la casa madre.
Nel caso in esame, quindi, i legami con l'organizzazione di base sono stati diversamente apprezzati sotto il profilo giuridico, essendo stata nella pronuncia assolutoria ritenuta necessaria la prova della rinnovata manifestazione della forza intimidatrice - obiettivamente mancante nel territorio di Singhen -che nella pronuncia di conferma non è stata, invece, ritenuta tale, essendosi ritenuta sufficiente la prova dei rapporti con l'organizzazione di base in Calabria per conto della quale il gruppo criminale tedesco agiva, una volta che sono stati accertati i moduli organizzativi della formazione estera, univocamente riproduttivi di quelli tipici della ‘ndrangheta, e la dipendenza funzionale rispetto al potere centrale dell'organizzazione con sede in Calabria, alla quale tutte le strutture delocalizzate erano chiamate a rispondere.
Con riferimento poi al ruolo di Cianciaruso è stato evidenziato come il suo inserimento nell'articolazione tedesca di Singen era supportata da significativi riscontri probatori: la partecipazione ad almeno due riunioni di 'ndrangheta in cui si programmavano attività in collegamento con il vertice calabrese rappresentato da "don Mico Oppedisano" e la frequentazione assidua con gli altri sodali. Pertanto, la diversità di esiti decisori tra le due sentenze erano da ascriversi non ad una differente ricostruzione del fatto, ma ad una diversa valutazione dovuta a premesse interpretative differenti in merito agli elementi necessari per ritenere integrata la natura mafiosa dell'organizzazione stanziata in luogo diverso e distante da quello di origine.
2. Tramite il proprio difensore di fiducia, Cianciaruso Antonio Angelo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico articolato motivo di seguito sintetizzato. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., per non avere la Corte tenuto conto della peculiarità del caso in esame, in cui la inconciliabilità delle due sentenze non dipende da una difforme valutazione giuridica della stessa vicenda storica, ma dalla verifica fattuale della sussistenza della mafiosità dell'associazione operativa all'estero. Ciò perché il fatto associativo penalmente rilevante non può considerarsi una mera qualificazione, bensì un fenomeno materiale con proprie caratteristiche strutturali. Né poteva dirsi dirimente la formula assolutoria indicata nel dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione che ha annullato senza rinvio la condanna emessa nel giudizio abbreviato a carico dei coimputati Nesci Bruno, Femia Salvatore e Schiavo Tonino per non avere commesso il fatto, atteso che lo sviluppo motivazionale dimostra che con l'anzidetta sentenza è stata esclusa in radice l'esistenza di una associazione mafiosa in Germania.
Anche sotto il profilo dell'insussistenza del numero minimo di associati si osserva che è irrilevante che alcuni dei coimputati della cellula tedesca siano stati condannati per non avere impugnato con ricorso per cassazione la sentenza emessa nel giudizio abbreviato, essendo indubbio che nei loro confronti la presentazione della istanza di revisione avrebbe avuto un esito scontato di accoglimento, lasciando il Cianciaruso quale unico soggetto colpevole di una associazione inesistente anche numericamente. Si osserva, poi, anche la irrilevanza della diversa procedura seguita poiché il giudizio ordinario svoltosi nei confronti del Cianciaruso non ha comportato l'acquisizione di prove diverse da quelle del giudizio abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Si deve premettere che in tema di revisione ciò che è emendabile è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto (Sez. 4, n. 8135 del 25/10/2001, Pisano, Rv. 221098; Sez. 2, n. 21556 del 06/05/2008, Carafasso, Rv. 240111; Sez. 4, n.43871 del 15/05/2018, Rv. 274267). Il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione di una sentenza definitiva non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica dello stesso fatto operata da giudici diversi, sicché non è ammissibile l'istanza di revisione che fa perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti.
Quindi, non ricorre il contrasto di giudicati nel caso di fatti giudicati in modo difforme in due diversi giudizi sulla base di una diversa valutazione del materiale probatorio che non si è tradotta nell'accertamento di fatti storici tra loro incompatibili. La norma di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. si riferisce ai fatti posti a fondamento di una sentenza di condanna inconciliabili con altri fatti posti a fondamento di altra sentenza, sia essa di condanna o di assoluzione. Non ha rilievo, invece, la difforme valutazione delle prove che non è emendabile perché espressione della funzione giurisdizionale che si esprime con il giudizio.
