Sentenza — n. 35274/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha dato parziale conferma alla confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Venezia in danno di Luigi Formisano e caduta su due diversi cespiti ritenuti nella disponibilità del proposto pur se formalmente intestati alla figlia, Anna Formisano, acquistati nel 1997 (l'immobile sito in Chioggia, via pigafetta, gravato dall'usufrutto acceso in favore di Gradara Maria Rosa, moglie del proposto e madre della terza interessata) e nel 2007 ( l'immobile sito in Chioggia, via Nicolò Zeno).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 641 cod. pen; Sentenza — n. 35274/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Da qui l'affermazione, affatto inverosimile e certamente inappuntabile in questa sede, anche alla luce dei limiti di proponibilità del ricorso di legittimità nella materia che occupa ( art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011), secondo la quale il ricorrente non solo ebbe di fatto a mantenersi nel periodo successivo al 1992 anche grazie ai sostanziosi ricavi garantiti dalla condotte illecite lucro-genetiche stigmatizzate dalla pena concordata già richiamata; ma si sarebbe anche avvalso di siffatta provvista illecita per procedere al pagamento rateale del mutuo contratto per l'acquisto, non altrimenti supportato da fonti reddituali o altre attività economiche allegate e comprovate. 4.2.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. Formisano Luigi, nato il 21 settembre 1940 a Boscotrecase 2. Formisano Anna, nata il 14 febbraio 1975 a Chioggia 3. Gradara Maria Rosa, nata il 26 febbraio 1947 a Chioggia avverso il decreto del 31 gennaio 2020 della Corte di Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha dato parziale conferma alla confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Venezia in danno di Luigi Formisano e caduta su due diversi cespiti ritenuti nella disponibilità del proposto pur se formalmente intestati alla figlia, Anna Formisano, acquistati nel 1997 (l'immobile sito in Chioggia, via pigafetta, gravato dall'usufrutto acceso in favore di Gradara Maria Rosa, moglie del proposto e madre della terza interessata) e nel 2007 ( l'immobile sito in Chioggia, via Nicolò Zeno).
2. La Corte territoriale, confermato sia il presupposto della pericolosità sociale riferita al Formisano, ricostruito ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, lettera b) e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 siccome esteso lungo un arco temporale continuativamente considerato compreso tra il 1981 e il 2015, sia il giudizio di disponibilità sostanziale dei citati cespiti in capo al proposto, ha mantenuto fermo il vincolo ablativo disposto nei confronti dell'immobile acquistato nel 2007 (pur se argomentando seguendo un percorso differenziato rispetto a quello privilegiato in primo grado), limitando per contro la confisca al solo 63% della quota indivisa del primo immobile, ritenendo comprovata la liceità di parte della provvista utilizzata dal Formisano per la relativa acquisizione (derivata dal TFR incassato dal Formisano a ridosso della stipula della compravendita in questione).
3. Propongono ricorso il proposto e le due terze interessate per il tramite dell'avvocato Pierpaolo Dell'Anno, munito di procura speciale all'uopo conferita da queste ultime. Quattro i motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e difetto integrale di motivazione in relazione agli artt. 10, 16, 24 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011 nonché 111 Cost. e 125 cod. proc. pen. con riferimento alla ricostruzione operata dalla Corte territoriale quanto al profilo della pericolosità sociale del Formisano nonché in relazione all'aspetto della necessaria correlazione temporale che deve legare la sintomatica espressione dei momenti di pericolosità sociale ascritti al ricorrente agli investimenti resi con riferimento ai beni ablati.
In particolare, si mette in risalto la riscontrata sussistenza di una marcata frattura temporale tra le condotte cristallizzate dalla sentenza a pena patteggiata resa dal Tribunale di Rovigo del 21 novembre 1994 (per più truffe commesse dal 1981 a 1992) e la condanna resa dal Tribunale di Treviso il 13 novembre del 2014 (per più fatti di bancarotta fraudolenta accertati nel 2012 ma risalenti a qualche anno precedente). Frattura destinata ad incidere sulla ritenuta continuità della pericolosità sociale riferita al proposto; sia sulla necessaria correlazione temporale tra gli estremi di pericolosità e gli investimenti sostanziatisi nei beni facenti oggetto di ablazione, intervenuti, per l'appunto, in coincidenza ad ambiti temporali in seno ai quali il ricorrente non poteva ritenersi socialmente pericoloso. 3.2.
