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Sentenza — n. 35283/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35283/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35283/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Panzica Benedetto, nato il 04/11/1946 a Corieone 2. Cirmena Pietro, nato il 04/01/1951 a Rosolini, in proprio e quale legale rappresentante della "New Moon" s.r.I.; Raimondi Rosa, nata il 03/03/1948 a Corleone avverso la ordinanza del 07/04/2021 del Tribunale di Alessandria; esaminati gli atti e letti i ricorsi e la ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore, Avv. Alexia Cellerino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

Regesto Legislator

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art. 322-bis cod. proc. pen, art. 316-ter cod. pen, art. 322-ter cod. pen, art. 240-bis cod. pen; Sentenza — n. 35283/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'interesse di Pietro Cirnnena, legale rappresentante della società "New Moon", ha proposto ricorso il difensore di fiducia deducendo la violazione degli artt. 2 e 322-bis cod. pen., atteso che il sequestro preventivo della somma di euro 108.500,00 rinvenuta in contanti nell'abitazione dell'indagato è stato disposto a fini di confisca per equivalente del profitto, in relazione ad una condotta delittuosa commessa prima dell'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190 e della modifica apportata all'art. 322-ter cod. pen.: nel caso di specie, infatti, la presentazione della domanda di pensione è avvenuta durante la vigenza della lex mitior, con la conseguente inapplicabilità della norma successiva più sfavorevole.

Parole chiave

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documenti mancanti inchiesta per falsità atti documenti sequestrati contraffazione di merci convalida del sequestro produzione di documenti finanziari

Disposizioni normative citate

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art. 322-bis cod. proc. pen
Con ordinanza del 7 aprile 2021 il Tribunale del riesame di Alessandria, in accoglimento dell'appello proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen.
art. 316-ter cod. pen
art. 322-ter cod. pen
190 e della modifica apportata all'art. 322-ter cod. pen.: nel caso di specie, infatti, la presentazione della domanda di pensione è avvenuta durante la vigenza della lex mitior, con la conseguente inapplicabilità della norma successiva più sfavorevole.
art. 240-bis cod. pen
356 del 1992 (ora trasfuso nell'art. 240-bis cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. Panzica Benedetto, nato il 04/11/1946 a Corieone 2. Cirmena Pietro, nato il 04/01/1951 a Rosolini, in proprio e quale legale rappresentante della "New Moon" s.r.I.;

3. Raimondi Rosa, nata il 03/03/1948 a Corleone avverso la ordinanza del 07/04/2021 del Tribunale di Alessandria; esaminati gli atti e letti i ricorsi e la ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore, Avv. Alexia Cellerino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 aprile 2021 il Tribunale del riesame di Alessandria, in accoglimento dell'appello proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria avverso il decreto con il quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Alessandria aveva rigettato, in data 4 marzo 2021, una richiesta di sequestro preventivo presentata nei confronti di Benedetto Panzica per il delitto previsto dall'art. 316-ter cod. pen. - commesso dal 1 luglio 2012 al 16 febbraio 2021 per avere indebitamente conseguito un assegno sociale del complessivo importo di oltre euro sessantamila, omettendo la dichiarazione di essere stato condannato con sentenza irrevocabile del 4 aprile 1995 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - ha integralmente riformato il provvedimento impugnato disponendo il sequestro preventivo dei saldi attivi presenti su due libretti di risparmio e del denaro contante, pari alla somma di euro 108,500,00, rinvenuto all'interno dell'appartamento del predetto indagato.

2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Panzica, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Con un primo motivo si censurano vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al fumus commissi delicti per assenza dell'elemento psicologico del reato, atteso che il predetto indagato si è limitato a chiedere la corresponsione della pensione sociale rivolgendosi ad un patronato, senza produrre documenti falsi o rendere dichiarazioni mendaci. Nel caso di specie, infatti, le informazioni dovute non erano rappresentate nei moduli di domanda sottoscritti dall'indagato, né vi è prova che l'addetto al patronato lo abbia preventivamente informato dei requisiti necessari per ottenere la pensione, sicché deve ritenersi che l'assegno sociale sia stato elargito esclusivamente in forza dell'incompleta istruttoria da parte del predetto ente. 2.2.