È onere del ricorrente allegare e specificare i fatti storici opposti che sono emersi dalle due sentenze. Nel caso di specie non è tr_nerso alcun contrasto tra fatti, perché, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, il contrasto è solo tra le differenti opzioni interpretative in punto di c.d. mafia delocalizzata.2. I presupposti storico-fattuali della vicenda sono stati ricostruiti in modo identico essendosi dato atto dell'esistenza di un gruppo organizzato operativo in Germania sul modello della 'ndrangheta calabrese. Sennonché, mentre per l'orientamento seguito per assolvere è stata ritenuta determinante l'assenza di nuove manifestazioni esteriori della mafiosità all'estero (nuovi fatti dimostrativi della capacità di intimidazione in quel particolare ambito territoriale), per l'altra opzione interpretativa tale aspetto non è stato invece ritenuto necessario, essendo stato ritenuto sufficiente ai fini della qualificazione come mafiosa dell'associazione insediata all'estero la dipendenza funzionale da quella già strutturata come mafiosa nel territorio di origine.
Si tratta di due impostazioni interpretative differenti del medesimo fenomeno storico ricostruito negli stessi termini. La contrapposizione è nel concetto di mafia silente, ritenuto rilevante e sufficiente ai fini della integrazione del reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen. per le strutture delocalizzate e irrilevante per quelle nuove-autonome, rispetto al diverso orientamento che ha portato all'assoluzione dei coimputati secondo cui la c.d. mafia silente è sempre e comunque insufficiente anche quando si tratti di strutture che sono collegate funzionalmente alla casa madre di origine, come indubbiamente accertato nella fattispecie in esame.
In entrambe le decisioni messe a confronto è stata riconosciuta l'esistenza di gruppo organizzato di persone, operativo in territorio estero (Germania), che segue le regole della ‘ndrangheta e che fa capo all'associazione mafiosa calabrese per risolvere i contrasti con gli altri gruppi che operano all'estero. In entrambe le decisioni viene dato atto dell'assenza di prove di attività criminali svolte in Germania, ma si apprezza diversamente la rilevanza ai fini della qualificazione mafiosa della riproduzione degli assetti organizzativi propri della 'ndrangheta e delle riunioni tenute per risolvere un contrasto con il gruppo svizzero e per dividere i proventi economici di attività produttive non individuate, sul presupposto condiviso del riconoscimento dell'autorità dei capimafia che operano in Calabria.
Quindi, non sono stati delineati fatti storici inconciliabili tra loro ma soltanto valutazioni diverse di "fatti probatori" di cui nulla è stato specificato e quindi nulla può predicarsi circa la loro reciproca inconciliabilità. Il contrasto di giudicati di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che legittima la revisione, attiene ai fatti storici presi in considerazione per la ricostruzione del fatto-reato e non alla valutazione dei fatti. Le due sentenze sono il risultato di due diverse valutazioni delle prove ma non determinano un contrasto di giudicati, perché non implicano l'accertamento di fatti storici tra loro incompatibili.
L'affermazione del ricorrente secondo cui il contrasto riguarda il fatto associativo in sè, negato per l'una ed affermato per l'altra, confonde l'accertamento dei fatti storici con la loro valutazione giuridica. Ciò che rileva è che la diversa valutazione del materiale probatorio non traducendosi nell'accertamento di due fatti storici incompatibili tra loro, non può giustificare la revisione della condanna, poiché il contrasto valutativo ad opera di giudici diversi non è emendabile con la revisione se non quando si traduca in un contrasto tra fatti storici tra loro inconcilabili, accertati con il medesimo grado di certezza.
La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di detti principi. Pertanto, il ricorso è inammissibile perché reitera le stesse questioni già adeguatamente affrontate, dovendosi ribadire che la sentenza di assoluzione passata in giudicato ha un'efficacia preclusiva soltanto nei confronti del medesimo imputato e in relazione al medesimo fatto, mentre non sussistono rimedi in caso di contrasto sostanziale di giudicati formatisi sullo stesso fatto in procedimenti diversi per imputati diversi (Sez. 5, n. 633 del 06/12/2017, Boschetti, Rv. 271928), atteso che il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le diverse sentenze (Sez. 2, n.12809 del 11/03/2011, Vitale, Rv. 250061).
3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali