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Sentenza — n. 35287/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35287/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35287/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 28 marzo 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord aveva disposto l'applicazione della misura della custodia agli arresti domiciliari nei confronti di Concetta Orabona, sottoposta ad indagini in relazione a tre episodi contestati ai sensi degli artt. 56 e 319-quater cod. pen. In particolare, alla Orabona è stato addebitato di avere, nella qualità di docente di un istituto tecnico di Giugliano in Campania, il 13 gennaio 2021, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco (in concorso con Cristina Morone, docente di quello stesso istituto e componente della commissione esaminatrice di un concorso per la selezione di personale docente, dunque abusando di quelle qualità di pubblici ufficiali) ad indurre le sorelle Maddalena e Giusy Esposito a consegnare indebitamente la somma di 20.000 euro quale corrispettivo per il superamento della prova di quel concorso, evento non verificatosi per la mancata consegna della somma di denaro da parte delle Esposito (capo d'imputazione provvisorio 1); e di avere, sempre abusando della qualità di docente del suddetto istituto tecnico, dapprima a dicembre del 2019 e poi a luglio del 2020,, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a indurre Elena Petraio a consegnarle indebitamente, la prima volta 20.000 euro quale corrispettivo per il superamento della prova di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di sostegno, la seconda volta una somma compresa tra 30.000 e 40.000 euro quale corrispettivo per il superamento del concorso per la selezione di personale docente, eventi non verificatisi per la mancata consegna di quelle somme da parte della Petraio (capi di imputazione provvisori 2) e 3).

Regesto Legislator

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art. 319-quater cod. pen, art. 63 cod. proc. pen, art. 346-bis cod. pen; Sentenza — n. 35287/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo del ricorso è infondato. Costituisce espressione di un pacifico orientamento giurisprudenziale il principio secondo il quale il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319 -quater cod. pen. non integra un reato bilaterale, in quanto le condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi diversi, sicché il reato si configura in forma tentata nel caso in cui l'evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente.

Parole chiave

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istruzione penale per appropriazione indebita sussidio per la frequentazione di corsi inchiesta per falsità atti concorso proprio cauzione elettorale atto di candidatura

Disposizioni normative citate

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art. 319-quater cod. pen
278332), è possibile affermare c:he integra gli estremi del reato di induzione indebita di cui all'art. 319-quater cod. pen.
art. 63 cod. proc. pen
Violazione di legge, in relazione all'art. 63, secondo comma, cod.
art. 346-bis cod. pen
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Orabona Concetta, nata a Napoli il 09/04/1964 avverso l'ordinanza del 15/04/2021 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lori Perla, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; uditi per l'indagata l'avv. Vincenzo Paglionico e l'avv. Luigi Vallefuoco, che hanno concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 28 marzo 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord aveva disposto l'applicazione della misura della custodia agli arresti domiciliari nei confronti di Concetta Orabona, sottoposta ad indagini in relazione a tre episodi contestati ai sensi degli artt. 56 e 319-quater cod. pen. In particolare, alla Orabona è stato addebitato di avere, nella qualità di docente di un istituto tecnico di Giugliano in Campania, il 13 gennaio 2021, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco (in concorso con Cristina Morone, docente di quello stesso istituto e componente della commissione esaminatrice di un concorso per la selezione di personale docente, dunque abusando di quelle qualità di pubblici ufficiali) ad indurre le sorelle Maddalena e Giusy Esposito a consegnare indebitamente la somma di 20.000 euro quale corrispettivo per il superamento della prova di quel concorso, evento non verificatosi per la mancata consegna della somma di denaro da parte delle Esposito (capo d'imputazione provvisorio 1); e di avere, sempre abusando della qualità di docente del suddetto istituto tecnico, dapprima a dicembre del 2019 e poi a luglio del 2020,, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a indurre Elena Petraio a consegnarle indebitamente, la prima volta 20.000 euro quale corrispettivo per il superamento della prova di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di sostegno, la seconda volta una somma compresa tra 30.000 e 40.000 euro quale corrispettivo per il superamento del concorso per la selezione di personale docente, eventi non verificatisi per la mancata consegna di quelle somme da parte della Petraio (capi di imputazione provvisori 2) e 3).