Con un secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 5 e 47 cod. pen., difettando la prova della consapevolezza dell'ostatività dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici al riconoscimento dell'assegno sociale, anche in considerazione del fatto che la sentenza di condanna risaliva al 1995, ossia quindici anni prima della presentazione della domanda volta ad ottenere il predetto assegno, e che l'indagato possiede unicamente la licenza elementare. 2.3. Con un terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 2 e 322-bis cod. pen., atteso che il sequestro preventivo della somma rinvenuta in contanti nell'abitazione dell'indagato è stato disposto a fini di confisca per equivalente del profitto (quantificato in euro 60.645,04) in relazione ad una condotta delittuosa commessa prima dell'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190 e della modifica apportata all'art. 322-ter cod. pen.: nel caso di specie, infatti, la presentazione della domanda di pensione è avvenuta durante la vigenza della lex mitior, con la conseguente inapplicabilità della norma successiva più sfavorevole. 2.4.

Con un quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992 (ora trasfuso nell'art. 240-bis cod. pen.), avendo l'indagato giustificato il possesso della somma di circa 32.000,00 euro quale residuo della maggior somma (di euro 75.000,00) derivante dalle vendite di due immobili intestati unicamente alla moglie Rosa Rainnondi, come da relativa documentazione notarile in atti prodotta: l'intero importo era stato prelevato e depositato in banca, ma nascosto nel mobile di una stanza dell'abitazione ove è stato poi rinvenuto.

Analoghe considerazioni devono svolgersi per quel che attiene alle somme rivendicate dal Cirmena, legale rappresentante della società "New Moon", legato da un lungo rapporto di amicizia e collaborazione con il Panzica, che al riguardo ha dato prova documentale dei plurimi ritiri di somme in contanti dal conto corrente della società nei mesi precedenti il sequestro: somme di denaro, queste, che il Cirmena avrebbe affidato in custodia al Panzica in occasione di un viaggio effettuato in Sicilia per problemi familiari. 2.5. Con un quinto motivo si censura la violazione degli artt. 240-bis e 322-ter cod. pen. per difetto di proporzionalità del sequestro, in quanto disposto per un importo eccessivo, senza alcun approfondimento sulle disponibilità economiche lecite del ricorrente e dei suoi familiari nel periodo antecedente il 2012.

3. Nell'interesse di Pietro Cirnnena, legale rappresentante della società "New Moon", ha proposto ricorso il difensore di fiducia deducendo la violazione degli artt. 2 e 322-bis cod. pen., atteso che il sequestro preventivo della somma di euro 108.500,00 rinvenuta in contanti nell'abitazione dell'indagato è stato disposto a fini di confisca per equivalente del profitto, in relazione ad una condotta delittuosa commessa prima dell'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190 e della modifica apportata all'art. 322-ter cod. pen.: nel caso di specie, infatti, la presentazione della domanda di pensione è avvenuta durante la vigenza della lex mitior, con la conseguente inapplicabilità della norma successiva più sfavorevole.

Al riguardo si assume, inoltre, che il Cirmena ha chiarito con le sue dichiarazioni la regolare provenienza delle somme in sequestro (v., supra, il par. 2.4.), ma il Tribunale ha erroneamente valutato le giustificazioni e le allegazioni documentali addotte a sostegno della riconducibilità di quanto in sequestro alla società di cui è legale rappresentante, senza tener conto dell'accreditamento dell'importo in tre tranches di una somma di denaro (dell'importo complessivo di euro 56.000,00) sul conto corrente bancario intestato alla sua società fra il mese di giugno e quello di novembre del 2020.

