Sentenza — n. 35291/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bari, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 23 marzo 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Vito Aquilino, sottoposto ad indagini in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per avere in cinque diverse occasioni, tra il luglio e l'agosto del 2020, venduto a quattro acquirenti sostanza stupefacente del tipo eroina.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35291/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce di tali regulae iuris, bisogna, dunque, riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni. Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo - invero contestato talora in termini molto generici con l'odierno ricorso - nel quale non W? è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, gravemente indiziato in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Aquilino Vito, nato ad Alberobello il 24/02/1972 avverso l'ordinanza del 12/04/2021 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del 5c:istituto Procuratore generale Lori Perla, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bari, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 23 marzo 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Vito Aquilino, sottoposto ad indagini in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per avere in cinque diverse occasioni, tra il luglio e l'agosto del 2020, venduto a quattro acquirenti sostanza stupefacente del tipo eroina.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 73 d.P.R. cit., e il vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere il Tribunale del riesame ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di riqualificare il fatto come di lieve entità ai sensi del comma 5 del già menzionato art.
73.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Vito Aquilino sia inammissibile.
2. I motivi del ricorso sono in parte manifestamente infondati e, in parte, inammissibili perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 2.1. In ragione della peculiarità e dei limiti del giudizio di legittimità, va rilevato come i giudici di merito abbiano dato adeguatamente conto delle ragioni che li hanno indotti ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'odierno indagato con riferimento al delitto addebitatogli. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità c:ome il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi anche ai fini della qualificazione giuridica delle condotte.
Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).
Alla luce di tali regulae iuris, bisogna, dunque, riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni. Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo - invero contestato talora in termini molto generici con l'odierno ricorso - nel quale non W? è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, gravemente indiziato in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2.
Né nel caso di specie è riconoscibile la violazione della norma di diritto penale sostanziale richiamata dalla difesa. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale in materia di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento o meno della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto, considerando in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione, oltre alla qualità e quantità della sostanza, perché solo in questo modo è possibile formulare un concreto giudizio sulla lieve offensività del reato (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar, Rv. 273823).
Di tale principio il Tribunale del riesame di Bari ha fatto corretta applicazione, sottolineando come non potesse considerarsi di lieve entità, cioè di scarsa carica offensiva, la circostanza che l'Aquilino fosse stato chiamato a rispondere di cinque episodi di cessione di dosi di eroina: e ciò non solamente perché tali condotte erano state tenute in un breve arco temporale in favore di soggetti che avevano telefonato al prevenuto ben sapendo che lo stesso disponeva sempre di quella droga e poteva agevolmente soddisfare le loro esigenze; ma anche perché il predetto aveva ceduto, in forma continuativa e non episodica, ogni volta quantitativi di eroina del peso variabile da due a tre grammi, da cui era possibile ricavare fino a sei dosi droganti.
A ciò si aggiunga, secondo quanto congruamente evidenziato dal Collegio del riesame, che l'Aquilino non dispone di un recildito lecito tale da consentirgli di acquistare ogni mese così rilevanti quantitativi di droga, sostanza che lo stesso ha ammesso di commerciare in maniera sistematica per poter soddisfare le proprie personali esigenze di consumo, con un abuso che dura da trent'anni; e ciò senza che rilevi, hanno osservato i giudici di merito, la circostanza che, in sede di perquisizione, non sia stato rinvenuto un quantitativo di scorta di eroina, ben essèrda tale dettaglio essere compatibile con una professionale iniziativa caratterizzata dalla capacità di occultamento della sostanza in luoghi diversi da quello destinato ad abitazione.
3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.