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la Orabona, con atto sottoscritto dai suoi difensori, la quale ha dedotto i seguenti tre motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 63, secondo comma, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame erroneamente disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni auto ed etero- accusatorie rese durante la fase delle indagini da Maddalena Esposito, Giusy Esposito e Elena Petraio, benché le stesse fossero state poco dopo iscritte nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen.: iscrizione tardiva che non aveva 'sanato' la inutilizzabilità delle loro precedenti deposizioni rese, in quanto senza il rispetto delle garanzie difensive. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 319-quater cod. pen., per avere il Tribunale di Napoli confermato il provvedimento genetico della misura custodiale con riferimento alle imputazioni provvisorie dei capo.

2) e 3), benché fosse risultata l'assenza di qualsivoglia connessione tra l'asserito abuso da parte dell'Orabona della qualità di docente di un istituto tecnico e le competenze della commissione esaminatrice di cui aveva fatto parte la concorrente Cristina Morone solamente a far data dall'ottobre del 2019.2.3. Vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame, con argomentazione apparente, giustificato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico della Orabona con riferimento al reato contestatole nel capo d'imputazione provvisorio 1), senza tenere conto che non era affatto risultato un concorso della prevenuta nella condotta posta in essere esclusivamente dall'intraneus autore del reato ipotizzato, la docente Morone, l'unico soggetto al quale le sorelle Esposito si erano rivolte per avere garanzie circa l'esito della avviata procedura concorsuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Concetta Orabona vada rigettato.

2. Il primo motivo del ricorso è infondato. Costituisce espressione di un pacifico orientamento giurisprudenziale il principio secondo il quale il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319 -quater cod. pen. non integra un reato bilaterale, in quanto le condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi diversi, sicché il reato si configura in forma tentata nel caso in cui l'evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente.

Regula iuris che è stata enunciata in una fattispecie nella quale questa Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di tentativo l'ipotesi in cui il soggetto passivo aveva denunciato la richiesta di denaro formulata dal pubblico ufficiale, consentendo anche la registrazione del colloquio nel corso del quale la richiesta veniva reiterata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 35271 del 22/06/2016, Mercadante, Rv. 267986). Alla luce di tale soluzione interpretativa risulta, dunque, corretta la decisione del Tribunale del riesame di Napoli che ha escluso nel caso di specie la operatività della sanzione della inutilizzabilità fissata dall'art. 63 cod. proc. pen., atteso che le dichiarazioni accusatorie rese dalle sorelle Esposito e dalla Petraio erano state fornite da persone che giammai avrebbero dovuto o potuto rispondere di un reato rimasto allo stadio del tentativo.

Sotto questo punto di vista è evidentemente irrilevante la circostanza che nella fattispecie in esame la notizia criminis da cui hanno preso le mosse le investigazioni fosse costituita - secondo quanto emerge dagli atti - da una denuncia presentata da alcuni componenti della commissione di concorso più volte menzionata, e non anche dalla Esposito o dalla Petraio, le quali avevano effettuato la registrazione di quei colloqui con le indagate, poi confidando quanto accaduto a terzi soggetti che avevano divulgato il contenuto delle captazioni. Né, allo stato, incide sul giudizio formulabile in questa sede di legittimità la circostanza — sottolineato dai difensori — che le Esposito e la Petraio avessero omesso di presentare una denuncia all'autorità giudiziaria in quanto in precedenza "avrebbero contrattato con la Orabona in una posizione di parità", trattandosi di dato fattuale evidenziato per la prima volta solo in sede di discussione orale nel corso nell'odierna udienza camerale.

3. Anche il secondo motivo del ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare come, in tema di indebita induzione ex art. 319 -quater cod. pen., l'abuso della qualità che connota la prevaricazione abusiva del pubblico ufficiale comprenda la spendita o la prospettazione, da parte dell'agente, di un efficace potere di ingerenza nel compimento di atti formalmente estranei alle proprie competenze, ma pur sempre spettanti alla pubblica amministrazione cui egli è preposto, in modo da procurare nel soggetto interessato la percezione di poter subire conseguenze sfavorevoli o, al contrario, ingiustamente favorevoli (così, ex plurimis, Sez. 3, n. 29321 del 14/07/2020, Barberini, Rv. 280439).