4. Nell'interesse di Rosa Raimondi ha proposto ricorso il difensore di fiducia deducendo la violazione degli artt. 2 e 322-bis cod. pen., atteso che il sequestro preventivo della somma di euro 108.500,00 rinvenuta in contanti nell'abitazione dell'indagato è stato disposto a fini di confisca per equivalente del profitto, in relazione ad una condotta delittuosa commessa prima dell'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190 e della modifica apportata all'art. 322-ter cod. pen.: nel caso di specie, infatti, la presentazione della domanda di pensione è avvenuta durante la vigenza della lex mitior, con la conseguente inapplicabilità della norma successiva più sfavorevole.

Al riguardo si assume, inoltre, che la Raimondi ha rivendicato con le sue dichiarazioni la proprietà della somma di euro :32.000,00 (v., suora, il par. 2.4.), ma il Tribunale ha erroneamente ritenuto inverosimili le giustificazioni e le allegazioni difensive addotte a sostegno della regolare provenienza di quanto in sequestro, senza tener conto della sua sproporzione rispetto all'entità del profitto confiscabile, né del fatto che la Raimondi beneficia di una regolare pensione.

5. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 1 giugno 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

6. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 giugno 2021 il difensore, Avv. Alexia Cellerino, ha replicato alle argomentazioni svolte nella requisitoria del Procuratore generale ed ha ribadito la fondatezza dei motivi già dedotti a sostegno dei rispettivi ricorsi, insistendo per il loro accoglimento. CONSIDERATO INI DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili poiché avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice 4 (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692): evenienze, queste, non ravvisabili nel caso di specie, avendo l'ordinanza impugnata offerto una congrua ed esaustiva esposizione delle ragioni giustificative dell'esito decisorio cui è pervenuta in accoglimento dell'appello presentato dal Pubblico Ministero, laddove le doglianze in questa Sede prospettate dai ricorrenti mirano a sollecitare una non consentita rivisitazione in fatto di questioni di merito puntualmente esaminate dal Tribunale.

2. In ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti l'ordinanza impugnata ha coerentemente ritenuto irrilevante la dedotta circostanza relativa all'assenza, nel modulo di presentazione della domanda, di uno specifico campo riservato alle precedenti condanne riportate dall'interessato, non solo in ragione della rilevata presenza di uno spazio dedicato ad altra documentazione rilevante nel caso specifico (gravando sull'interessato l'onere di indicare "fatti o stati che incidono sul diritto e/o sulla misura della pensione"), ma anche in considerazione del fatto che il Panzica era stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici con sentenza irrevocabile in data 4 aprile 1995: statuizione, questa, che riguardava direttamente la sua persona e che egli non poteva ignorare anche in relazione al connesso divieto, ex art. 28, secondo comma, n. 5, cod. pen., di percepire stipendi, pensioni e assegni a carico dello Stato o di altro ente pubblico.

Ragionevolmente motivata, dunque, deve ritenersi la conclusione del Tribunale secondo cui il predetto ricorrente, nel formulare la richiesta, avrebbe dovuto mettere l'ente erogante in condizione di conoscere il suo stato di interdizione perpetua dai pubblici uffici.

3. Analoghe considerazioni devono svolgersi riguardo alle somme di denaro in sequestro, sia per quel che attiene agli emolumenti direttamente accreditati dall'INPS sul libretto di risparmio e sul conto corrente bancario dell'indagato, sia per quel che attiene al denaro contante rivenuto in vari punti all'interno della sua abitazione, che l'ordinanza impugnata ha motivatamente ritenuto nella sua diretta disponibilità, rigettando la tesi difensiva incentrata - già in sede di appello cautelare - sulla riferibilità di tali somme, in parte, alla moglie del Panzica e, per altra parte, al Cirnnena.

Preliminarmente rilevata, sotto tale profilo, l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso del Panzica, atteso che l'indagato che si limiti a dedurre che il bene oggetto del sequestro preventivo sia, anche in parte, di proprietà di terzi non è legittimato alla richiesta di riesame e al successivo ricorso per cassazione, in quanto privo di concreto interesse (Sez. 2, n. 17584 del 10/01/2013, Iaia, Rv. 255963), deve, sotto altro ma connesso profilo, rilevarsi come l'ordinanza impugnata abbia puntualmente esaminato e disatteso le allegazioni difensive oggetto dei ricorsi proposti nell'interesse del Cirmena e della Raimondi, congruamente illustrando le ragioni giustificative del vincolo cautelare apposto sulla rilevante somma di denaro (pari a complessivi euro 108.500,00) custodita nell'abitazione dell'indagato, alla stregua delle non irragionevoli considerazioni di seguito sinteticamente richiamate. 3.1.

