Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35288/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35288/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35288/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 10 marzo 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Salvatore Romano, sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, con il ruolo di dirigente e organizzatore, fatto parte di un'associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti; e per avere, il 13 giugno 2019, concorso nella cessione circa venti dosi di sostanza stupefacente del tipo crack (capi d'imputazione provvisori A) e K).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 35288/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 cod. proc pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e illogicità, per avere il Tribunale di merito erroneamente confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Romano anche con riferimento al reato fine del capo K): benché gli esiti delle indagini - in specie evincibili dal contenuto delle intercettazioni e dalle dichiarazioni di Giorgio Di Leva - avessero escluso l'esistenza di una relazione diretta tra il prevenuto e l'acquirente della droga in relazione all'episodio in contestazione, ovvero di un qualche diretto coinvolgimento del primo nell'attuazione dello specifico piano delittuoso posto in essere da altri soggetti.

Parole chiave

Generato dall'IA
crimine organizzato traffico di cocaina commisurazione della pena per traffico di stupefacenti attività criminosa fabbricazione di stupefacenti inchiesta per reati di droga
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Romano Salvatore, nato a Napoli il 22/11/1976 avverso l'ordinanza del 30/03/2021 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lori Perla, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 10 marzo 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Salvatore Romano, sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, con il ruolo di dirigente e organizzatore, fatto parte di un'associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti; e per avere, il 13 giugno 2019, concorso nella cessione circa venti dosi di sostanza stupefacente del tipo crack (capi d'imputazione provvisori A) e K).

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Romano, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti quattro motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc pen., e vizio di motivazione, per apparenza e contraddittorietà, per avere il Tribunale del riesame erroneamente confermato il primigenio provvedimento cautelare con riferimento al reato associativo del capo A), nonostante le carte non avessero dimostrato l'esistenza di una stabile organizzazione, di una affectio societatis e di un programma delinquenziale destinato a durare nel tempo, ma al più il concorso nella commissione, peraltro in un arco temporale circoscritto, di singoli occasionali episodi di spaccio. 2.2.

Violazione di legge, in relazione all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per contraddittorietà e illogicità, per avere il Tribunale di Napoli erroneamente confermato l'originaria ordinanza cautelare con riferimento al ruolo del prevenuto di dirigente e promotore dell'associazione per delinquere de qua: benché non sia stato eseguito alcun sequestro di droga o individuato alcun luogo per il suo nascondimento, e nonostante il Romano, che non aveva esercitato alcun potere di direttiva, avrebbe svolto come altri l'attività di pusher ma non era stato riconosciuto da alcun soggetto indicato come acquirente della sostanza. 2.3.

Violazione di legge, in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per contraddittorietà e illogicità, per avere il Tribunale campano ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva circa il riconoscimento della attenuante dell'ipotesi clii lieve entità con riferimento al reato associativo del capo A): nonostante fosse risultato che i soggetti coinvolti nelle vicende de quibus si erano interessati a rudimentali forme di cessione di piccole dosi di stupefacente, ponendo in essere condotte di modesta offensività, senza il controllo di alcuna "piazza" di spaccio. 2.4.

Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 cod. proc pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e illogicità, per avere il Tribunale di merito erroneamente confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Romano anche con riferimento al reato fine del capo K): benché gli esiti delle indagini - in specie evincibili dal contenuto delle intercettazioni e dalle dichiarazioni di Giorgio Di Leva - avessero escluso l'esistenza di una relazione diretta tra il prevenuto e l'acquirente della droga in relazione all'episodio in contestazione, ovvero di un qualche diretto coinvolgimento del primo nell'attuazione dello specifico piano delittuoso posto in essere da altri soggetti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Romano sia inammissibile.

2. Il primo e il quarto motivo del ricorso sono in parte manifestamente infondati e, in parte, inammissibili perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. In ragione della peculiarità e dei limiti del giudizio di legittimità, va rilevato come i giudici di merito abbiano dato adeguatamente conto delle ragioni che li hanno indotti ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'odierno indagato con riferimento ad entrambi i delitti addebitatigli. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi.

Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Alla luce di tali regulae iuris, bisogna, dunque, riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni, da cui è stato possibile evincere come il Romano si fosse posto a capo di una ristretta ma affiatata organizzazione di spacciatori che provvedevano a smerciare diversi tipi di stupefacente, in particolare crack, nel rione De Gasperi di Napoli; come il gruppo fosse costituito da alcuni associati che in maniera continuativa e organizzata provvedevano a spacciare in maniera vorticosa la droga, seguendo pedissequamente le direttive loro impartite dal Romano; come gli affiliati disponessero di un luogo sicuro (dalle captazioni parrebbe essere stato il sottoscala di un edificio) per nascondere la droga, effettuassero dei veri e propri turni per garantire l'offerta dello stupefacente, beneficiando di una sistematica distribuzione in percentuale dei proventi della vendita, si scambiassero informazioni circa la presenza di appartenenti alle forze dell'ordine e garantissero l'assistenza legale a coloro che venivano arrestati (come era avvenuto per la Luongo, scoperta dagli inquirenti con ben diciannove dosi di crack nascoste nella vagina); ed ancora, come eseguissero ogni volta la consegna di non ridotti quantitativi di droga, normalmente alcune decine di dosi, in maniera tutt'altro che occasionale, ma in attuazione di un comune programma delittuoso destinato a durare nel tempo.

Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo - invero contestato talora in termini molto generici con l'odierno ricorso - nel quale non gi è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, pieno partecipe di quella associazione criminale, della quale doveva fondatamente considerarsi dirigente e organizzatore. In tal modo, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposte un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo.

Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.

E tanto vale anche con riferimento all'affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione allo specifico delitto del capo d'imputazione provvisorio K), per il quale il concorso del Romano nello spaccio di venti dosi di crack in favore di tal Di Leva si è ritenuto fosse stato dimostrato a livello indiziario non solo sulla base delle dichiarazioni dell'acquirente, che sentito dalla polizia giudiziaria aveva ammesso di aver acquistato quelle dosi di stupefacente, riconoscendo di essersi rivolto in precedenza più volte al Romano per poter comprare il crack; ma anche del tenore delle captazioni di conversazioni che avevano comprovato come i materiali cedenti della sostanza, il Sermone e la Luongo, avessero precisato che la gran parte del provento di quella vendita spettasse al Romano; e come il Di Leva, che aveva preteso di avere un prezzo ridotto che gli avrebbe consentito di guadagnare qualcosa in fase di rivendita della droga, aveva informato il Sermone che si sarebbe recato personalmente dal "o Nippul" (soprannome del Romano) per contrattare il prezzo.

3. Del tutto privo di pregio è il secondo motivo del ricorso. Costituisce espressione di un pacifico indirizzo esegetico il principio secondo il quale, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la qualifica di "capo" e di "organizzatore" spetta a chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio (così, tra le tante, Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476). Di tale regula iuris il Tribunale del riesame ha fatto buon governo, rilevando, con motivazione adeguata, come la contestata aggravante dovesse essere riconosciuta in capo al Romano, cui gli altri affiliati avevano reiteratamente riconosciuto una posizione verticistica, con l'esercizio di compiti di organizzazione dei turni per la vendita della droga, di ricezione degli 'ordinativi' da parte degli acquirenti, di determinazione dei prezzi di spaccio della sostanza e di ripartizione dei relativi proventi, nonché di individuazione dei luoghi dove nascondere lo stupefacente del gruppo e di direzione circa le modalità di riscossione di quanto dovuto dagli acquirenti morosi.

4. Manifestamente infondato è il terzo motivo del ricorso. Il Tribunale di Napoli ha fatto corretta applicazione della norma dettata dall'art. 74 d.P.R. cit., escludendo che l'associazione per delinquere fosse stata costituita per la commissione di fatti di reato di lieve entità: ciò considerato che il gruppo criminale capeggiato dal Romano aveva assunto una posizione criminale significativa nel rione in cui operava, con un "considerevole giro di affari", arrivando a trafficare sostanze stupefacenti di diversa natura e di entità ponderali considerevoli, suddivise ogni volta in numerose dosi fatte arrivare ai destinatari in sede di spaccio al minuto.Tanto in conformità all'insegnamento di questa Corte, che ha avuto modo di sottolineare come, in tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, sia configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (così, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098): circostanze che i giudici di merito hanno escluso essere riconoscibili nel caso di specie, a tal fine proponendo un apparato argomentativo perspicuo, censurato dal ricorrente in maniera molto indeterminata.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, d