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Sentenza — n. 35275/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35275/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35275/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Napoli, con decreto del 14 gennaio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli del 25 febbraio 2020 con la quale è stato confermato il giudizio di pericolosità sociale nei confronti di Antonio Angelino, ai sensi dell'art. 4 della legge 161 del 2017 e dunque, è stata confermata la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, per anni tre in quanto soggetto appartenente al Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35275/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di circostanze apprezzate, senza evidenti cadute logiche, a comprova dell'attualità e persistenza della pericolosità sociale dell'interessato e rispetto alle quali non è dato ravvisare la asserita omissione di giudizio da parte della Corte di merito o una capziosa e discriminatoria valutazione in quanto si tratta di comportamenti recentissimi che si pongono in linea di continuità, per la carica di insofferenza al rispetto delle istituzioni, con i pregressi e risalenti comportamenti.

Parole chiave

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prognosi di pericolosità minaccia attuale attività criminosa prova del rischio persecuzione controllo periodico della detenzione pericolo di reiterazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Angelino Antonio, nato a Caivano il 21/3/1956 avverso il decreto del 14/1/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Antonietta Picardi che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con decreto del 14 gennaio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli del 25 febbraio 2020 con la quale è stato confermato il giudizio di pericolosità sociale nei confronti di Antonio Angelino, ai sensi dell'art. 4 della legge 161 del 2017 e dunque, è stata confermata la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, per anni tre in quanto soggetto appartenente al Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo.

2. Con unico e cumulativo motivo di ricorso il difensore del ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 14 del d. 1gs. 6 settembre 2011 n. 159, come modificato dall'art. 4 della legge n. 161 del 2017. Rileva, da qui il vizio di apparenza di motivazione, che il decreto della Corte di appello, muovendosi lungo la stessa linea interpretativa tracciata dalla decisione di primo grado, ha compiuto una lettura tutt'altro che rigorosa e neutra riconoscendo, ai fini del giudizio di pericolosità sociale, degli elementi acquisiti ai fini del giudizio attribuendo valenza esorbitante a fatti risalenti nel tempo e, dunque, precedenti alla lunga carcerazione subita dall'Angelino (trentacinque anni) per il reato associativo e la partecipazione a quattro omicidi.

Anche gli ulteriori episodi valutati a carico del ricorrente, in particolare l'aggressione ad altro detenuto che ne ha comportato la condanna in primo grado per il reato di tentato omicidio, è risalente all'anno 2015. Viceversa, i giudici di merito, pretermettendo le positive valutazioni operate a partire dall'anno 2017 negli istituti nei quali è stato ristretto e il dato che, scarcerato, Antonio Angelino si è dato a stabile occupazione lavorativa, hanno adottato un modus procedendi che contrasta proprio con la necessaria valutazione della attualità del giudizio di pericolosità sociale, quale enucleata nella sentenza n. 291 della Corte Costituzionale e nell'art. 4 richiamato, che vi ha dato attuazione. 3.11 difensore ha depositato motivi aggiunti ribadendo la insussistenza della pericolosità sociale dell'Angelino.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto esula da quelli proponibili avverso la decisione in materia di misura di prevenzione personale che, come noto, è ricorribile per cassazione solo per vizio di violazione di legge, vizio nel quale si sussume quello della motivazione apparente che non è integrato da un mero deficit valutativo o dalla possibilità di valutazioni alternative degli elementi acquisiti, purchè adeguatamente motivate. La nozione di motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente. (Sez. 5, Sentenza n. 9677 del 14/07/2014, Vassallo, Rv. 263100).