Con il secondo e il terzo motivo, sempre sotto il duplice versante della violazione di legge e del difetto integrale di motivazione, il provvedimento impugnato viene attinto in ordine al giudizio di disponibilità reso con riferimento al cespite acquistato nel 2007 nonché all'affermazione secondo la quale siffatto acquisto sarebbe stato effettuato utilizzando i proventi di una attività illecita, nel caso specificatamente correlata al mutuo contratto dal proposto per garantire alla figlia, formale intestataria del bene confiscato, di ottenere la provvista utile all'acquisto del detto cespite, obbligazione assunta dal Formisano in evidente violazione del disposto di cui all'art. 641 cod. pen. 3.3.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio dii sproporzione reso in relazione al primo cespite, assertivamente entrato nel patrimonio del proposto nel 1997. Tanto perché la Corte non avrebbe correttamente considerato l'effettivo importo del TFR incassato dal Formisano, utilizzato nel caso non solo per pagare l'acconto ma anche una parte delle rate del mutuo. La quota residua, così puntualmente rideterminata, doveva certamente ritenersi compatibile con le capacità reddituali del relativo nucleo familiare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato limitatamente alle censure esposte in relazione alla confisca del bene sito in Chioggia, viale Zeno, ascritto alla disponibilità sostanziale del Formisano ma intestato alla figlia Anna.
2. Il giudizio di pericolosità svolto nel provvedimento impugnato, nel caso unicamente funzionale alla misura di prevenzione reale applicata in danno del proposto, non merita censure utilmente prospettabili in questa sede quanto alla relativa perimetrazione temporale legata alla confisca del primo (in ordine di relativa acquisizione nel patrimonio del proposto) dei due cespiti confiscati.
3. All'uopo va rimarcato che, dalla lettura delle decisione impugnata, emerge, senza che tanto risulti smentito del ricorso, che la carriera criminale del Formisano si è sviluppata lungo due segmenti temporali ben definiti. In particolare, non può revocarsi in dubbio la riscontrabilità dei requisiti della pericolosità sociale, nell'ottica della tipologia normativa contestata, maturata e consolidata sino al 1992: le condotte sottese alla pena concordata disposta dal Tribunale di Rovigo (nel 1994), si legano, infatti, a più truffe commesse in un arco temporale di assoluto rilievo (compreso tra il 1981 e il 1992), destinate a produrre ragioni di lucro di assoluta consistenza (per più di un miliardo delle vecchie lire).
Va tuttavia evidenziato che dopo tale periodo e antecedentemente all'acquisizione del primo cespite (intervenuta nel 1997 con un pagamento in contanti e tramite l'accolto di un mutuo), non vi sono altre condotte espressione della pericolosità ritenuta (il falso ideologico commesso nel 2000 non viene coerentemente raccordato anche indirettamente ad alcuna ragione di lucro). Le ulteriori condotte, comprese quelle emarginate a sostegno della confisca del secondo cespite, sono tutte successive alle vicende negoziali inerenti all'acquisizione del primo bene e si risolvono in una condanna per fatti di bancarotta fraudolenta (approssimativamente commessi nel 2012) nonché nella pendenza di un giudizio per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più truffe (condotte anche queste successive al 2012).
4. Ciò posto, anche a voler sostenere, come pretende la difesa, che il giudizio di pericolosità riferibile al ricorrente debba essere reso in termini di unitarietà non frazionata da soluzioni di continuità e che nel caso la frattura cronologica riscontrata (quasi vent'anni senza la riscontrata realizzazione di condotte illecite di matrice lucro-genetica) nel caso sia tale da inficiare radicalmente l'ipotesi di una ininterrotta perduranza, dal 1981 in poi, della pericolosità sociale del Formisano, resta comunque da dire che, con riguardo al primo dei due cespiti confiscati, il provvedimento impugnato non merita censure. 4.1.
La Corte territoriale, infatti, ha argomentato adeguatamente, in parte qua, l'intervento in prevenzione, in linea con il dato normativo di riferimento, finendo comunque per raccordare siffatta prima acquisizione ascritta al proposto con gli effetti della abituale condotta illecita realizzata dal ricorrente negli anni successivi al 1981. In particolare, si è rimarcato che la capacità reddituale del ricorrente e del relativo nucleo familiare - negli anni preg ressi al detto acquisto e immediatamente successivi al definirsi della pericolosità come del resto anche durante l'intero periodo nel corso del quale sono state pagate le rate del mutuo oggetto di accollo - era, se non del tutto insussistente, al limite funzionale al solo sostentamento.