Di tale criterio ermeneutico il Collegio del riesame ha fatto congrua applicazione, osservando come la Orabona non si fosse limitata a prospettare genericamente alla Petraio la possibilità di remunerare i componenti della commissione dei concorsi, alla quale la destinataria di quella richiesta stava partecipando (condotta questa che, considerata isolatamente, avrebbe al più potuto configurare una ipotesi di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis cod. pen.), bensì avesse abusato delle sue qualità di pubblico ufficiale: in quanto, organizzatrice di corsi privati di preparazione per la partecipazione a quei concorsi scolastici e soprattutto docente di un istituto pubblico, aveva profittato della sua veste di appartenente a quella stessa pubblica amministrazione sulle cui articolazioni ella aveva concretamente prospettato alla sua interlocutrice di poter esercitare un efficace potere di ingerenza.

In tal senso non va trascurato che, secondo quanto riferito dalla destinataria della tentata induzione, la Orabona aveva spiegato come la somma richiesta fosse destinata a remunerare non solo sé stessa, ma anche la Moroni, docente dello stesso istituto, con la quale aveva organizzato quel corso privato di preparazione, che all'epoca era già componente supplente della commissione esaminatrice e che da lì a poco ne sarebbe divenuta componente effettiva, come significativamente la Orabona aveva anticipato alla Petraio.In questo senso va rammentato come nella giurisprudenza di legittimità sia stato già sottolineato che l'abuso della qualità consiste nell'uso indebito della posizione personale rivestita dal pubblico funzionario e, quindi, nella strumentalizzazione da parte di costui non di una sua attribuzione specifica, bensì della propria qualifica soggettiva - senza alcuna correlazione con atti dell'ufficio o del servizio - così da fare sorgere nel privato rappresentazioni costrittive o induttive di prestazioni non dovute: "ovviamente l'abuso della qualità, per assumere rilievo come condotta costrittiva o induttiva, deve sempre concretizzarsi in un 4acere (non è configurabile in forma omissiva) e deve avere una efficacia psicologicamente motivante per il soggetto privato; costui, cioè, deve comunque avvertire la possibile estrinsecazione dei poteri del pubblico agente, con conseguenze per sé pregiudizievoli o anche ingiustamente favorevoli e, proprio per scongiurare le prime o assicurarsi le seconde, decide di aderire all'indebita richiesta (Sez.

U., n. 12228 del 24110/2013, dep. 2014, Maldera, non mass. sul punto). In tale ottica, anche richiamando quanto già sostenuto da questa Corte di cassazione in altra analoga vicenda (v. Sez. 6, n. 41726 del 14/06/2019, Conserva, Rv. 278332), è possibile affermare c:he integra gli estremi del reato di induzione indebita di cui all'art. 319-quater cod. pen. la condotta che si sostanzi in un abuso di qualità del pubblico agente che sia avvertito come fonte di iniziative pregiudizievoli, tali da determinare e rafforzare la posizione di assoggettamento del privato: non essendo sufficiente, invece, che l'agente, sia pur pubblico ufficiale, abbia speso una generica forma di autorevolezza, senza strumentalizzare la sua qualità, ad esempio prospettando il condizionamento dell'operato di una amministrazione del tutto diversa da quella in cui egli svolge la sua funzione.

4. Il terzo motivo del ricorso è privo di pregio. Il Tribunale del riesame ha chiarito, con motivazione adeguata nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità, come gli atti idonei e diretti ad indurre le sorelle Esposito a versare l'indicata somma di denaro fossero stati posti in essere "in modo concordato e coordinato" dalla Orabona e dalla Morone, per entrambe con abuso delle qualità di docenti in servizio presso un istituto tecnico del luogo e per la Morone anche di quelle di componente della commissione esaminatrice che avrebbe dovuto valutare la posizione delle germane.

È di tutta evidenza, pertanto, come la condotta della Orabona - per come perspicuamente è stata descritta dal Tribunale del riesame - si atteggiò in ogni caso in termini di concorso materiale (e di concorso non morale, come sostenuto nell'atto di impugnazione) rispetto alla condotta posta in essere dalla Morone, alla quale le Esposito avevano ovviamente "indirizzato le loro attenzioni", sapendo che si trattava della componente della commissione di concorso che le avrebbe dovute esaminare.

5. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso