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Sentenza — n. 35286/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35286/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35286/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, decidendo sull'opposizione presentata ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., confermava la decisione del Pubblico Ministero del 20 gennaio 2020 e rigettava la richiesta formulata da Anita Salihi finalizzata ad ottenere il dissequestro e la restituzione della somma di euro 21.625 rinvenuta, in contanti, dalla polizia giudiziaria nell'abitazione della prevenuta, occupata anche da Pandeli Cobaj, indagato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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artt. 253 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35286/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Preliminarmente va detto che non è condivisibile la richiesta del Procuratore Generale di riqualificare l'impugnazione come appello cautelare, in quanto è certo che, nel caso di specie, il gravame è stato proposto avverso la decisione adottata dal giudice competente sulla opposizione formulata dall'interessata ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen.: provvedimento che pacificamente è ricorribile per cassazione (v. Sez. U, n. 7946 del 31/01/2008, Eboli, Rv. 238507).

Parole chiave

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bene sequestrato coinquilino occultamento di beni confisca di valori patrimoniali spese di sostentamento sequestro di documenti

Disposizioni normative citate

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artt. 253 cod. proc. pen
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la Salihi, quale terza estranea al procedimento, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore legale, la quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 253 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Salihi Anila, nato a Lezhe (Albania) il 22/06/1972 nel procedimento nei confronti di Cobaj Pandeli, nato in Albania il 30/08/1976 avverso l'ordinanza del 14/12/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lori Perla, che ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso come appello cautelare e la trasmissione dell'atto di impugnazione al Tribunale di Roma.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, decidendo sull'opposizione presentata ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., confermava la decisione del Pubblico Ministero del 20 gennaio 2020 e rigettava la richiesta formulata da Anita Salihi finalizzata ad ottenere il dissequestro e la restituzione della somma di euro 21.625 rinvenuta, in contanti, dalla polizia giudiziaria nell'abitazione della prevenuta, occupata anche da Pandeli Cobaj, indagato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la Salihi, quale terza estranea al procedimento, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore legale, la quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 253 cod. proc. pen. e 240 cod. pen., e il vizio di motivazione per avere il Giudice per le indagini preliminari ingiustificatamente disatteso l'istanza di dissequestro della indicata somma di denaro, senza adeguatamente considerare che l'importo era stato rinvenuto nell'abitazione occupata dalla prevenuta, che ha dimostrato di avere uno stabile lavoro lecito e di aver risparmiato nel tempo quel denaro; e, soprattutto, senza tenere conto che il Cobaj è imputato esclusivamente della cessione di una dose di cocaina, con ricezione del corrispettivo 80 euro, sicché quella somma di denaro non è considerabile corpo del reato per il quale si procede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Anila Salihi vada accolto.

2. Preliminarmente va detto che non è condivisibile la richiesta del Procuratore Generale di riqualificare l'impugnazione come appello cautelare, in quanto è certo che, nel caso di specie, il gravame è stato proposto avverso la decisione adottata dal giudice competente sulla opposizione formulata dall'interessata ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen.: provvedimento che pacificamente è ricorribile per cassazione (v. Sez. U, n. 7946 del 31/01/2008, Eboli, Rv. 238507).

3. Costituisce espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il mantenimento del vincolo di indisponibilità originato dal sequestro probatorio, strumento finalizzato alla ricerca della prova, deve essere limitato al tempo strettamente necessario per il compimento degli accertamenti in vista dei quali lo stesso è stato disposto (così, tra le tante, Sez. 4, n. 3306 del 22/11/2012, dep. 2013, Genovese, Rv. 255077).Di tale regula furis il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma non ha tenuto conto, avendo giustificato il provvedimento di rigetto dell'opposizione alla decisione con cui il Pubblico Ministero aveva disatteso la richiesta della Salihi di revoca del sequestro probatorio di quella somma, non solo facendo riferimento ad una asserita mancata dimostrazione della provenienza lecita di quella somma, ma soprattutto richiamando le ragioni dell'originaria applicazione di quella misura reale, disposta in relazione all'ipotesi delittuosa in corso di accertamento a carico del Cobaj.

Orbene, risulta dagli atti che, all'esito delle indagini preliminari, al predetto Cobaj è stata contestata esclusivamente la cessione di una dose di cocaina dietro ricezione del corrispettivo di 80 euro, imputazione che oggi non appare più idonea a giustificare il mantenimento del sequestro di quella somma di denaro a suo tempo disposto per finalità esclusivamente probatorie, non potendo, allo stato, neppure essere qualificato quell'importo come corpo del reato per il quale si procede.

4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al giudice del merito che dovrà riesaminare l'opposizione attenendosi al principio di diritto innanzi indicato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Roma. Così deciso il 06/09/202