Sentenza — n. 35281/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 16 febbraio 2021 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Paola del 29 gennaio 2021, con la quale veniva applicata a Maria Angela Aloe la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione al reato di corruzione di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., commesso in Longobardi in epoca anteriore e prossima al 26 maggio 2019 (capo G), dichiarando la cessazione della misura coercitiva in atto. Si contesta all'indagata di aver sollecitato Donatella Attanasio - consigliere in carica del Comune di Longobardi - perché si attivasse in favore del marito, Gregorio Martire, al fine di fargli ottenere una riduzione degli oneri relativi ad una pratica di concessione in sanatoria attraverso l'intermediazione del geom. Mario Veltri - coniuge dell'Attanasio - offrendole in cambio una promessa di voto in favore di una lista che si sarebbe presentata per le imminenti elezioni comunali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 318 cod. pen; Sentenza — n. 35281/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si deduce, inoltre, l'omessa riqualificazione della condotta posta in essere dall'Attanasio nel delitto di cui all'art. 318 cod. pen., in considerazione del fatto che il Tribunale ha riconosciuto nelle condotte in esame la presenza di scambi di favori finalizzati al sostegno elettorale, dando altresì atto della circostanza che la promessa di voto era strettamente correlata ai poteri esercitati anche di fatto dall'Attanasio nell'amministrazione comunale di Longobardi.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola nei confronti di: Aloe Maria Angela, nata il 15/04/1952 a Longobardi avverso la ordinanza del 16/02/2021 del Tribunale di Catanzaro; esaminati gli atti e letti il ricorso e la ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore, Avv. Alessandro Gaeta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16 febbraio 2021 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Paola del 29 gennaio 2021, con la quale veniva applicata a Maria Angela Aloe la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione al reato di corruzione di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., commesso in Longobardi in epoca anteriore e prossima al 26 maggio 2019 (capo G), dichiarando la cessazione della misura coercitiva in atto. Si contesta all'indagata di aver sollecitato Donatella Attanasio - consigliere in carica del Comune di Longobardi - perché si attivasse in favore del marito, Gregorio Martire, al fine di fargli ottenere una riduzione degli oneri relativi ad una pratica di concessione in sanatoria attraverso l'intermediazione del geom. Mario Veltri - coniuge dell'Attanasio - offrendole in cambio una promessa di voto in favore di una lista che si sarebbe presentata per le imminenti elezioni comunali.
2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola deducendo vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché plurimi vizi della motivazione per avere l'ordinanza impugnata erroneamente escluso il requisito della contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio e la correlazione tra la funzione ricoperta dal pubblico ufficiale e i poteri dallo stesso attivati, in quanto l'atto sollecitato dall'Attanasio rientrava nelle competenze del Comune di cui ella faceva parte e l'ingerenza in concreto esercitata, facendosi carico delle istanze dell'Aloe e del Martire ed avvalendosi del Veltri perché accelerasse all'interno degli uffici comunali il disbrigo della pratica in modo da favorire gli interessati, ha determinato un pregiudizio per l'imparzialità della pubblica a mnninistrazione. 2.1.
Si assume, al riguardo, la contraddittorietà del passaggio in cui l'ordinanza impugnata, da un lato, ha ricostruito l'accordo fra l'Attanasio ed il Veltri affinché venissero sollecitate ad altro pubblico ufficiale l'ing. Salvatore Carnevale, tecnico preposto al calcolo degli oneri presso il competente ufficio comunale - sia l'accelerazione della relativa pratica che una illegittima riduzione della somma da corrispondere a titolo di oneri, dall'altro lato ha escluso il requisito della contrarietà ai doveri d'ufficio nella condotta di ingerenza e sollecitazione posta in essere dall'Attanasio per il tramite del Veltri, rispetto all'atto poi adottato dal Carnevale. 2.2.
Si deduce, inoltre, l'omessa riqualificazione della condotta posta in essere dall'Attanasio nel delitto di cui all'art. 318 cod. pen., in considerazione del fatto che il Tribunale ha riconosciuto nelle condotte in esame la presenza di scambi di favori finalizzati al sostegno elettorale, dando altresì atto della circostanza che la promessa di voto era strettamente correlata ai poteri esercitati anche di fatto dall'Attanasio nell'amministrazione comunale di Longobardi.
3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 1 giugno 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
4. Il difensore dell'indagata, Avv. Alessandro Gaeta, ha rassegnato le sue conclusioni in data 9 giugno 2021, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto aspecificamente formulato, là dove non ha preso in esame, né sottoposto ad una puntuale ed argomentata critica, i decisivi passaggi della motivazione in cui l'ordinanza impugnata, richiamando il contenuto delle intercettazioni, ha escluso la presenza di elementi indiziari idonei a ritenere che l'Attanasio - all'epoca dei fatti consigliere comunale - abbia esercitato i poteri connessi alla sua funzione istituzionale per incidere sul comportamento del responsabile dell'ufficio tecnico materialmente preposto al calcolo degli oneri concessori, ovvero per condizionarne l'operato.
Al riguardo, infatti, sulla base delle emergenze indiziarie allo stato disponibili, il Tribunale ha posto in rilievo il fatto che l'Attanasio si sarebbe informalmente attivata avvalendosi delle conoscenze del coniuge, Mario Veltri, in modo da accelerare la definizione della pratica per gli interessati, senza tuttavia esercitare i poteri derivanti dal proprio ruolo istituzionale. Giova richiamare, sul punto, la linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte, secondo cui l'atto oggetto del mercimonio deve rientrare nella sfera di competenza o di influenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, di modo che in relazione ad esso egli possa esercitare una qualche forma di ingerenza sia pur di mero fatto (ex multis v.
Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019, Caccuri, Rv. 275935). Nel caso in esame, di contro, se pur vi è stata una forma di ingerenza "mediata", non è emersa la circostanza che Patto (ossia la riduzione degli oneri concessori per la sanatoria edilizia) rientrasse nella sfera di competenza o di influenza dell'ufficio di appartenenza del soggetto ritenuto corrotto (nella specie, il consigliere comunale).
2. In relazione ai su indicati profili ricostruttivi della vicenda oggetto del tema d'accusa il ricorso è generico, senza sviluppare un adeguato confronto critico- argomentativo con le evidenze indiziarie linearmente esposte nell'ordinanza impugnata e senza riuscire ad evidenziarvi la presenza di vizi scrutinabili in questa sede.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 25 giugno 2021 Il Consigliere estensore Gaetano