Da qui l'affermazione, affatto inverosimile e certamente inappuntabile in questa sede, anche alla luce dei limiti di proponibilità del ricorso di legittimità nella materia che occupa ( art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011), secondo la quale il ricorrente non solo ebbe di fatto a mantenersi nel periodo successivo al 1992 anche grazie ai sostanziosi ricavi garantiti dalla condotte illecite lucro-genetiche stigmatizzate dalla pena concordata già richiamata; ma si sarebbe anche avvalso di siffatta provvista illecita per procedere al pagamento rateale del mutuo contratto per l'acquisto, non altrimenti supportato da fonti reddituali o altre attività economiche allegate e comprovate. 4.2.
Né la conclusione assunta con il decreto impugnato viene messa in discussione utilmente dai profili di doglianza esposti con l'ultimo motivo di ricorso, tutto fondato sulla diversa e maggiore misura del TFR incassato dal Formisano nel 1997 e utilizzato per pagare l'acconto versato in occasione del detto acquisto. Il ricorso del tutto apoditticamente rivendica una quantificazione di tale trattamento diversa da quella considerata dalla Corte territoriale; e tanto non consente a monte di mettere in discussione la valutazione operata sul tema della sproporzione in parte qua nel provvedimento impugnato.5.
A una diversa soluzione deve accedersi relativamente all'altro cespite ablato, al quale vanno riferiti i motivi di ricorso addotti per secondo e terzo, che, pur riguardando profili in tesi nettamente distinti sul piano della relativa verifica logico giuridica, nel caso finiscono per intersecarsi in modo inscindibile alla luce della motivazione adottata dalla Corte territoriale. 5.1. Giova prendere le mosse dalle argomentazioni spese in parte qua dalla Corte territoriale evidenziando i dati incontroversi in punto di fatto sui quali la stessa riposa.
In particolare, nel provvedimento impugnato viene messo in risalto - l'acquisto, nel 2003, da parte della figlia del Formisano di un immobile poi rivenduto al padre nel 2007 per l'importo di euro 440.000, di fatto pagato dal proposto limitatamente al minor importo di euro 350.000 ( la differenza non risulta incassata) mediante la stipula di un mutuo ipotecario, con garanzia accesa sull'immobile acquistato, rimasto sostanzialmente inadempiuto (alla data del sequestro risultavano pagate solo 8 rate su 180 tanto da determinare la banca mutuante al pignoramento del bene ipotecat); - l'utilizzo da parte di Anna Formisano di parte della provvista derivante da tale mutuo per procedere, a stretto giro di posta, sempre nel 2007 all'acquisto dell'immobile sottoposto a confisca (per il prezzo di euro 239.000). 5.2.
Sulla base di tale incontroversa cornice fattuale la Corte territoriale, verosimilmente in ragione della estrema distanza temporale tra gli ultimi fatti di pericolosità sociale ascritti al proposto e la data di tale acquisizione, ha in parte mutato le argomentazioni utili a sostenere l'ablazione rispetto a quanto addotto dal provvedimento appellato. Più precisamente, i giudici dell'appello hanno nella sostanza rintracciato una nuova condotta sintomatica della pericolosità sociale del Formisano, destinata a dare, ad avviso della Corte, nuova linfa agli estremi rintracciati sino al 1992: ad avviso della Corte territoriale l'operazione resa nei confronti dell'istituto bancario erogante la provvista (che poi il proposto ebbe a riversare a titolo di prezzo alla figlia e che quest'ultima ebbe a sua volta a utilizzare per l'acquisto del cespite confiscato), darebbe corpo ad una ipotesi di insolvenza fraudolenta, punita ai sensi dell'ad 641 cod. pen.; ciò del resto in linea con analoga condotta realizzata dal Formisano nel 2008 ai danni di altra banca, stipulando altro mutuo contratto per acquistare un immobile della moglie, ma sempre con l'obiettivo precipuo di ottenere liquidità indebitamente, dissimulando uno stato di insolvenza comprovato dal successivo pacifico inadempimento al pagamento delle rispettive rate.