2. Nel caso in esame, a ben vedere, al di là del dedotto vizio di violazione di legge, recato dall'epigrafe del ricorso, e apparenza della motivazione le censure del ricorrente, attraverso la pedissequa riproposizione delle doglianze già sollevate in appello e volte contrastare la verifica del giudizio di pericolosità secondo i parametri recati dall'art. 4 della legge 161 del 2017, investono la congruità e logicità della motivazione sviluppata nel decreto impugnato, 3. Le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici dell'appello, illustrate a pag. 2 dell'impugnato decreto, ai fini del giudizio di pericolosità e della sua permanenza al momento di applicazione della misura e della decisione, sono, infatti, tutt'altro che apodittiche e di puro genere e, pur innestandosi sulla risalente condanna subita dall'Angelino per la sua partecipazione all'associazione Nuova Camorra Organizzata, nelle fila del clan Scotti, e per la partecipazione a quattro reati di omicidi, ne hanno verificato il persistente giudizio di pericolosità sociale siccome attualizzato, nel corso della lunga detenzione subita dal ricorrente, da numerosi episodi che ne denotano un'indole violenta e prevaricatrice costantemente e reiteratamente manifestata nel corso degli anni attraverso numerosi e gravi episodi quali, a tacere delle "semplici" aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria, una condotta di evasione -nel febbraio 1997 - accompagnata dalla commissione di reati violenti (rapina e sequestro di persona); altra evasione, nell'anno 2004, nel corso della quale minacciava con una pistola gli agenti di polizia penitenziaria; infine l'aggressione ad altro detenuto per la quale è sottoposto a processo per il reato di tentato omicidio, commesso nell'aprile 2015.

In altre parole un excursus delinquenziale e violento che ben si salda e costituisce la logica prosecuzione, nell'ambito di dinamiche interpersonali sviluppate durante il periodo di detenzione, con le logiche di prevaricazione e violenza che ne avevano dominato gli anni giovanili e la sua militanza in una gruppo camorristico caratterizzatosi, per la falange di appartenenza dell'Angelino, come uno dei gruppi più sanguinari tra quelli confederati nel gruppo cutoliano. Un periodo lunghissimo, affatto contrassegnato da una evoluzione della personalità del proposto nel periodo di espiazione della pena, nel quale il buon comportamento carcerario è, in primo luogo, doveroso e che avrebbe potuto essere improntato al rispetto delle persone e delle istituzioni ma contrassegnato da comportamenti violenti ed antisociali che non giustificabili con il denunciato stato di ansia che, secondo la prospettazione difensiva, ne animava la condotta durante la detenzione.

4. La difesa ha evidenziato che il ricorrente, una volta scarcerato, si è dato a stabile attività lavorativa e ha svolto attività di volontariato, circostanze idonee - nella prospettazione difensiva- a smentire l'attualità del giudizio di pericolosità. L'esame delle risultanze più recenti sul comportamento del prevenuto opportunamente compiuto dalla Corte di merito non va nella direzione prospettata dalla difesa. Nel provvedimento impugnato, infatti, si richiama la recentissima violazione delle prescrizioni impostegli, commessa il 31 luglio 2020, quando l'Angelino non rispondeva ad uno dei controlli notturni e la circostanza che il predetto si è premunito della installazione, lungo il perimetro dell'abitazione, di un sofisticato sistema di videosorveglianza, funzionale ad intercettare i controlli della Polizia ai quali è sottoposto.

Si tratta di circostanze apprezzate, senza evidenti cadute logiche, a comprova dell'attualità e persistenza della pericolosità sociale dell'interessato e rispetto alle quali non è dato ravvisare la asserita omissione di giudizio da parte della Corte di merito o una capziosa e discriminatoria valutazione in quanto si tratta di comportamenti recentissimi che si pongono in linea di continuità, per la carica di insofferenza al rispetto delle istituzioni, con i pregressi e risalenti comportamenti.

5. Dalla lettura del decreto impugnato si evince che, con ineccepibile motivazione, espressiva di insindacabile apprezzamento di merito, il giudice a quo ha ritenuto che il ricorrente sia all'attualità persona socialmente pericolosa essendone accertata la perdurante e permaree% condivisione di logiche criminali e la carica criminale connessa alla tipologia e caratteristiche del reato associativo per il quale l'Angelino ha riportato condanna militando in un clan storico della camorra napoletana e che lo vedono interagire, riacquistata la libertà, in un pericoloso contesto ambientale nel quale i vecchi gruppi camorristici hanno conservato - secondo la conclusiva ricostruzione dei giudici di merito affatto smentita nel ricorso - piena vitalità e dove vengono confederandosi sotto l'egida del clan Moccia.

6. Alla dichiarata l'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, insieme al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 giu