Quanto alle somme di denaro assertivamente prospettate come riconducibili a due vendite immobiliari effettuate dalla moglie (Rosa Raimondi), l'ordinanza impugnata ha valorizzato la notevole risalenza temporale delle relative operazioni (avvenute tra il 2006 e il 2007) e l'assenza di alcuna prova circa i prelievi che di tali somme sarebbero stati, in tesi, effettuati nel corso del tempo presso non meglio specificati istituti bancari„ oltre alle anomale modalità di custodia (trattandosi di denaro contante occultato all'interno del guardaroba della camera da letto, ove sono state tuttavia rinvenute - pari al cospicuo importo di novantaduemila euro - sia le somme in tesi ric:onducibili ai risparmi della moglie del Panzica, sia una parte di quelle che costui avrebbe ricevuto in custodia dal Cirmena, laddove altra parte, sempre oggetto dell'asserita custodia, è stata contestualmente rinvenuta in numerosi altri punti dell'abitazione). 3.2.

Per quel che attiene, inoltre, al rilevante importo delle somme di denaro (pari a complessivi euro 76.850,00) che il Cirmena avrebbe - per ragioni non meglio precisate - lasciato in custodia al Panzica (assieme al bancomat e alla carta di credito) in virtù di un rapporto di collaborazione avviato nel 2020, il Tribunale ha ritenuto, sulla base di una valutazione di merito linearmente motivata ed immune da vizi rilevanti in sede di legittimità, non credibile la prospettata giustificazione della provenienza di tali somme, sia in ragione della genericità delle caratteristiche dell'evocato rapporto collaborativo, sia in considerazione del fatto che gli incassi degli assegni ed i prelievi di somme che avrebbero alimentato la riserva liquida asseritamente lasciata nella disponibilità del Panzica alla fine di settembre del 2020 risultano essere stati effettuati - peraltro per spese di natura personale - anche in epoca successiva a quella testé indicata. 3.3.

Coerentemente motivata, in definitiva, deve ritenersi la conclusione cui il Tribunale è pervenuto sia in merito all'assenza di una ragionevole giustificazione della legittima provenienza del denaro posto in sequestro, sia riguardo alla rilevata sproporzione a fronte della base reddituale del Panzica, che risulta aver presentato all'INPS la domanda per l'ottenimento di un assegno sociale sulla base del proprio stato di indigenza.

4. Manifestamente infondate devono ritenersi le residue doglianze dai ricorrenti prospettate in ordine alla natura sanzionatoria e alla conseguente non applicabilità ratione temporis della confisca cd. "per equivalente", disciplinata dall'art. 322-ter, primo comma, cod. pen. nella sua versione originaria, risalente alla legge 29 settembre 2000, n. 300, atteso che, nel caso di specie, il vincolo cautelare reale è stato direttamente apposto su somme di denaro nella diretta disponibilità dell'indagato, sicché la relativa, eventuale, misura ablativa deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437). La misura sanzionatoria, infatti, opera, secondo quanto affermato nella richiamata decisione di questa Corte, solo quando non può trovare applicazione la ordinaria misura di sicurezza patrimoniale, sicché solo nell'ipotesi in cui sia impossibile provvedere con la confisca di denaro sorge l'eventualità di far luogo ad una confisca per equivalente degli altri beni di cui disponga l'imputato e per un valore corrispondente a quello del prezzo o profitto del reato, giacché, in tal caso, si avrebbe quella necessaria novazione oggettiva che costituisce il naturale presupposto per poter procedere alla confisca di valore (l'oggetto della confisca diretta non può essere appreso e si legittima, così, l'ablazione di altro bene di pari valore).

5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i