Italian Supreme Court dismisses appeal against special surveillance revocation due to lack of legal grounds and factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible for manifest unfoundedness and improper grounds. The appellant argued that social danger was based solely on past crimes while ignoring recent rehabilitative conduct and employment efforts. The court rejected this, holding that the lower court properly weighed the persistence of criminal history and the appellant's current irrecoverability against the positive behavior during detention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, lett. a) e 6 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; In prevention proceedings, cassation appeals are admissible only for legal violations, and the court of appeal must not re-evaluate factual elements regarding social danger without specific legal justification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bernardi Stefano, nato il 13/11/1962 a Roma avverso il decreto del 12/01/2021 della Corte di appello di Roma; esaminati gli atti e letti il ricorso e il decreto impugnato; udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Annicis; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso Chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 12 gennaio 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato il decreto di rigetto della richiesta di revoca della misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emesso dal Tribunale di Latina in data 8 settembre 2020 nei confronti di Stefano Bernardi, sottoposto a siffatta misura di prevenzione con obbligo di soggiorno nel Comune di dimora per il periodo di due anni, a seguito del decreto n. 10/2016 emesso dal Tribunale di Latina in data 6 giugno 2017.
2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Bernardi deducendo, con unico motivo, la violazione degli artt. 4, lett.
a) e 6 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione al profilo dell'attualità della pericolosità sociale, ritenuta sussistente unicamente sulla base di un'attività illecita pregressa, in quanto emersa e giudicata in procedimenti penali risalenti nel tempo Evidenzia il ricorrente che non è stato valutato l'effetto rieducativo collegato alla intervenuta espiazione della pena ed alla regolare condotta cui hanno fatto riferimento le relazioni comportamentali rispettivamente redatte dalle case circondariali di Latina e di Pescara nel novembre del 2018 e nel mese di luglio del 2020: documenti, questi, senz'altro più aggiornati rispetto alla ridotta rilevanza dei fatti desumibili dalle vicende attinenti alla realizzazione del reato di violazione dei sigilli in data 18 aprile 2016 ovvero alla denuncia per un reato di concorso in lesioni personali dolose, commesso in data 28 giugno 2016.
Si assume, inoltre, che, in ragione della difficoltà di trovare un'occupazione lavorativa, il Bernardi ha avviato le pratiche per ottenere il reddito di cittadinanza e che l'unica persona pregiudicata in compagnia della quale è stato fermato aveva un precedente per ricettazione risalente al 1995.
3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 1 giugno 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e in quanto proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
2. Giova richiamare, sotto tale profilo, il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il giudice di merito omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).Evenienza, quest'ultima, sotto alcun profilo verificatasi nel caso in esame, atteso che la Corte d'appello ha congruamente illustrato, con ampia e lineare motivazione, le ragioni giustificative della riconclucibilità del proposto alla categoria di pericolosità di cui all'art. 1, lett. b), d.lgs. cit., richiamando le condivise argomentazioni già espresse in primo grado a sostegno della valutazione di attuale e persistente pericolosità sociale del ricorrente con riferimento agli elementi rappresentati dalla varietà e frequenza dei precedenti penali a carico lungo un rilevante arco di tempo (dal 1982 al 2016), dalle numerose pendenze giudiziarie per reati della stessa indole (delitti contro il patrimonio e la persona), dall'assenza di qualsiasi attività lavorativa, dalla recente commissione, in data 18 aprile 2016, del reato di cui all'art. 349 cod. pen., da una successiva denuncia, il 23 ottobre 2016, per il concorso nel reato di lesioni personali dolose, dall'esito di un controllo di polizia nel corso del quale è stato trovato in compagnia di un noto pregiudicato, nonché, e soprattutto, dalla circostanza del mancato ripristino della misura di prevenzione, per essersi reso irreperibile a seguito dell'avvenuta scarcerazione.
Una serie di elementi, quelli ora indicati, che il provvedimento impugnato ha partitamente e globalmente valutato, per un verso confermando il giudizio di persistenza ed attualità della pericolosità sociale, per altro verso sottolineando la non incidenza, nel caso di specie, dell'elemento a favore emergente dal contenuto delle relazioni sul positivo comportamento osservato nel corso della sua detenzione in carcere, a fronte della specifica valenza da attribuire ai dati, obiettivamente sintomatici al fine qui considerato, relativi all'ulteriore commissione di reati e all'attuale condizione di irreperibilità del ricorrente, sì da ritenerne insussistenti, allo stato, le possibilità di reinserimento sociale e lavorativo.
Le doglianze prospettate nel ricorso, in definitiva, risultano dirette a sollecitare una non consentita rivisitazione in punto di fatto degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata, manifestando in tal modo un dissenso valutativo rispetto al contenuto delle relative statuizioni, senza tener conto del fatto:
a) che, ai fini della revoca della misura della sorveglianza speciale, il giudice della prevenzione, senza alcun automatismo valutativo e decisorio, deve prendere in esame gli elementi originariamente acquisiti, correlandoli a quelli relativi all'evoluzione della personalità in relazione all'eventuale periodo di detenzione patito e all'insieme delle ulteriori emergenze processuali (Sez. 1, n. 19657 del 24/01/2017, Palermo, Rv. 269947);
b) che non costituisce evenienza sintomatica di una sopravvenuta insussistenza o riduzione della pericolosità sociale, rilevante ai fini della revoca della misura, la circostanza che il soggetto abbia tenuto nel periodo di detenzione una condotta conforme alla disciplina penitenziaria (Sez. 6, n. 45734 del 20/10/2015, Ponari, Rv. 265336).3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2