Da qui una triplice conclusione, contrastata dai motivi di ricorso. Tale condotta illecita, riposando su una abitualità già conclamata, avrebbe finito per dare continuità alla pericolosità sociale in precedenza riscontrata; in secondo luogo, la provvista utilizzata dalla figlia per acquistare il bene non emergeva da autonome capacità finanziarie della terza interessata ma derivava direttamente da quanto riversatogli dal padre alla luce di un mutuo contratto con la detta condotta di reato; infine, essendo siffatta provvista il provento dell'attività illecita realizzata dal proposto, la confisca dell'immobile in questione andava giustificata quale frutto della descritta insolvenza fraudolenta. 5.3.
Per quanto possano essere diversi gli snodi di tale argomentare utili a mettere in discussione la confisca in questione, assume rilievo centrale e assorbente il tema della disponibilità sostanziale del bene ablato nel caso ascritta al proposto. In particolare, anche a sostenere che non meritino censure le valutazioni spese in relazione alla ritenuta sussistenza degli estremi propri della condotta illecita ascritta al Formisano con la manovra descritta nel provvedimento impugnato, così da individuare un nuovo fatto sintomatico di pericolosità da leggere e valutare, per forza di cose, in una ottica di continuativa perduranza dei profili già in precedenza emersi, resta da evidenziare che la ricostruzione effettuata dalla Corte territoriale trascura integralmente di considerare il ruolo ascritto nella vicenda in questione alla figlia del ricorrente.
E tanto si riverbera immediatamente sul giudizio legato all'antecedente logico imprescindibile della confisca di prevenzione operata in danno di un terzo intestatario, quello afferente il tema della disponibilità sostanziale del bene in capo al proposto. 5.3.1. La confisca adottata, così rimodulata dal motivare dei giudici di appello, presupponeva necessariamente un dato che il provvedimento manca integralmente di mettere in evidenza: quello della imprescindibile natura solo fittizia della vendita realizzata dalla figlia Anna in favore del padre relativa all'immobile messo al centro della condotta di insolvenza fraudolenta (perché utilizzato per garantire il mutuo erogato al proposto dalla banca danneggiata dalla citata programmazione illecita); fittizietà che a sua volta, nel circuito logico tracciato dal decreto impugnato, non poteva che muovere da altro presupposto logico di base, quello della riferibilità sostanziale al proposto (anche) di tale cespite, ( anche questo) solo formalmente intestato alla figlia. 5.3.2.
Siffatti aspetti in fatto sono del tutto assenti nell'argomentare sotteso alla decisione impugnata. E tanto ne inficia radicalmente la tenuta. Esclusi tali presupposti fattuali, il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale perde, infatti, integralmente consistenza e si risolve in una ablazione illegittimamente resa in danno della terza interessata. Ricostruita nei termini di cui al decreto impugnato, la vicenda descritta permette unicamente di sostenere che la terza interessata, nel caso, ha finito per sostituire, con l'immobile fatto oggetto di ablazione, altro cespite del quale la stessa era indiscussa titolare, formale e sostanziale.
Il modo ( con il mutuo indebitamente erogato, oggetto della condotta illecita sintomatica della rinnovata pericolosità sociale) in cui l'acquirente ( il proposto) si sia procurato la provvista versata alla alienante ( la detta terza interessata), da quest' ultima poi utilizzata per acquistare altro bene ( per l'appunto, quello confiscato), è infatti aspetto che non mette in discussione la titolarità formale e sostanziale del (nuovo) bene in capo al soggetto che ha materialmente subito la confisca; bene che dunque, alla luce delle stesso percorso tracciato dai giudici dell'appello, risulta acquistato dalla Anna Formisano investendo il denaro realizzato tramite la liquidazione di un bene di sua incontroversa titolarità formale e sostanziale. 5.3.3.
Né rileva al fine il possibile consapevole coinvolgimento della figlia del proposto nella programmazione illecita studiata dal padre, dato anche questo per il vero neppure emarginato dai giudici dell'appello: tanto avrebbe potuto giustificare, semmai, l'adozione di una misura ablativa conseguenziale ad un giudicato penale reso in danno della citata terza interessata, per profili di responsabilità concorrente alla stessa ascrivibili, non l'adozione della confisca di prevenzione in oggetto, adottata sulla base di una alterata e illegittima ricostruzione della vicenda in disamina.
Da qui l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla confisca del cespite descritto nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca del fabbricato sito in Chioggia, viale Nicolò Zeno, piano terra, e relativo posto auto in viale pigafetta, piano Si. Ordina la restituzione di