Sentenza — n. 35271/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Bologna, ridotta la pena, ha confermato la condanna di Cristian Ventimiglia per i reati di cui agli artt. 346, 640 e 494 cod. pen. in danno di Edgardo Giannini. Ha rideterminato in euro 8.242,59 l'importo liquidato a titolo di risarcimento dei danni commisurando in euro settemila il danno non patrimoniale. Sulla scorta delle dichiarazioni rese dal Giannini e della documentazione acquisita i giudici di merito hanno ritenuto accertato che, approfittando del rapporto di amicizia con il Giannini e delle difficili condizioni psicologiche in cui questi versava per effetto della separazione, l'imputato si era fatto dare la somma mille euro con il pretesto di poter compare i favori di un ispettore di Polizia e, così, risolvere i problemi legali del Giannini con la ex moglie nonché si era fatto consegnare i documenti della persona offesa e, sostituita la foto con la propria, li aveva utilizzati per aprire due linee di finanziamento con un istituto di credito e un contratto per la somministrazione di energia elettrica, in suo favore.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 15 cod. pen, art. 494 cod. pen, art. 346 cod. pen; Sentenza — n. 35271/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il metodo logico sottinteso alla ricostruzione difensiva, del resto, è contrastato dal rilievo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte - che corrisponde ad una comune massima di esperienza - la necessità di maggiore rigore nella valutazione della prova dichiarativa è imposta nel caso in cui una parte della ricostruzione, riferita ad alcuni fatti, sia ritenuta inattendibile. Ne consegue che in tal caso, è la valutazione frazionata delle dichiarazioni a richiedere — soprattutto ove sia ravvisabile un collegamento logico fra le parti del narrato- un maggior rigore.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ventirniglia Cristian, nato a Piacenza il 3/3/1977 avverso la sentenza del 18/2/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna, ridotta la pena, ha confermato la condanna di Cristian Ventimiglia per i reati di cui agli artt. 346, 640 e 494 cod. pen. in danno di Edgardo Giannini. Ha rideterminato in euro 8.242,59 l'importo liquidato a titolo di risarcimento dei danni commisurando in euro settemila il danno non patrimoniale. Sulla scorta delle dichiarazioni rese dal Giannini e della documentazione acquisita i giudici di merito hanno ritenuto accertato che, approfittando del rapporto di amicizia con il Giannini e delle difficili condizioni psicologiche in cui questi versava per effetto della separazione, l'imputato si era fatto dare la somma mille euro con il pretesto di poter compare i favori di un ispettore di Polizia e, così, risolvere i problemi legali del Giannini con la ex moglie nonché si era fatto consegnare i documenti della persona offesa e, sostituita la foto con la propria, li aveva utilizzati per aprire due linee di finanziamento con un istituto di credito e un contratto per la somministrazione di energia elettrica, in suo favore.
2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, Cristian Ventimiglia denuncia: 2.1. la illogicità della motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato, ai fini della condanna per il delitto di millantato credito le dichiarazioni rese dalla persona offesa in mancanza di una "prova fattuale" sulla sussistenza del reato; 2.2. ulteriore illogicità nonché violazione del principio di parità delle parti e ribaltamento dell'onere probatorio sull'imputato, discende dalla valorizzazione del dictum dichiarativo della parte civile a preferenza rispetto alle dichiarazioni dell'imputato; 2.3. violazione dell'art. 15 cod. pen. nella parte in cui la Corte di appello non ha ritenuto assorbito il delitto di cui all'art. 494 cod. pen. in quello di truffa; 2.4. mancanza di motivazione sul punto della liquidazione del danno non patrimoniale.
CONSIDERATO I N DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. Vale rilevare, con riguardo al secondo motivo di ricorso, che il principio della parità delle parti costituisce un principio cardine del processo e si risolve nel divieto di ingiustificati trattamenti in favore o in danno di una delle parti del processo che informa tutta la dinamica del procedimento penale. Non è, però, un principio invocabile nella fase di valutazione delle prove, siano esse di natura documentale o dichiarativa. La materia della valutazione della prova è, infatti, regolata dal principio della libertà di convincimento del giudice che sfugge al regime di prova legale.
Il presupposto della legittimità della decisione è costituito dalla motivazione che la giustifica, nel caso assolta dai giudici dell'impugnazione con una motivazione in linea con la giurisprudenza di legittimità che, con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituita parte civile è ferma nell'affermare che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.
U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214): le dichiarazioni rese dalla persona offesa, di conseguenza, non costituiscono un mero indizio ma integrano una concreta base fattuale per la ricostruzione del risultato di prova che da esse discende. La motivazione della Corte di appello di Bologna è sviluppata alla stregua di tali criteri e si sottrae a censure sul punto della sufficienza e completezza dell'esame del contenuto dichiarativo e del comportamento processuale del dichiarante che, con riferimento a fatti diversi da quelli concernenti la ricostruzione del delitto di millantato credito (i reati di truffa, non investiti da ricorso) si è, invece, rivelato "riscontrato" da indiscutibili evidenze di prova documentale che, invece, secondo le logiche conclusioni tratte dai giudici di appello, era del tutto ragionevole che non suffragassero le dichiarazioni su un episodio svoltosi "a quattrocchi" tra imputato e persona offesa in relazione al reato di cui all'art. 346 cod. pen..
Il metodo logico sottinteso alla ricostruzione difensiva, del resto, è contrastato dal rilievo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte - che corrisponde ad una comune massima di esperienza - la necessità di maggiore rigore nella valutazione della prova dichiarativa è imposta nel caso in cui una parte della ricostruzione, riferita ad alcuni fatti, sia ritenuta inattendibile. Ne consegue che in tal caso, è la valutazione frazionata delle dichiarazioni a richiedere — soprattutto ove sia ravvisabile un collegamento logico fra le parti del narrato- un maggior rigore.
Nel caso in cui, invece, il racconto della parte civile si riveli assistito da riscontri per una parte del racconto tali riscontri assistono, sotto il profilo del giudizio di attendibilità intrinseca, la valutazione delle dichiarazioni di accusa e non è necessario il riscontro su segmenti del racconto che, anche per le particolari modalità del fatto, non sono suscettibili di cd. riscontro esterno. 2.E' privo di fondamento giuridico il terzo motivo di ricorso non sussistendo un'ipotesi di concorso apparente di norme, in relazione alla concreta dinamica dei fatti, tra il delitto di truffa e quello di falso: il reato di formazione dei falsi documenti di identità concorre, invero, come modalità esecutiva del reato con il delitto di truffa, trattandosi di fattispecie distinte sul piano strutturale ed essendo diversi i beni giuridici tutelati dalle due norme (Sez. 5, n. 2464 del 06/12/2018, P., Rv. 275256). 3.Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso poiché in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, P., Rv. 280495): vizio nessuno dei quali ricorre nel caso in esame in ragione della effettiva consistenza del danno patrimoniale, derivante dalla stipula di contratti aventi un considerevole importo, e dalla pluralità di eventi lesivi della sfera morale della parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 settembre 2021 Il Consiglierr"nlatore Il PresiOnte Emilia AnnalGidì