Sentenza — n. 35278/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACacciola Salvatore ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 30 I. 345/1975 dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, che ha rigettato l'istanza del ricorrente, sottoposto alla misura cautelare in carcere per reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., volta ad ottenere l'autorizzazione a far visita allla madre, detenuta presso diverso istituto penitenziario. Il Tribunale ha ritenuto che la possibilità per il detenuto di lasciare il luogo di detenzione - libero o con traduzione - è disciplinata dal succitato art. 30, commi 1 e 2, ed ha giustificato la decisione negativa sulla base dell'indimostrata sussistenza dei presupposti normativamente richiesti (imminente pericolo di vita del familiare; eventi familiari di particolare gravità).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35278/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In mancanza di tempestiva istanza di trattazione orale, il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cacciola Salvatore, nata a Rosamo il 12/4/1982 avverso l'ordinanza del 20 gennaio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. Stefano Mogini lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Cacciola Salvatore ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 30 I. 345/1975 dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, che ha rigettato l'istanza del ricorrente, sottoposto alla misura cautelare in carcere per reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., volta ad ottenere l'autorizzazione a far visita allla madre, detenuta presso diverso istituto penitenziario. Il Tribunale ha ritenuto che la possibilità per il detenuto di lasciare il luogo di detenzione - libero o con traduzione - è disciplinata dal succitato art. 30, commi 1 e 2, ed ha giustificato la decisione negativa sulla base dell'indimostrata sussistenza dei presupposti normativamente richiesti (imminente pericolo di vita del familiare; eventi familiari di particolare gravità).
2. Ha presentato ricorso il difensore di fiducia dell'istante, che ha dedotto violazione degli artt. 18 dell'Ordinamento Penitenziario e 37 e ss. d.P.R. 30/6/2000, n. 230, poiché l'istanza in questione, avente ad oggetto la traduzione presso il carcere presso il quale era detenuta la madre, era motivata dall'impossibilità per il Cacciola di intrattenere con essa gli ordinari colloqui familiari, già autorizzati via Skype ma di fatto impossibili a causa dell'età avanzata della congiunta e della difficoltà della stessa nell'uso degli strumenti elettronici. Il provvedimento impugnato avrebbe trattato la richiesta facendo erroneo riferimento a norme (art. 30, commi 1 e 2, 0.P.) non pertinenti al caso, disciplinato invece dai citati artt. 18 e 37, sicché il diniego risulta motivato dall'accertata assenza di requisiti in realtà non confacenti alla richiesta.
3. In mancanza di tempestiva istanza di trattazione orale, il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente ricordato che i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti in custodia cautelare, potendo comportare un inasprimento del grado di afflittività della misura, sono ricorribili in cassazione„ ex art. 111, comma settimo, Cost. (Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, Stefani, Rv. 258823; Sez. 2, n. 23760 del 06/05/2015, Di Giovanni, Rv. 264388; Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Avola, Ry. 265927). Per questo la trattazione del ricorso, originariamente disposta ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è stata di poi fissata all'odierna udienza camerale.
2. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. Contrariamente agli assunti del ricorrente, infatti, il provvedimento impugnato è esente dai vizi giuridici lamentati, poiché attiene alla richiesta dell'imputato di essere autorizzato a visitare la madre, detenuta in altro penitenziario, al di fuori dei casi previsti dall'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, allorché invece l'art. 18, commi 1 e 2, della stessa legge e l'art. 37 del d. P.R. 30 giugno 2000, n. 230 disciplinano (tra l'altro) i colloqui con i congiunti che si svolgono in appositi locali dell'istituto penitenziario ove il richiedente si trova ristretto.2. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2021 L'estensore Il Pr sidente Stefano Mogini Giorgic F lbo t Li „A.,1,11 r DEPOSITA