Sentenza — n. 35277/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale del Riesame di Genova ha respinto l'appello proposto da Alessio Zoppi avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa, che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico applicata all'indagato ovvero la sostituzione con altra misura. A carico di Alessio Zoppi si procede — perenta n la misura per altri titoli di reato - per il reato di cui agli adii:. 319-bis e 321 cod. pen., in relazione ai capi b), p) e q), perché, in qualità di vicepresidente del consiglio di amministrazione di alcune cooperative operanti nel settore di affidamento di pazienti disagiati, violando i principi di imparzialità che governano l'azione amministrativo, conseguiva l'affidamento di pazienti alle strutture da parte di enti pubblici locali, dietro promessa o favori vari elargiti ai pubblici funzionari preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti in materia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 35277/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Alessio Zoppi, con motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., denuncia vizio di violazione i legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione in violazione dei criteri di concretezza e attualità di cui all'art. 274 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Zoppi Alessio, nato a Pietrasanta il 19/12/1977 avverso l'ordinanza del 6/4/2021 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del Riesame di Genova ha respinto l'appello proposto da Alessio Zoppi avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa, che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico applicata all'indagato ovvero la sostituzione con altra misura. A carico di Alessio Zoppi si procede — perenta n la misura per altri titoli di reato - per il reato di cui agli adii:. 319-bis e 321 cod. pen., in relazione ai capi b), p) e q), perché, in qualità di vicepresidente del consiglio di amministrazione di alcune cooperative operanti nel settore di affidamento di pazienti disagiati, violando i principi di imparzialità che governano l'azione amministrativo, conseguiva l'affidamento di pazienti alle strutture da parte di enti pubblici locali, dietro promessa o favori vari elargiti ai pubblici funzionari preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti in materia.
2. Il difensore di Alessio Zoppi, con motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., denuncia vizio di violazione i legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione in violazione dei criteri di concretezza e attualità di cui all'art. 274 lett.
c) cod. proc. pen.. Evidenzia che, a fronte di condotte risalenti, il Tribunale ha motivato la sussistenza del periculum in termini apodittici evocando anche il coinvolgimento dell'indagato in fatti per i quali la misura è stata dichiarante perenta ovvero per fatti per i quali non era stata adottata la misura e, comunque, omettendo di verificarne la concludenza ai fini della motivazione dell'esigenze cautelare; enfatizzando il ruolo dell'indagato nelle cooperative SERINPER ma omettendo l'analisi della incidenza di tale ruolo rispetto alle condotte degli assistenti sociali, nessuno dei quali è indagato ed evocando genericamente la presenza di contatti fiduciari.
Il Tribunale ha trascurato che l'indagato si è dimesso dalle cariche sociali e ne ha valorizzato i rapporti con Tamara Pucciarelli, moglie del ceindagato Benassi divenuta presidente delle cooperative, ma trascurando che per la Pucciarelli non è stata adottata alcuna misura, per carenza dei gravi indizi di colpevolezza e che altri coindagati sono destinatari di misure meno gravose, questo, ad evidenziare, che le posizioni dei coindagati riverberano sulla posizione del ricorrente in quanto si tratta dei soggetti che sarebbero stati coinvolti negli stessi illeciti ascritti allo Zoppi.
Siffatto contesto rende anche manifestamente sproporzionata la misura in corso dal momento che viene meno la possibilità, in concreto, di rernunerare i pubblici ufficiali. 3.Dopo avere proposto istanza di trattazione orale, il difensore dello Zoppi, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare alla trattazione del ricorso e ha allegava l'ordinanza del 5 giugno 2021 con la quale il giudice dell'udienza preliminare ha sostituito la misura con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza. CONSIDERATO IIN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta carenza di interesse alla sua coltivazione a seguito dell'accoglimento della richiesta di sostituzione della misura con quella dell'obbligo di dimora.2.
Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura una ipotesi di soccombenza e pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ( Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere relatore Il Presidente Emilia Anna dano Stefano