Sentenza — n. 35289/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, accogliendo una istanza presentata dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 714 cod. proc. pen., disponeva l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Pasquale Giordano, destinatario di una richiesta di estradizione avanzata dall'autorità giudiziaria svizzera in relazione al reato di incendio doloso e tentata truffa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 714 cod. proc. pen, art. 719 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35289/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso i relativi provvedimenti deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giordano Pasquale, nato a Castellamare di Stabia il 28/06/1984 avverso l'ordinanza del 29/04/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lori Perla, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, accogliendo una istanza presentata dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 714 cod. proc. pen., disponeva l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Pasquale Giordano, destinatario di una richiesta di estradizione avanzata dall'autorità giudiziaria svizzera in relazione al reato di incendio doloso e tentata truffa.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Giordano, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con due distinti punti, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello disposto l'applicazione della misura custodiale senza motivare circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e senza indicare gli specifici e concreti elementi dai quali poter desumere l'esistenza del pericolo di fuga necessario per l'accoglimento della domanda cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Pasquale Giordano sia inammissibile.
2. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso i relativi provvedimenti deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez.
U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167): principio, questo, valido anche per la presentazione del ricorso per cassazione avverso àl provvedimento cautelare adottato in un procedimento di estradizione passiva ex art. 719 cod. proc. pen. Nel caso di specie è accaduto che l'estradando, anziché presentare il ricorso per cassazione presso la cancelleria della Corte di appello di Napoli, l'ha depositato nella cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata il 10 maggio 2021, atto che è stato trasmesso alla anzidetta Corte territoriale dove, però, è pervenuto il 21 maggio 2021: ben oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge, decorrente dalla data del 10 maggio 2021 di esecuzione del provvedimento cautelare gravato.
4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/09/2021 Il Con Il Presi nte E Anna Cicuolo DEPOSITA