Sentenza — n. 35292/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava una istanza di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei riguardi di Gerti Selinnaj nell'ambito del procedimento di estradizione passiva instaurato per dare esecuzione al mandato di arresto emesso il 9 febbraio 2021 nei confronti del prevenuto dal Tribunale albanese di Vlore.
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Generato dall'IASentenza — n. 35292/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava una istanza di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei riguardi di Gerti Selinnaj nell'ambito del procedimento di estradizione passiva instaurato per dare esecuzione al mandato di arresto emesso il 9 febbraio 2021 nei confronti del prevenuto dal Tribunale albanese di Vlore.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Selimaj Certi, nato a Valona (Albania) il 03/12/1974 avverso l'ordinanza del 08/04/2021 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lori Perla, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava una istanza di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei riguardi di Gerti Selinnaj nell'ambito del procedimento di estradizione passiva instaurato per dare esecuzione al mandato di arresto emesso il 9 febbraio 2021 nei confronti del prevenuto dal Tribunale albanese di Vlore.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Selimaj, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt.715 e 716 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente rigettato la richiesta difensiva.
3. Il ricorso è inammissibile, avendo l'estradando, a mezzo del proprio difensore, rinunciato all'atto di impugnazione per essere stato lo stesso, nelle more, rimesso in libertà.
4. Dalla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto la rinuncia è intervenuta per una sopravvenuta carenza di interesse dovuta a circostanza non imputabile al prevenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 06/09/2021 Il Consi iere tensore Il Presid te E cole ile